Nell’ambito del Fondo premialità e fasce, di cui all’art. 81 CCNL del 21/05/2018, ai fini dell’attribuzione dei premi collegati alla performance organizzativa devono essere considerate anche le risultanze della valutazione della performance individuale?

  • Id: 24979
Precedente ID: CSAN20

Il quesito attiene all'interpretazione di disposizioni legislative nazionali e in particolare agli artt. 45, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 (Trattamento economico) e 8 del D.Lgs 150/2009 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa) di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, quale soggetto istituzionalmente deputato all'interpretazione delle norme legislative nazionali concernenti il lavoro pubblico, ed esula pertanto dall'ambito di competenza della scrivente Agenzia, la cui assistenza è finalizzata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dalla medesima sottoscritti, ai sensi dell'art. 46, comma l, del D.Lgs. n. 165/2001.

Infatti, il nuovo CCNL del comparto sanità sottoscritto il 2l.5.2018 ha solo disposto che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance (art. 8, comma 5, lett.b)) e che il fondo premialità e fasce finanzia anche i premi correlati alla performance organizzativa (art. 81, comma 6, lett. a)) senza entrare né nella specifica regolamentazione dei criteri per la misurazione e valutazione  della performance organizzativa, oggetto dei sistemi di valutazione adottati dall'Azienda, né nella regolamentazione dei criteri per l'attribuzione dei  premi  correlati  alla  performance organizzativa che, appunto, sono demandati alla contrattazione integrativa.

Tuttavia, a titolo di fattiva collaborazione istituzionale e salvo diverso avviso del suddetto Dipartimento, si rileva che la distinzione operata dal legislatore (art. 45 del d. lgs.n. 165/200 l) tra i trattamenti accessori collegati alla performance individuale e quelli collegati alla performance organizzativa nonché le indicazioni contenute nelle disposizioni legislative poco sopra richiamate rendono ragionevole ritenere che, ai fini dell'attribuzione dei premi di performance organizzativa, possano essere considerate esclusivamente le risultanze della valutazione di performance organizzativa, in coerenza con il sistema di valutazione adottato dall'Azienda. Diversamente ritenendo, cioè considerando la valutazione individuale come componente necessaria anche ai fini dell'attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa, le due diverse tipologie di premialità, chiaramente distinte dal legislatore, assumerebbero valenze e contenuti, almeno in parte, sovrapponibili.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Premi correlati alla performance
Data pubblicazione

18 Marzo 2019



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