CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA SANITA’ TRIENNIO 2019 – 2021

Il giorno 23 gennaio 2024 alle ore 11.00, ha avuto luogo, presso la sede dell’Aran, l’incontro tra l’A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative dell’Area Sanità.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità Triennio 2019-2021.

Per l’A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio Naddeo...Firmato...

 

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
ANAAO ASSOMED Firmato COSMED Firmato
CIMO Firmato CIDA Firmato
AAROI EMAC Firmato COSMED Firmato
FASSID Firmato CODIRP Firmato
FP CGIL Firmato CGIL Firmato
FVM Firmato COSMED Firmato
UIL FPL Firmato UIL Firmato
FEDERAZIONE CISL MEDICI Firmato CISL Firmato
FESMED Firmato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA SANITA’ TRIENNIO 2019 - 2021

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Art. 3 Conferme

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Capo I Sistema delle relazioni sindacali

Art. 4 Obiettivi e strumenti

Art. 5 Informazione

Art. 6 Confronto aziendale

Art. 7 Confronto regionale

Art. 8 Organismo paritetico per l’innovazione

Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

Art. 10 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

Art. 11 Clausole di raffreddamento

Capo II Diritti sindacali

Art. 12 Diritto di assemblea

Art. 13 Contributi sindacali

Art. 14 Patronato sindacale

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 15 Il contratto individuale di lavoro

Art. 16 Periodo di prova

Art. 17 Accordo in attuazione della legge n. 164/1982

Art. 18 Ricostituzione del rapporto di lavoro

Art. 19 Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti

Art. 20 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa

Capo II Il sistema degli incarichi dirigenziali

Art. 21 Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale

Art. 22 Tipologie d’incarico

Art. 23 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure

Art. 24 Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure

Art. 25 Sostituzioni

Art. 26 Affidamento e revoca degli incarichi multiaccesso

Capo III Orario ed organizzazione della prestazione di lavoro

Art. 27 Orario di lavoro dei dirigenti

Art. 28 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

Art. 29 Servizio di guardia

Art. 30 Servizio di pronta disponibilità

Art. 31 Lavoro straordinario

Capo IV Ferie e festività

Art. 32 Ferie e recupero festività soppresse

Capo V Assenze e congedi

Art. 33 Assenze giornaliere retribuite

Art. 34 Assenze orarie retribuite per motivi personali o familiari

Art. 35 Assenze previste da particolari disposizioni di legge

Art. 36 Congedi per le donne vittime di violenza

Art. 37 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 38 Assenze per malattia

Art. 39 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

Art. 40 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio

Art. 41 Congedi dei genitori

Art. 42 Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche

Capo  VI  Formazione

Art. 43 Principi generali e finalità della formazione

Art. 44 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

Art. 45 Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

Capo VII Responsabilità disciplinare

Art. 46 Principi generali

Art. 47 Obblighi del dirigente

Art. 48 Sanzioni disciplinari

Art. 49 Codice disciplinare

Art. 50 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Art. 51 Sospensione cautelare in corso di procedimento penale

Art. 52 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Art. 53 La determinazione concordata della sanzione

Art. 54 Reintegrazione sul posto di lavoro e indennità supplementare

Art. 55 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III

TITOLO IV ISTITUTI NORMO-ECONOMICI

Art. 56 Patrocinio legale

Art. 57 Welfare integrativo

Art. 58 Servizio fuori sede

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

Capo I Struttura della retribuzione

Art. 59 Retribuzione e sue definizioni

Art. 60 Struttura della retribuzione

Capo II Stipendio tabellare e altri emolumenti

Art. 61 Incrementi dello stipendio tabellare

Art. 62 Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento

Art. 63 Effetti dei nuovi stipendi tabellari

Art. 64 Indennità di esclusività

Art. 65 Indennità di specificità medico - veterinaria

Art. 66 Indennità di specificità sanitaria

Art. 67 Tredicesima mensilità

Art. 68 Una tantum

Capo III Retribuzione di posizione e di risultato

Art. 69 Retribuzione di posizione

Art. 70 Retribuzione di risultato e relativa differenziazione

Art. 71 Clausola di garanzia

Capo IV Fondi aziendali

Art. 72 Fondo per la retribuzione degli incarichi

Art. 73 Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro

Art. 74 Fondo per la retribuzione di risultato

Art. 75 Risorse previste da specifiche disposizioni di legge

Capo V Compensi correlati alle condizioni di lavoro

Art. 76 Compensi correlati alle condizioni di lavoro

Art. 77 Indennità per servizio notturno e festivo

Art. 78 Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico

Art. 79 Indennità di pronto soccorso

Art. 80 Indennità per incarico di direzione di struttura complessa

Art. 81 Indennità di polizia giudiziaria

Art. 82 Indennità di bilinguismo

TITOLO VI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83 Termini di preavviso

TITOLO VII PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

Capo I Rapporto di lavoro a tempo determinato

Art. 84 Assunzioni a tempo determinato

Art. 85 Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato

Art. 86 Assunzioni a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Art. 87 Trattamento economico – normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto

TITOLO VIII LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Art. 88 Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti

Art. 89 Tipologie di attività libero professionale intramuraria

Art. 90 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi

Art. 91 Altre attività a pagamento

TITOLO IX LAVORO A DISTANZA

Capo I Lavoro agile

Art. 92 Definizione e principi generali

Art. 93 Accesso al lavoro agile

Art. 94 Accordo individuale

Art. 95 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

Art. 96 Formazione nel lavoro agile

Capo II Altre forme di lavoro a distanza

Art. 97 Lavoro da remoto

ALLEGATI

Allegato 1 Servizio di guardia

Tabella A – Coefficienti percentuali per il riparto tra le regioni delle risorse previste da alcune disposizioni di legge

Dichiarazioni congiunte

Dichiarazione congiunta n. 1

Dichiarazione congiunta n. 2

Dichiarazione congiunta n. 3

Dichiarazione congiunta n. 4

Dichiarazione congiunta n. 5

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1

Campo di applicazione

1.Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle   professioni sanitarie di cui all’art. 2, comma 5 del CCNQ sulla definizione dei   comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a   tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti   del comparto, ivi compresi gli Istituti Zooprofilattici sperimentali (IZS) e le   Agenzie Regionali Protezione Ambientale (ARPA), indicate all’art. 6 del CCNQ 3   agosto 2021.

