L’elemento perequativo, di cui all’art. 78 del CCNL comparto sanità del 21/05/2018, deve essere conteggiato anche nella tredicesima mensilità?

  • Id: 24952
Precedente ID: CSAN22

L'art. 78, comma l del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, espressamente prevede che il cosiddetto "elemento perequativo" è  corrisposto  "una tantum" su base mensile nelle misure indicate nella stessa tabella D, per nove mensilità e per il solo periodo 1/04/2018 - 31/12/2018, in relazione al servizio prestato in  detto periodo.

La clausola, pertanto, nel delineare il suo spazio applicativo, utilizza l'inciso "per nove mensilità per il solo periodo 1/04/2018 31/1212018" il che  esclude che tale emolumento possa essere suscettibile di positivo apprezzamento ai fini del computo della tredicesima  mensilità.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Elemento perequativo una tantum
Data pubblicazione

18 Marzo 2019



Skip to content