La norma in questione che prevede che l'indennità giornaliera per i turnisti "non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi", era già presente nel previgente art. 44 del CCNL dell' 1.9.1995.
A conferma dei nostri precedenti pareri, si ritiene pertanto che tale indennità spetta solo per i giorni di "riposo compensativo" accordato a recupero delle prestazioni effettuabili in eccedenza rispetto al normale debito orario, previsto nei vigenti CCNL, per poter coprire i turni che rispondono ad esigenze di continuità del servizio.