Non si può che confermare quanto emerge dalla chiara dizione letterale dell'art. 44 in oggetto ovverosia che nei casi di assenza ivi indicati la retribuzione di cui all'art.42 comma 10 lett. a) (Assenze per malattia) spetta per l'intero periodo di comporto "pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi" e che il conteggio di tale periodo di comporto deve restare separato e, più esattamente "diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria". Si aggiunge altresì che la suddetta regolamentazione contrattuale è rimasta sostanzialmente identica alla precedente seppure con qualche precisazione chiarificatoria in più.
In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio, la retribuzione, prevista dall’art. 44, comma 1, del CCNL del comparto sanità del 21/05/2018,spetta solo per i primi 18 mesi di comporto? Cosa si intende per non cumulabilità del relativo periodo di comporto con il periodo di comporto previsto per la malattia ordinaria?
- Id: 25081
Precedente ID: CSAN43a
Area/Comparto
- Comparto sanità
Argomento
Data pubblicazione
02 Aprile 2020