E’ possibile erogare le risorse residue non spese accertate a consuntivo del Fondo Incarichi e Condizioni di Lavoro, di cui all’ art. 80 del CCNL del comparto sanità triennio 2016/2018, e del Fondo Premialità e Fasce di cui all’ art 81 del citato contratto, nell’anno 2018, unitamente alla produttività del medesimo anno?

  • Id: 24983
Precedente ID: CSAN51

Oltre a confermare quanto già evidenziato nell'orientamento applicativo CSAN6, si precisa che l'art. 81, comma 7, (Fondo premialità e fasce) consente soltanto il trasferimento ex post, a tale fondo, delle risorse residue, di entrambi i fondi, relative a precedenti annualità, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente. Ne consegue che il residuo dell'anno 2018 incrementa, una tantum, il fondo premialità e fasce dell'anno 2019 e costituisce una risorsa variabile utilizzabile in conformità a quanto previsto dal comma 6 dello stesso art.  81, ovviamente per gli utilizzi non stabili. Trattandosi di risorse incrementali, una tantum, la relativa  assegnazione è temporanea ovverosia in ragione d'anno.

Resta ferma comunque la possibilità di non generare residui, nel fondo premialità  e fasce, concordando, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett.a) (Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti  e materie), che eventuali somme che a consuntivo risultassero non spese siano destinate ad incrementare le risorse già destinate ai premi correlati alla performance del medesimo anno.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Fondi risorse decentrate
Data pubblicazione

13 Marzo 2020



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