In considerazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 10, del nuovo CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2016/2018 la concessione da parte delle aziende del periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, previsto dall’art. 12, comma 8, lett. a) e b), del CCNL del 20/09/2001 deve considerarsi obbligatoria o discrezionale?

  • Id: 24932
Precedente ID: CSAN14

L'art. 25, comma 10, del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del Comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione, anche di diverso comparto, ''può essere concesso" un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett.ra a) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.

Mediante l'utilizzo dell'inciso "può essere concesso" si è voluto fornire alla parte datoriale uno strumento  flessibile  di  gestione  delle  risorse  umane,  nel  senso  che  il  periodo  di aspettativa di cui trattasi può essere concesso o meno, sulla base di una valutazione concernente le prioritarie esigenze organizzative e gestionali.  In tal  senso ed entro tali limiti va letto il richiamo operato alla stessa clausola all'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 che si intende non più  applicabile  solo nella parte in cui risulta in contrasto con l'inciso in commento.

Nulla è stato innovato, invece, per quanto  riguarda  l'aspettativa  prevista dall'art. 12, comma 8, lett.ra b) del CCNL del 20/09/2001 relativa ai "contratti a termine" in quanto la relativa clausola non è stata disapplicata dal CCNL del 21 maggio 2018.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Periodo di prova
Data pubblicazione

27 Novembre 2018



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