2.Al  personale  di  cui  al  comma  1,  soggetto  a  mobilità  in  conseguenza  di   provvedimenti  di  ristrutturazione  organizzativa  dell’Amministrazione,  di   esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente   contratto  sino  al  definitivo  inquadramento  contrattuale  nella  nuova   amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali   firmatarie del presente contratto.

3.Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie,   istituti, RSA, Istituti Zooprofilattici sperimentali ed enti del Servizio Sanitario   Nazionale di cui all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la   definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, stipulato   il 3 agosto 2021 è riportato nel testo del presente contratto come “Aziende ed Enti”.

4.Il  riferimento  al  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive   modificazioni ed integrazioni è riportato come “D.Lgs. n. 165/2001”. Il decreto   legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni   sono riportati come “D.Lgs. n. 502 del 1992”.

5.Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intendono il   dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, il responsabile di   struttura semplice dipartimentale o distrettuale e il responsabile di struttura   semplice quale articolazione interna di struttura complessa preposto alle strutture   con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.

6.Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa   riferimento a quelle direttamente individuate nel D. Lgs. n. 502 del 1992   (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti   normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità   operativa”,  “struttura  organizzativa”  o  “servizi”  si  indicano  genericamente   articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi   regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui   sono preposti dirigenti.

7.Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di   struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente   di struttura complessa” o di “direttore”, dizione quest’ultima indicata dal D.Lgs. n.   254 del 2000.

8.I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,   della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario nel testo, sono   indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1.Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia   per la parte giuridica che per la parte economica.

2.Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa   prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a   conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito web   dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3.Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed   automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro trenta giorni dalla data di   stipulazione di cui al comma 2.

4.Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora   non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, o con PEC,   almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data,   entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5.In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo   nazionale possono essere presentate entro tre mesi prima della scadenza del rinnovo   del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro sei mesi dalla sua   sottoscrizione definitiva. Durante tale periodo e per il mese successivo alla   scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né   procedono ad azioni dirette.

6.A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente   contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta   l'erogazione di cui all’art. 47 bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta,   entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse   contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici   complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di   tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata   dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati,   applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto   importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui   al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e   2, del D.Lgs. n. 165/2001.

7.Il presente CCNL è oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del D.   Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti firmatarie, qualora insorgano   controversie  aventi  carattere  di  generalità  sulla  sua  interpretazione.   L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo   decreto legislativo.

Art. 3

Conferme

1.Le disposizioni contenute nel CCNL del 19.12.2019 e quelle, ancora vigenti,   contenute nei CCNL precedenti a quest’ultimo concernenti le Aziende e gli Enti   della presente area dirigenziale della Sanità continuano a trovare applicazione, in   quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme e comunque in   quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL.

2.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 123 (Conferme) del CCNL del 19   dicembre 2019.

 

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Capo I

Sistema delle relazioni sindacali

Art. 4

Obiettivi e strumenti

1.Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra   Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al   dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti   ed obblighi, anche al fine di garantire la esigibilità e la corretta applicazione del   contratto e contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2.Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

-si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti a migliorare le condizioni di sicurezza clinica e di crescita professionale;

-si migliora la qualità delle decisioni assunte;

-si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’aggiornamento dei dirigenti, nonché i processi di innovazione  organizzativa  e  tecnologica  e  di  riforma  della  pubblica amministrazione;

-si promuovono modalità di lavoro che consentano una migliore armonizzazione con la vita privata e familiare.

3.Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei   soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le Aziende ed Enti si articolano nei   seguenti modelli relazionali:

a)partecipazione;

b)contrattazione integrativa.

4.La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme di dialogo e confronto costruttivo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

-  informazione;

-confronto aziendale e regionale;

-organismi paritetici di partecipazione.

5.La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che   obbligano reciprocamente le parti, al livello previsto dall’art. 9 (Contrattazione   collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti   possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta   di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 10 (Contrattazione collettiva   integrativa: tempi e procedure).

6.E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza   pubblica, l’Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i   casi e le modalità con cui ciascuna Azienda o Ente assume gli atti adottati   unilateralmente  ai  sensi  dell’art.  40,  comma  3-ter,  D.Lgs.  n.  165/2001.   L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine   alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai   componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di   spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede   di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al   fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

7.Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme di accesso previste dalla   disciplina di legge in materia di trasparenza.

8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 (Obiettivi e strumenti) del CCNL   del 19 dicembre 2019.

Art. 5

Informazione

1.L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e   dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle   Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lett. a) e b)   (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto   dal presente articolo.

2.Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di   legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati,   documenti ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti   sindacali di cui al comma 1 nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire una   conoscenza approfondita della questione trattata e una valutazione del potenziale   impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione.

