Per le assenze disciplinate dall'art. 43, il comma 2, dello stesso articolo, precisa che l'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita, di cui al comma 1 dello stesso articolo, "deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende Sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni”.
Invece, il comma 4 del medesimo articolo 43 prevede che "I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dal! 'organo medico competente."
Nella dizione "organo medico competente" si potrebbe ragionevolmente ritenere che possa farsi rientrare anche il medico di medicina generale ma la dizione opera un rinvio mobile alle vigenti disposizioni di legge in materia sull'interpretazione delle quali è istituzionalmente competente il Dipartimento della Funzione Pubblica.