I permessi orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari, di cui all’art. 37 del CCNL del 2016/2018 del Comparto sanita’ vengono concessi facoltativamente dall’Azienda? Le situazioni per le quali vengono richiesti tali permessi devono essere “debitamente documentate”?

  • Id: 25025
Precedente ID: CSAN8

La clausola negoziale, mediante l'impiego della dizione "possono" fa riferimento alla possibilità e non alla doverosità della "concessione'' della fruizione dei permessi in parola. Pertanto è evidente che le parti negoziali abbiano considerato prioritarie le "esigenze di servizio" che dovranno essere considerate, di volta in volta dal Dirigente della struttura ai fini della relativa concessione.

E' altresì palese, pertanto, che la dizione utilizzata nell'ambito della disciplina contrattuale lascia intendere  che non vi sono preclusioni o vincoli circa i motivi che possono essere addotti come presupposto giustificativo per la richiesta dei permessi.

Infatti, la clausola prevede genericamente soltanto che tali permessi  possono essere fruiti "per particolari motivi personali e  familiari" consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare liberamente le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più appropriate ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

Da ciò deriva che, anche le ipotesi di fruizione dei permessi, non sono specificate dal CCNL.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che la clausola contrattuale in esame, espressamente, non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell'interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa  resta  il presupposto legittimante per la concessione del permesso.

Tuttavia, il dipendente dovrebbe avere un interesse primario a motivare e giustificare tale richiesta nel modo più ampio possibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 37 comma l, del nuovo CCNL, il datore di lavoro pubblico non è obbligato a concedere il permesso, potendo, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dello stesso in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenuti prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore evidenziato nella domanda.

Appare evidente, pertanto, che quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione del permesso.

03/08/2018

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Permessi per motivi personali o familiari
  • Permessi retribuiti
Data pubblicazione

10 Ottobre 2018



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