3.Fermo restando quanto previsto dal comma 4, sono oggetto di informazione, anche   al fine di esprimere osservazioni e proposte, tutte le materie per le quali i successivi   articoli 6 (Confronto aziendale), 7 (Confronto regionale) e 9 (Contrattazione   collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione   integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

4.Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva:

a)gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti;

b)ferma restando la specifica prerogativa aziendale in materia di costituzione dei fondi  aziendali,  la relativa  costituzione  con dettaglio  sia delle voci di alimentazione sia delle singole voci di utilizzo nell’anno di competenza;

c)le informazioni relative alla copertura assicurativa di cui all’art. 65 del CCNL 19.12.2019 (Copertura assicurativa per la responsabilità civile);

d)la quantificazione del fondo di cui all’art. 45, comma 1 (Formazione ed   aggiornamento  professionale,  partecipazione  alla  didattica  e  ricerca   finalizzata).

3.Ad integrazione del comma 4, lett. b), l’informazione sulle singole voci di utilizzo   dei fondi è data anche a consuntivo con riferimento all’anno precedente.

4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 (Informazione) del CCNL del 19   dicembre 2019.

Art. 6

Confronto aziendale

1.Il confronto aziendale è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo   approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire   ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lett. a) e b) (Contrattazione collettiva   integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare   costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende   adottare.

2.Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi   sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione di cui ai   commi 1, 2 e 3 dell’art. 5 (Informazione). A seguito della trasmissione delle   informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano se entro 10 giorni   dall'informazione il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro avviene non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quinto e il quindicesimo giorno lavorativo dal suddetto invio. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3.Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3, lett. a) e b)   dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):

a)i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;

b)i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente   o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti, nell’ambito di   processi associativi;

c)i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance;

d)criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali;

e)i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

f)il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;

g)le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

h)le linee generali di indirizzo per l’adozione delle misure concernenti la salute e   sicurezza sul lavoro anche con riferimento alle aggressioni sul lavoro;

i)i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;

j)i criteri generali per la definizione delle azioni finalizzate alla prevenzione e   riduzione del rischio clinico della legge 24/2017;

k)i criteri generali per la definizione delle politiche e dei piani di formazione manageriale e formazione continua anche secondo quanto previsto dall’art. 16 bis e segg. del D. Lgs. n. 502/1992 a cui fa seguito, con cadenza annuale, l’informativa sullo stato di attuazione dei piani di formazione e aggiornamento professionale;

l)i criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, fermo restando l’onere a carico del relativo fondo;

m)con cadenza semestrale, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 93 bis (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti) del CCNL 19.12.2019.

4.Qualora l’Azienda o Ente non attivi, ai sensi del comma 2, il confronto sulle materie   di cui al comma 3, il confronto può essere avviato sulle medesime materie su   richiesta dei soggetti sindacali.

5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 (Confronto aziendale) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 7

Confronto regionale

1.Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto   dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore   del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie   dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche   per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove   previsti ai sensi dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)   – e dell’art. 6 (Confronto aziendale) nelle seguenti materie:

a)modalità di incremento dei fondi in caso di incremento dei servizi ad invarianza della dotazione organica nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 94, comma 6, 95, comma 6 e 96 comma 6 del CCNL del 19 dicembre 2019;

b)linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);

c)sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti;

d)criteri  generali  per  l’inserimento,  nei  regolamenti  aziendali  sulla  libera   professione di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione   sia modulato e organizzato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in   materia;

e)criteri generali per la determinazione della percentuale della tariffa di cui all’art. 90, comma 2, lett. i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) nonché per l’individuazione delle discipline del medesimo personale che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

f)indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6.10.2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione;

g)indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell’attività didattica  e  di  tutoraggio  nell’ambito  della  formazione  specialistica  del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;

h)criteri di allocazione delle risorse che finanziano il trattamento accessorio   previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l’intervento   regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a   livello regionale;

i)progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR;

j)piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di   cui all’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.;

k)i criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia.

2.Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti   aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti   materie:

a)criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti   aziendali;

b)criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.

3.Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il confronto in sede regionale valuterà,   sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche   connesse  al  lavoro  precario,  tenuto  conto  della  garanzia  di  continuità   nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.

4.Le linee di indirizzo conseguenti al confronto regionale non possono in alcun modo   determinare un superamento delle norme del CCNL e delle disposizioni legislative.

5.Con riferimento al comma 1, lettera a) rimangono, comunque, ferme tutte le   disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 72   (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 73 (Fondo per la retribuzione delle   condizioni di lavoro) e 74 (Fondo per la retribuzione di risultato) nonché le   modalità di incremento ivi stabilite.

6.Nel caso in cui la Regione non attivi il confronto entro il termine previsto dal   comma 1, le materie relative di cui al comma 1, lettere d), e), f) e i) diventano   oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto aziendale), nel rispetto delle   procedure ivi previste, fino all’attivazione del confronto regionale.

7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 (Confronto regionale) del CCNL   del 19 dicembre 2019.

Art. 8

Organismo paritetico per l’innovazione

1.L’organismo  paritetico  per  l’innovazione  realizza  una  modalità  relazionale   consultiva  finalizzata  al  coinvolgimento  partecipativo  delle  organizzazioni   sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lett. a) e b) (Contrattazione collettiva   integrativa: soggetti e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale,   complessa e/o sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente.

