La previsione dell'art. 27, c. 4, del CCNL del 21/05/2018 trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparo "non turnante", che in applicazione del comma l, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. Detto personale, pertanto, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine di recuperare le energie psicofisiche e di, eventualmente, consumare il pasto.
L'art. 27, comma 3 lett.re b) ed e) disciplina l'orario di lavoro del c.d. "turnista" che nel caso di orario di lavoro articolato, appunto, in turni continuativi sulle 24 ore, avrà diritto a periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n. 66/2003, tra i turni per consentire il riposo psico-fisico. Ovviamente detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Tuttavia, per quanto attiene più specificamente al diritto alla mensa o alle modalità sostitutive, l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 3 1/07l 2009 del Comparto Sanità, riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva "nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e prevede altresì che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’ orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3).
Come è evidente la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell' intervallo tra due periodi di attività lavorativa.
Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.9.2001 del resto riconosce che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende" individuando così uno autonomo spazio decisionale e gestionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della legislazione vigente ivi incluso il D.Lgs 66/2003, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali tenendo presente che alla norme pattizie sono sopravvenute le disposizioni normative del D.Lgs 150/2009 e s.m.i. che hanno modificato l'assetto delle relazioni sindacali.
11/09/2018