I residui momentaneamente non utilizzati nel “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, di cui all’art. 80 del CCNL 2016/2018 del Comparto Sanità possono essere temporaneamente assegnati, nell’anno di competenza, al “Fondo premialità e fasce” in applicazione dell’art. 81, comma 7, dello stesso CCNL?

  • Id: 24985
Precedente ID: CSAN6

L'art 81, comma 7, espressamente dispone che “ Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente”.

Naturalmente trattandosi di residui, le relative somme incrementano "una tantum" il predetto Fondo premialità e fasce, limitatamente all'anno in cui vengono sommate.

Pertanto, la disposizione contrattuale di cui all'art.81, comma 7 del nuovo CCNL del comparto Sanità del 21/05/2018,  pur essendo stata formulata in modo diverso rispetto al previgente art.30, comma 5,   del CCNL del comparto  sanità del  19.4.2004, non ha inteso far venir meno la temporaneità (in ragione d’anno) dell’assegnazione dei residui che dunque, anche in applicazione del nuovo CCNL, non si storicizzano mai nel “fondo premialità e fasce”.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Fondi risorse decentrate
Data pubblicazione

10 Ottobre 2018



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