Quali sono i casi e le situazioni in presenza dei quali il tempo di andata e di ritorno, per recarsi dalla sede di servizio ad altro luogo di svolgimento dell’attività, è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro come previsto dall’art. 27, comma 7, del CCNL del 21.05.2018 del comparto sanità?

  • Id: 24995
Precedente ID: CSAN38

La norma fa riferimento al personale non dirigente che ordinariamente lavora presso un'unica  sede di servizio e che temporaneamente e pertanto in via eccezionalmente deve prestare la propria attività in un'altra sede, della medesima azienda, diversa da quella ordinaria di servizio che si trovi o nella medesima località o in una località diversa implicando, in quest'ultimo caso, anche una trasferta.

La casistica applicativa di  tale  norma dipende poi dalle concrete modalità organizzative di ciascuna Aziende o Ente.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Orario di lavoro
Data pubblicazione

18 Luglio 2019



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