I permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnosti sono stati introdotti, ex novo, come nuova e specifica tipologia di assenza del personale del comparto, dal citato art.40 del CCNL del 21.5.20 18.
Tali permessi sono riconosciuti nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
La sopra richiamata disciplina contrattuale dell'art.40 del CCNL del 21.5.2018 non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressi va del diritto ai permessi di cui si tratta.
Pertanto, anche se il contratto collettivo nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21.5.20 18, si ritiene che i lavoratori possano, comunque, avvalersi per intero, a far data dal 22.5.2018 ed entro il 31.12.2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso.