Si premette che ai contratti a termine del personale del ruolo sanitario del comparto sanità non si applica il D.Lgs. 81/2015 nonchè il limite di durata dei 36 mesi previsto all'art. 57, comma 2, del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 21.5.2018.
Tuttavia, in considerazione delle censure comunitarie riferite alla reiterazione senza limiti dei contratti a tempo determinato, lo stesso comma 2 stabilisce espressamente che per il personale sanitario "il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi."
Per il restante personale, non appartenente al ruolo sanitario e quindi appartenente ai diversi ruoli tecnico, amministrativo e professionale, opera invece il limite di durata dei tre anni, previsto dal già menzionato art. 57, comma 2, con derogabilità, fino ad un massimo di 12 mesi, esclusivamente al ricorrere di determinate fattispecie che sono quelle enucleate al comma 11 del medesimo articolo.