Nella nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 66 del CCNL del 21.5.2018 rubricata "Codice disciplinare" non è prevista l'erogazione dell'indennità c.d. "alimentare" in caso di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione qualunque sia la durata di tale sospensione.
Tuttavia, la nuova disciplina della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi, senza corresponsione di alcun assegno alimentare, trova applicazione solo per le infrazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice disciplinare.
Infatti, l'art. 66, comma 12, del CCNL in esame, relativamente alla fase di prima applicazione della nuova disciplina contrattuale, espressamente dispone "..... il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua applicazione."
17/04/2019