2.L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente   relazioni aperte e collaborative sui seguenti argomenti:

-progetti di organizzazione e innovazioni, anche tecnologiche;

-miglioramento dei servizi;

-promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo

- anche con riferimento alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -;

-misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out;

-eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise;

-eventuale esonerabilità dai turni notturni di pronta disponibilità e di guardia notturna del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica;

al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

3.L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le   Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non   già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso:

a)ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale;

b)si  riunisce  obbligatoriamente  almeno  due  volte  l'anno  e,  comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;

c)trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’Azienda o Ente;

d)adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;

e)svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti per proporre misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento del tasso di presenza del personale di cui all’art. 93 bis (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 19.12.2019;

f)svolge analisi, indagini e studi e proporre misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento del benessere organizzativo e lavorativo del personale dirigente;

g)redige un report annuale delle proprie attività.

4.All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di dirigenti.

In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).

5.Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il   termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e   innovazione, anche tecnologica, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto   di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto aziendale), nel rispetto delle procedure   ivi previste, fino alla sua istituzione.

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 bis (Organismo paritetico) del   CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 9

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1.La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure   stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come   individuata al comma 3 lett. a) e b), e la delegazione di parte datoriale, come   individuata al comma 4.

2.La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente   (“contrattazione integrativa aziendale”). La Aziende sono tenute ad attivare la   contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 10   (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), al fine di adottare, nel   quadro della massima trasparenza dei ruoli e della responsabilità delle parti, scelte   condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il   miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali.

3.I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono:

a)le RSA di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, fino a quando non sarà  definita  una  disciplina  contrattuale  nazionale  sulla  rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali;

b)i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie   del presente CCNL.

4.I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente,   sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

5.Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:

a)i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) e 74 (Fondo per la retribuzione di risultato);

b)i criteri generali per le modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato  correlata  alla  performance  organizzativa  e  individuale  tenendo presente quanto previsto all’art. 70 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) e i criteri di cui all’art. 70, commi 7 e 8, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) nonché l’art. 95, comma 10 del CCNL 19.12.2019 (Fondo per la retribuzione di risultato);

c)l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

d)i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 88, comma 1, (Attività   libero-professionale  intramuraria  dei  dirigenti)  per  la  disciplina  e   l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti   nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso   il personale di cui all’art. 90, comma 2, lett. i) (Criteri generali per la   formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) e il personale   dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui   all’art. 90, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per   l’attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali;

e)l’eventuale elevazione del valore orario relativo all’attività didattica di cui all’art.  45,  comma  9,  primo  periodo  (Formazione  ed  aggiornamento professionale,  partecipazione  alla  didattica  e  ricerca  finalizzata)  e dell’indennità di pronta disponibilità, entrambi con oneri a carico del Fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);

f)l’eventuale elevazione dell’indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);

g)l’individuazione delle posizioni  dirigenziali  i cui  titolari  devono  essere esonerati da ciascuna giornata di sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa;

h)i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e   in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione fra vita lavorativa e   vita familiare, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei servizi;

i)i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti all’organizzazione di servizi;

j)i criteri generali per l’attivazione dei piani di welfare integrativo di cui all’art.   57 (Welfare integrativo);

k)elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto ai sensi dell’art. 110, comma 6 del CCNL 19.12.2019 (Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto);

l)l’eventuale  integrazione  del  numero  degli  RLS,  fino  ad  ulteriori  due componenti, oltre il numero minimo indicato dal decreto legislativo 81/2008;

m)l’eventuale elevazione dell’indennità di pronto soccorso con onere a carico del Fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).

6.Ai sensi dell’art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 i contratti   collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti   risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  disciplinano  materie  non   espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non   previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna   amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza   imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono   nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e   1419, secondo comma, del codice civile.

7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 (Contrattazione collettiva   integrativa: soggetti e materie) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 10

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1.L'Azienda o Ente:

-provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 9, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto;

-convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al precedente alinea, la propria delegazione per l'avvio del negoziato del contratto integrativo triennale sulle materie di cui all’art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).

2.I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art.   9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), sono   negoziati con cadenza annuale; l’avvio del negoziato avviene entro il 31 gennaio   dell’anno di riferimento.

3.Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento   indicati dall’art. 11 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni   dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di   ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 9, comma 5, lettere d), g), h), i), j), k) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).

4.Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 9, comma 5, lettere   a), b), c), e), f), l) e m) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed   il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità   dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art.   11 (Clausole di raffreddamento), l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in   via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva   sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla   conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di   cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni,   eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

5.Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa   con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati   dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs.   165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti,   corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro   dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la   trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza   rilievi, l’organo di governo dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della   delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

6.I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,   modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro   efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna Azienda o Ente, dei successivi   contratti collettivi integrativi.

7.Le Azienda o Enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al   CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto   collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5,   corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 (Contrattazione collettiva   integrativa: tempi e procedure) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 11

Clausole di raffreddamento

1.Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità,   correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla   prevenzione dei conflitti.

2.Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla   contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono   ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere   l’accordo nelle materie demandate.

3.Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non   assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 (Clausole di raffreddamento) del   CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Capo II

Diritti sindacali

Art. 12

Diritto di assemblea

1.I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee   sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende,   per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2.Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono   essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del   lavoro:

a)singolarmente  o  congiuntamente  da  una  o  più  organizzazioni  sindacali rappresentative ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative sindacali;

b)dalle R.S.A.;

c)da una o più organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al punto a), congiuntamente con le RSA.

3.Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in modalità   telematica.

4.Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina   del diritto di assemblea prevista dal CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi,   aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali vigente nel tempo.

