Nulla è stato innovato, per quanto riguarda l’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8, lett.ra b) del CCNL del 20/09/2001 relativa ai “contratti a termine” in quanto tale clausola non è stata disapplicata dal CCNL del 21 maggio 2018. E, nei pareri emessi dal 2002 ad oggi, l’Agenzia ha sempre affermato che non vi è discrezionalità per l’Azienda nella concessione, al dipendente a tempo indeterminato, di tale aspettativa la quale deve essere concessa per “…tutta la durata del contratto di lavoro a termine…” anche qualora tale contratto abbia decorrenza durante il periodo di prova.
Del resto, lo stesso art. 25, al comma 3, prevede espressamente che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL…”