La non frazionabilità ad ore dei tre giorni mensili di permesso, previsti dall’art. 33, comma 3, della l. 104/92, come evincibile dalla formulazione dell’art. 38 del CCNL del Comparto Sanità relativo al triennio 2016/2018, si estende anche ai dipendenti portatori di handicap indicati nell’art. 33, comma 6, della stessa legge?

  • Id: 25017
Precedente ID: CSAN15

L'art. 38, comma 1, del CCNL Comparto Sanità del 2016/2018 si riferisce ai tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92 siano essi fruiti dal dipendente portatore di handicap o dal dipendente che assiste quest'ultimo.

A fronte della suddetta disposizione contrattuale, resta ovviamente fermo quanto previsto dall'art. 33, comma 6, della stessa legge 104/92, che riconosce il diritto del dipendente, portatore di handicap grave, di fruire, in alternativa, dell'agevolazione di cui a al comma 2 che prevede due ore di permesso giornaliero retribuito o dell'agevolazione di cui al comma 3 che prevede tre giorni di permesso mensile retribuito. Si rammenta che questi ultimi tre giorni di permesso mensile retribuito non sono frazionabili ad ore in base all' attuale formulazione della norma contrattuale in esame.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Permessi handicap (legge 104)
  • Permessi retribuiti
Data pubblicazione

27 Novembre 2018



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