5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 2 (Diritto di assemblea) del CCNL   10.2.2004 dell’ex Area IV e dell’ex Area III con riferimento alla sola dirigenza   sanitaria e delle professioni sanitarie.

Art. 13

Contributi sindacali

1.I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il   pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi   statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all’azienda   ed  all’organizzazione  sindacale  interessata  o  da  quest’ultima  direttamente   all’azienda. Nel caso di mobilità del dirigente presso altra Azienda o Ente, salvo il   caso di cui al comma 3, la delega è automaticamente trasferita alla nuova Azienda   o Ente.

2.La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3.Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del   comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’azienda di appartenenza ed   all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo   giorno del mese successivo alla sua presentazione.

4.Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base   alle deleghe ricevute sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni   sindacali interessate. Con l’azienda stessa sono, altresì, concordate le modalità di   invio in formato elettronico che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei   cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti; nel caso di iscrizione ad   altra sigla sindacale da parte del dirigente, l’Azienda non può comunicare alla sigla   sindacale alla quale è stata inoltrata la disdetta, il nome del nuovo sindacato al quale   il dirigente si è iscritto.

5.Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del   personale  delegante  nonché  sui  versamenti  effettuati  alle  organizzazioni   interessate.

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 (Contributi sindacali) del CCNL 10.2.2004 dell’ex Area IV e dell’ex Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

Art. 14

Patronato sindacale

1.I dirigenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati   ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o   dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti   prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’azienda.

2.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 (Patronato sindacale) del CCNL   10.2.2004 dell’ex Area IV e dell’ex Area III con riferimento alla sola dirigenza   sanitaria e delle professioni sanitarie.

 

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 15

Il contratto individuale di lavoro

1.Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato o determinato; rientra in   quest’ultima tipologia il personale assunto ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. di cui all’art. 86 (Assunzioni a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Ai fini della costituzione e regolamentazione del rapporto di lavoro deve essere sottoscritto il relativo contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti.

2.Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono   essere espressamente ed esaustivamente indicati:

a. tipologia del rapporto di lavoro;

b. data di inizio del rapporto di lavoro;

c. area e disciplina o profilo professionale di appartenenza;

d. tipologia d’incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come previsto dall’art. 23, comma 12 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) con le precisazioni del comma 9 per il personale neoassunto e dall’art. 24, comma 2 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);

e. durata del periodo di prova, se previsto;

f. Unità Operativa di assegnazione e Presidio Ospedaliero o Struttura Territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa;

g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;

h. il  trattamento  economico  complessivo  corrispondente  alla  tipologia  del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:

-voci del trattamento fondamentale di cui all’art. 60, comma 1, lett. a) (Struttura della retribuzione);

-voci del trattamento economico accessorio di cui all’art. 60, comma 1, lett. b) (Struttura della retribuzione) ove spettanti;

i. la misura dell’indennità di esclusività del rapporto ove spettante.

3.Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti   collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e   per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,   senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di   reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici   derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

4.In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno   orario ridotto, il contratto individuale viene modificato come previsto dall’art. 110   del CCNL 19.12.2019, comma 8, (Accesso al rapporto di lavoro con impegno   orario ridotto).

5.L’Azienda o Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro   individuale ai fini dell’assunzione, acquisisce la documentazione prescritta dalle   disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di   concorso o selezione. Qualora l’Azienda o Ente debba invitare il destinatario, anche   in via telematica, ad integrare tale documentazione, gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell’interessato, il termine assegnato   dall’Azienda o Ente può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato   impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve   dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi   in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di   legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente   presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda o Ente fatto salvo   quanto previsto dall’ art. 16, comma 9 (Periodo di prova).

6.Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l’Azienda o Ente comunica di   non dar luogo alla stipulazione del contratto.

7.Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il   conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure di cui   al DPR 484/1997, anche se il dirigente è già in servizio presso l’Azienda o Ente   ovvero di conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell’art.17   bis del D.Lgs. n. 502/1992.

8.Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per la   direzione di distretto qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 3 sexies, comma 3,   ultimo periodo, del D.Lgs. n. 502/1992, che prefigura particolari modalità di   conferimento dell’incarico.

9.Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è   integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l’incarico conferito ai sensi dell’art. 23, comma 12, (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure).

10.Nella stipulazione dei contratti individuali le Aziende o Enti non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

11.Per quanto concerne il contratto d’incarico si rinvia a quanto previsto dall’art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e dall’art. 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure).

12.In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 5 il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.

13.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 11 (Il contratto individuale di lavoro) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 16

Periodo di prova

1.Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico   concorso è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita in sei mesi. Il   direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall’art. 15,   comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992.

2.Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio   effettivamente prestato.

3.Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi   espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dirigente ha   diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il   quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o   infermità dovuta a causa di servizio si applica l’art. 40 (Infortuni sul lavoro,   malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio).

4.Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono   soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze   dei dirigenti non in prova.

5.Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo   ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo   di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di   sospensione  previsti  dal  comma  3.  Il  recesso  opera  dal  momento  della   comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere   motivato.

6.Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

7.Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una   delle parti, il dirigente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta   l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

8.In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di   effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

9.Il dirigente:

a)proveniente dalla stessa Azienda o Ente che a seguito di vincita di un concorso cambia disciplina;

b)cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di struttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le Aziende o Enti nel proprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa;

c)già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, qualora ivi sia previsto l’espletamento del periodo di prova;

durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso, ovvero in caso di recesso ai sensi del comma 5, è reintegrato, su richiesta, nella Unità Operativa di assegnazione e Presidio Ospedaliero  o  Struttura  Territoriale  sede  dell'ordinaria  attività  lavorativa, disciplina, incarico e fascia di esclusività di provenienza.

