Da quando decorre il riconoscimento della grave patologia e quindi dei benefici di cui all’ art. 43 del CCNL del comparto sanità del 21/05/2018? Quale deve essere la documentazione giustificativa idonea a determinare l’applicazione dei suddetti benefici?

  • Id: 24946
Precedente ID: CSAN42

Per le assenze disciplinate dall'art. 43 la stessa norma contrattuale chiarisce quale debba essere la documentazione giustificativa idonea a determinare l'applicazione dei benefici ivi previsti al comma 1.

Più precisamente, il comma 2, dello stesso articolo, prevede che l'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita,  di  cui al  comma  1 dello stesso articolo, "deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende Sanitarie   locali  o  dagli   istituti  o  strutture   accreditate   o  dalle  strutture   con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni".

Invece, il comma 4 del medesimo articolo 43  prevede che "I giorni di assenza dovuti al ricovero  ospedaliero,  alle terapie  e agli effetti collaterali  delle stesse,  di cui ai commi precedenti,   sono  debitamente  certificati  dalle  competenti  strutture  del  Servizio  Sanitario Nazionale  o  dagli  istituti  o  strutture  accreditate  ove  è  stata  effettuata  la  terapia  o dall'organo medico competente.". Nella dizione "organo medico competente" si potrebbe ragionevolmente ritenere che possa farsi rientrare anche il medico di medicina generale.

La formulazione letterale del comma 4 induce a ritenere che l'Azienda debba conoscere il dettaglio dei giorni di assenza con la distinzione per le seguenti causali:

  • quelli dovuti al ricovero ospedaliero o di day -hospital;
  • quelli dovuti  all'  effettivo  svolgimento  della  o delle terapie  (che potrebbero  essere anche domiciliari);
  • quelli  dovuti   agli  effetti  collaterali   delle  terapie  purchè   comportanti   incapacità lavorativa.

Per quanto attiene invece alla decorrenza dei benefici, il comma 5 chiarisce che la procedura deve essere attivata con apposita domanda del dipendente, corredata dall'allegazione della documentazione giustificativa di cui sopra e in primo luogo di quella di cui al comma 2 che attesta la sussistenza della grave patologia richiedente terapia salvavita. Da tale data andranno pertanto fatti decorrere in benefici in questione. In seguito, il dipendente dovrà far pervenire all'Azienda anche la certificazione di cui al comma 4, contenente il dettaglio dei giorni di cui sopra.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Malattia
  • Terapie salvavita
Data pubblicazione

13 Marzo 2020



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