Oltre a confermare quanto già evidenziato nell'orientamento applicativo CSAN6, si precisa che l'art. 81, comma 7, (Fondo premialità e fasce) consente soltanto il trasferimento ex post, a tale fondo, delle risorse residue, di entrambi i fondi, relative a precedenti annualità, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente. Ne consegue che il residuo dell'anno 2018 incrementa, una tantum, il fondo premialità e fasce dell'anno 2019 e costituisce una risorsa variabile utilizzabile in conformità a quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 81, ovviamente per gli utilizzi non stabili. Trattandosi di risorse incrementali, una tantum, la relativa assegnazione è temporanea ovverosia in ragione d'anno.
Resta ferma comunque la possibilità di non generare residui, nel fondo premialità e fasce, concordando, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett.a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), che eventuali somme che a consuntivo risultassero non spese siano destinate ad incrementare le risorse già destinate ai premi correlati alla performance del medesimo anno.