10.Durante il periodo di prova,  l’Azienda o Ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dirigente può essere applicato a più servizi dell’Azienda o Ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attività proprie della qualifica e disciplina di appartenenza. Decorso positivamente il periodo di prova, il dirigente è assegnato all’Unità Operativa di assegnazione e Presidio Ospedaliero o Struttura Territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa indicata nel contratto individuale di lavoro.

11.Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera scelta del dirigente di essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del medesimo comma, è esonerato dal periodo di prova il dirigente:

a. vincitore di concorso pubblico nella medesima qualifica e disciplina presso altre Aziende o Enti del comparto, che abbia già superato il periodo di prova;

b. che abbia svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo   determinato, con o senza soluzione di continuità e almeno superiori a dodici   mesi nella medesima qualifica e disciplina, presso la medesima Azienda o   presso Aziende o Enti del comparto

L’esonero di cui sopra determina la cessazione del rapporto di lavoro originario senza l’osservanza dei termini di preavviso qualora l’Azienda o Ente che riceve la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro lo consenta ai sensi dell’art. 83, comma 5 (Termini di preavviso).

12.Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera scelta del dirigente di essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del medesimo comma, l’Azienda o Ente, può esonerare dal periodo di prova, i dirigenti:

-che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo   determinato, con o senza soluzione di continuità e almeno superiori a dodici mesi   nella medesima qualifica e disciplina presso altra amministrazione pubblica;

-già assunti ai sensi dell’art. 86 (Assunzioni a tempo determinato ai sensi della   Legge 30 dicembre 2018, n. 145) e che abbiano svolto periodi di rapporti di   lavoro subordinato a tempo determinato con o senza soluzione di continuità e   almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina.

L’esonero di cui sopra determina la cessazione del rapporto di lavoro originario senza l’osservanza dei termini  di preavviso qualora la parte che riceve la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro lo consenta ai sensi dell’art. 83, comma 5 (Termini di preavviso).

13.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 12 (Periodo di prova) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 17

Accordo in attuazione della legge n. 164/1982

1.Al fine di tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori che hanno formalmente intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e s.m.i. le Aziende ed enti riconoscono uno pseudonimo provvisorio al dirigente che ne faccia richiesta, tramite  la  sottoscrizione  di  un  Accordo  di  riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dello pseudonimo saranno specificati in apposita regolamentazione interna a livello sia regionale che aziendale.  Lo pseudonimo da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dallart. 55-novies del d.lgs. n. 165/2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta dufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona.

2.Non si conformano  allo  pseudonimo  e  restano  pertanto  invariati  tutte  le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dirigente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad  esempio  la  busta  paga, la matricola,  i  sistemi  di  rilevazione  e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del dirigente interessato.

Art. 18

Ricostituzione del rapporto di lavoro

1.Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi   di salute può richiedere all’ultima Azienda o Ente con la quale è stato instaurato il   rapporto di lavoro, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,   la ricostituzione dello stesso.

2.L’Azienda o Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in   caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto   individuale:

-nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale;

-nell’incarico professionale iniziale di cui all’art. 22, comma 1, paragrafo II lett. d) (Tipologie d’incarico). Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l’Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 (Tipologie d’incarico), 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure), 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);

-nella fascia di esclusività maturata ai sensi dell’art. 64, comma 2 (Indennità di   esclusività) al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

-con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo   quanto previsto dal comma successivo.

3.La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei   casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.

4.Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in   ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano   triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente ed al mantenimento del possesso dei   requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti   sanitari previsti dalla normativa vigente.

5.Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano   le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo   stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza   per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro,   si applica l’art. 34 del CCNL 10.2.2004 (Trattamento di fine rapporto).

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 13 (Ricostituzione del   rapporto di lavoro) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 19

Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti

1.Il rapporto di lavoro dei dirigenti della presente area negoziale come definiti all’art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) può essere esclusivo o non esclusivo, ad   eccezione:

-dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 8 del CCNL del 17.10.2008   (Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle   professioni  sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della   prevenzione e della professione ostetrica) dell’Area III;

-dei dirigenti assunti ai sensi dell’art. 86 (Assunzioni a tempo determinato ai sensi   della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.).

2.I dirigenti del comma 1, con le eccezioni ivi previste, possono optare per il   passaggio da un tipo di rapporto all’altro entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli   effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione   e sono regolati dall’art. 20 (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto   non esclusivo e viceversa).

3.Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello   svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della   competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.

4.Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell’ambito   dell’impegno  di  servizio,  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  istituzionali   programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. I   responsabili delle strutture, secondo criteri omogenei con quelli adottati per i   dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, assegnano gli obiettivi e i livelli di   prestazione secondo la tipologia degli incarichi conferiti che i singoli dirigenti sono   tenuti ad assicurare.

5.Il trattamento economico fondamentale ed accessorio che compete per ciascun tipo   di rapporto è quello previsto dal presente CCNL il quale prevede anche le modalità   di calcolo della misura dell’indennità di esclusività spettante ai dirigenti che optano   per il rapporto di lavoro di tipo esclusivo.

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 14 (Caratteristiche del   rapporto di lavoro dei dirigenti) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 20

Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa

1.La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo   può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre   dall’1 gennaio successivo a quello dell’opzione e comporta i seguenti effetti per i   dirigenti interessati:

a)non preclusione al mantenimento dell’incarico in essere o al conferimento di direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura;

b)spettanza della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 69, comma 3, (Retribuzione di posizione) corrispondente all’incarico conferito  senza ulteriori interventi contabili da parte delle Aziende o Enti.

c)non spettanza della retribuzione di risultato;

d)inibizione dell’attività libero – professionale intramuraria;

e)cessazione di corresponsione dell’indennità di esclusività che - dalla stessa data

- costituisce risparmio aziendale.

