Quali sono le modalità di calcolo per l’individuazione dei turni minimi di cui all’art. 86, commi 3 e 4, del CCNL del comparto sanità del 21.5.2018 ai fini dell’erogazione delle relative indennità?

  • Id: 25043
Precedente ID: CSAN18a

L’attività di consulenza su problematiche gestionali esula dalla competenza dell’Agenzia  che ha invece il compito previsto dall’art.46, comma 1, del D. Lgs.vo  165/2001 e s.m.i., ovverosia di formulare orientamenti di parte datoriale per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico dalla medesima sottoscritti.

Pertanto, le valutazioni in merito alle questioni prospettate rientrano nell’attività di gestione di esclusiva competenza e responsabilità di ciascuna azienda la quale, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e sulla base delle specifiche informazioni in proprio possesso, può assumere le decisioni che ritiene più appropriate.

Ciò premesso e per quanto di competenza, si tenga presente che entrambe i commi  3 e 4 dell'art. 86 disciplinano esclusivamente  i  requisiti  dell'erogazione  delle indennità in questione e cioè l’ “ ...effettiva rotazione del personale nei tre turni (..su due turni... nel  comma 4) tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero  sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina. pomeriggio e notte( ....di mattina e pomeriggio ...nel comma 4) ovverosia almeno pari al 20% ( ...al  30% ... nel  comma  4)  in relazione  al modello di turni adottato dall'Azienda  o Ente".

L'intento delle nuove norme è quindi stato quello di far cessare l'erogazione mensile delle indennità, di cui al comma 3 e 4, in presenza di prestazioni isolate e di consentire invece l'erogazione delle medesime indennità solo in presenza di una effettiva rotazione nei tre o due turni che si traduca in un numero sostanzialmente equilibrato di turni svolti di mattina, pomeriggio e notte (o di mattina e pomeriggio). E, al fine di meglio definire il concetto di "numero sostanzialmente equilibrato" dei turni, si è ritenuto utile individuare le percentuali di riferimento.

Ne consegue che l'Azienda, per individuare i turni minimi,  potrà  adottare  la modalità di calcolo che ritiene più consona "in relazione al modello di programmazione dei turni adottato dall'Azienda o Ente" (come espressamente specificato nell'art. 86) purchè, applicando tale modalità, i suddetti requisiti generali enunciati nell'art. 86, commi 3 e 4, risultino comunque rispettati.

Si precisa altresì che qualora il personale incardinato nei servizi articolati su tre turni effettui, per  il  particolare assetto organizzativo della struttura, un numero di turni che non rispetti i requisiti per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 3, al medesimo potrà essere erogata, solo in tale ipotesi residuale, l' indennità di cui al comma 4 sempre che ricorrano le condizioni ivi previste.

Resta inteso che, in ogni caso, nel mese, potrà essere erogata o l'indennità di cui al comma 3 o l'indennità di cui al comma 4.

Per ciò che attiene invece alla valenza delle assenze, a vario titolo, si ritiene che il criterio da adottarsi è quello di effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti sulla base della programmazione teorica dei turni  ai fini dell'acquisizione  del diritto all'indennità  e poi però di corrispondere mensilmente gli importi indennitari solo con riferimento alle prestazioni effettivamente rese, sempre nell'arco del mese, nel rispetto dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs n.  165/2001.

Infine, con l'occasione, si rammenta che, in materia di turni e relative indennità, le nuove relazioni sindacali sono quelle disciplinate dagli artt. 3 e seguenti del Titolo II del CCNL del21.5.2018 relativo al personale del comparto sanità.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Indennità di turno
Data pubblicazione

27 Novembre 2018



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