La nuova assunta che durante il periodo di prova è interdetta dal servizio per gravidanza a rischio, mantiene il diritto alla conservazione del posto anche oltre il periodo massimo di 6 mesi alla luce delle previsioni contrattuali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del CCNL 2016/2018 del Comparto sanità?

  • Id: 25013
Precedente ID: CSAN9

In relazione alle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del CCNL del personale del Comparto Sanità 2016/2018 disciplinanti il “periodo di prova” si precisa che il limite dei sei mesi opera solo per il caso di assenza per malattia. Infatti, con la locuzione "in tal caso'' contenuta nello stesso comma 3 le parti negoziali hanno inteso fare riferimento  al solo caso della malattia.

Pertanto nel caso di specie si applica la disciplina dettata dal D. Lgs.vo n. 151/200l titolato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" avuto riguardo, in particolare all'art. 54 concernente il "divieto di licenziamento".

03/08/2018

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Conservazione posto durante periodo di prova
  • Periodo di prova
Data pubblicazione

10 Ottobre 2018



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