Il CCNL 2016-2018 del comparto sanità all'art. 62, comma 9, non ha escluso espressamente dalla regola del riproporzionamento anche i tre giorni di permesso per lutto e ciò diversamente da quanto previsto nell'art. 35, comma 11, del previgente CCNL integrativo del 20.9.2001 del comparto sanità e da quanto previsto nei CCNL 2016- 2018 di altri comparti. Tuttavia, come già più volte affermato negli orientamenti della scrivente Agenzia relativi a norme contrattuali previgenti di altro comparto, la regola del riproporzionamento non può comunque trovare applicazione nel caso dei permessi per lutto poiché la misura per essi prevista, ovverosia i tre giorni per ogni evento luttuoso e non per ciascun anno solare, non consente di effettuare un pro rata conforme alla percentuale di part time verticale adottata nell' ambito del rapporto di lavoro.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, i permessi giornalieri retribuiti per lutto, di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del CCNL del comparto sanità del 21/05/2018, sono soggetti alla regola del riproporzionamento?
- Id: 25079
Precedente ID: CSAN41a
Area/Comparto
- Comparto sanità
Argomento
Data pubblicazione
13 Marzo 2020