In relazione alle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del CCNL del personale del Comparto Sanità 2016/2018 disciplinanti il “periodo di prova” si precisa che il limite dei sei mesi opera solo per il caso di assenza per malattia. Infatti, con la locuzione "in tal caso'' contenuta nello stesso comma 3 le parti negoziali hanno inteso fare riferimento al solo caso della malattia.
Pertanto nel caso di specie si applica la disciplina dettata dal D. Lgs.vo n. 151/200l titolato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" avuto riguardo, in particolare all'art. 54 concernente il "divieto di licenziamento".
03/08/2018