2.La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo   può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre   dal 1° gennaio successivo a quello dell’opzione, Tale passaggio comporta   l’erogazione della retribuzione di posizione nella misura prevista per i dirigenti a   rapporto esclusivo. Laddove, in applicazione di specifiche norme regionali, il   dirigente  avesse  perso  l’incarico  di  struttura  precedentemente  conferito,  la   retribuzione di posizione è ridefinita sulla base dell’incarico conferito al dirigente con le procedure previste dal presente contratto e, per quello di direzione di struttura complessa, anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. In tal caso, nelle more, rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente che passa al rapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa è determinata a consuntivo. L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’opzione nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività si applicano le disposizioni del presente CCNL in materia.

3.Nei passaggi di cui ai commi 1 e 2 lo stipendio tabellare è quello previsto dall’art. 61 (Incrementi dello stipendio tabellare) e restano ferme le altre voci del trattamento fondamentale ove spettanti.

4.Per i rapporti di lavoro ad esaurimento, resta applicabile l’art. 13 del CCNL del   3.11.2005 area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle   professioni sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti già di II   livello ad esaurimento e a rapporto non esclusivo è fatto salvo quanto previsto   dall’art. 47, commi 3 e 6, del CCNL dell’8.6.2000 I biennio economico dell’Area   IV e dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni   sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non   esclusivo).

5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 15 (Effetti del passaggio dal   rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa) del CCNL del 19   dicembre 2019.

 

Capo II

Il sistema degli incarichi dirigenziali

Art. 21

Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale

1.Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti della presente area negoziale come definiti all’art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è:

-volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;

-funzionale  ad  un’efficace  e  proficua  organizzazione  aziendale  e  al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale nonché a promuovere lo sviluppo  professionale  dei  dirigenti,  mediante  il  riconoscimento  delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

2.La carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con   l’assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (d’ora in avanti   “incarichi gestionali”) sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (d’ora   in avanti “incarichi professionali”). Tali due tipologie di incarichi, in quanto   manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono   raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della   graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell’art.   69 (Retribuzione di posizione).

3.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 17 (Sistema degli incarichi e   sviluppo della carriera professionale) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 22

Tipologie d’incarico

1.Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come   definiti all’art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) sono le seguenti:

I)Incarichi gestionali:

a)incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell’art. 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);

b)incarico  di  direzione  di  struttura  semplice  a  valenza  dipartimentale  o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. È conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

L’incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all’art. 69, comma 10, (Retribuzione di posizione). L’incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato all’ incarico di direzione di struttura complessa. L’incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs. n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all’incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all’incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.

II)Incarichi professionali:

a)incarico professionale di altissima professionalità: è un’articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici; è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; gli incarichi di questa tipologia, sulla base dell’ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro volta in:

a1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all’interno di una struttura, è dotato di una elevata autonomia professionale e rappresenta un punto di riferimento  di  altissima  professionalità  per  l’acquisizione,  il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l’intero dipartimento, all’interno di ambiti specialistici;

a2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale: si tratta di incarico collocato all’interno di una struttura, dotato di autonomia professionale che rappresenta un punto di riferimento di altissima  specializzazione  per  l’acquisizione,  il  consolidamento  e  la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell’ambito di specifici settori disciplinari;

b)incarico professionale di alta specializzazione: è un’articolazione funzionale che   –  nell’ambito  di  una  struttura  complessa  o  semplice  anche  a  valenza dipartimentale o distrettuale - assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento  per  l’acquisizione  ed  il  consolidamento  delle  conoscenze  e competenze per le attività svolte nell’ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

c)incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico- specialistiche. E’ conferito ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

d)incarico professionale iniziale che corrisponde all’ ex incarico professionale di   base di cui all’ex art. 18, comma 1, paragrafo II) lett. d) (Tipologie d’incarico)   del CCNL 19.12.2019 il quale, a far data dall’entrata in vigore del presente   CCNL, assume tale nuova denominazione: conferito ai dirigenti con meno di   cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi   hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del   responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità   nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati   attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all’art. 15, comma 5 del D.   Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 59, comma 2, lett. a) del CCNL 12.2019 (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico) e art. 58, comma 4 del CCNL 19.12.2019 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell’organismo indipendente di valutazione).

2.A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, deve essere conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali iniziali. Per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità, a parziale modifica dell’art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti), il procedimento di valutazione deve essere avviato almeno 30 giorni prima della maturazione del quinquennio e deve concludersi, ai sensi della medesima disposizione, immediatamente dopo tale maturazione. Entro e non oltre sessanta giorni dall’avvenuta predetta verifica e valutazione, ferma restando la necessità di valutazione positiva, deve essere conferito, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, una delle seguenti tipologie di incarico:

-  senza attivazione della procedura di cui al comma 9 dell’art. 23 (Affidamento e revoca degli    incarichi  dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure): l’incarico di cui al paragrafo II, lett. c);

-  con l’attivazione della procedura di cui al comma 9 dell’art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa

- Criteri e procedure): un incarico, diverso dall’incarico professionale iniziale e dall’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) e b), cui possono partecipare anche i dirigenti già titolari di un incarico di cui al precedente alinea.

3.La definizione della tipologia degli incarichi di cui al comma 1, par. II, è una mera   elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi,   i quali discendono esclusivamente dall’assetto organizzativo aziendale e dalla   graduazione di tutte le tipologie d’incarico.

4.Il numero di posizioni dirigenziali da istituirsi presso ciascuna azienda o ente non può superare:

a)per  gli  incarichi  professionali  di  altissima  professionalità  a  valenza dipartimentale di cui al comma 1, par. II, lett. a1): il 5% (arrotondato all’unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par II, lett. b) e c) conferiti complessivamente a livello aziendale;

b)per gli incarichi professionali di altissima professionalità quale articolazione   interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza   dipartimentale o distrettuale di cui al comma 1, par. II, lett. a2): il 10%   (arrotondato  all’unità  superiore)  del  numero  degli  incarichi  di  natura   professionale di cui al comma 1, par II, lett. b) e c) conferiti complessivamente   a livello aziendale.

Le percentuali complessive aziendali di cui alle lettere a) e b) sono distribuite tra le varie UO/Servizi proporzionalmente alla dimensione dell’organico necessario all’attività di servizio tenuto conto della loro complessità.

5.Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti   previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva   anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo   determinato e/o a tempo ridotto  con incarico dirigenziale, nella medesima   disciplina relativa all’incarico da conferire, presso:

-Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione);

-altre amministrazioni di comparti diversi;

-ospedali privati accreditati;

-ospedali, Aziende Ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea. Tale esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.

6.Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il   mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di   dipartimento ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 18 (Tipologie d’incarico) del   CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 23

Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure

1.Fermo restando l’obbligo di attribuzione dell’incarico, le Aziende ed Enti in   relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi   regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e   sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi,   le posizioni dirigenziali di cui all’articolo 22 (Tipologie d’incarico) nei limiti delle   risorse  disponibili  nel  fondo  denominato  “Fondo  per  la  retribuzione  degli   incarichi”.

2.Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della   legislazione vigente, nonché previo confronto ai sensi dell’art. 6 comma 3, lett. d)   (Confronto aziendale), formulano in via preventiva i criteri per la graduazione degli   incarichi. Le Aziende ed Enti provvedono alla graduazione degli incarichi   dirigenziali e individuano l’importo della relativa retribuzione di posizione   complessiva  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  69  (Retribuzione  di   posizione). La graduazione delle posizioni deve essere finalizzata al pieno utilizzo   del fondo degli incarichi per le finalità per cui lo stesso è stato costituito e in   conformità al principio di cui al comma 2 dell’art. 22 (Tipologie di incarico) in   base al quale a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico e sulla base   dell’organizzazione aziendale, definendo, ove vi siano le disponibilità nel predetto   fondo, anche la parte variabile della retribuzione di posizione di ciascun incarico. Ove sia rilevato uno strutturale mancato pieno utilizzo delle risorse consolidate del   fondo per la retribuzione degli incarichi, non derivante da cessazioni o assenze,   l’Azienda o ente, previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. d) (Confronto   aziendale), procede alla rivalutazione delle retribuzioni di posizione variabile al   fine di pervenire al pieno utilizzo delle predette risorse.

3.Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della   legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi   dell’art. 6, comma 3, lett. e) (Confronto aziendale), formulano in via preventiva i   criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

4.Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno   una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E’ fatto salvo   l’incarico professionale iniziale che ha durata non superiore a cinque anni. La   durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il   collocamento a riposo dell’interessato o se l’assunzione è a tempo determinato.

5.Può essere disposta la revoca anticipata dell’incarico per i motivi di cui all’art. 15   ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione   negativa ai sensi dell’art. 61 del CCNL 19.12.2019 (Effetti della valutazione   negativa dei risultati da parte dell’Organismo indipendente di valutazione) o per il   venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

6.Il mancato rinnovo dell’incarico quale effetto della valutazione negativa è invece   disciplinato dall’art. 62, comma 3 del CCNL 19.12.2019 (Effetti della valutazione   negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da   parte del Collegio tecnico).

7.Qualora l’Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico   diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla   scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3,   lett. e) (Confronto aziendale), le disposizioni legislative vigenti in materia con   riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell’incarico. Resta   ferma la garanzia di cui all’art. 71, commi 1 e 2 (Clausola di garanzia).

8.Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico   ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la   verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti), senza   attivare la procedura di cui al comma 9.

9.Per il conferimento degli incarichi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 comma   2, primo alinea (Tipologie di incarico) si procede con l’emissione di avviso di   selezione interna nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di trasparenza   e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel   comma 10.

10.Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente su proposta:

a)del Direttore di struttura complessa di afferenza per l’incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;

b)del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture   complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l’incarico di struttura   semplice o di altissima professionalità a valenza dipartimentale o distrettuale;

c)del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali;

d) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali iniziali attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

11.Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto:

a)delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell’art. 57 comma 2 del CCNL 19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);

b)dell’area e disciplina o profilo di appartenenza;

c)delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

d)dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della   valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte   dell’Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 57, comma 4 del   CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);

e)del criterio della rotazione ove applicabile.

12.Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d’incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto di incarico da parte dell’incaricato non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 13; in tal caso non si applica l’articolo 71 (Clausola di garanzia).

13.Il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi” ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all’art. 69 (Retribuzione di posizione). Resta ferma la remunerazione del risultato e la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro nonché, ove spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38, comma 3, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l’area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

14.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 24

Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure

1.Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del   numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure   previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i   requisiti.

2.Fermo restando quanto previsto all’art. 15, comma 7 (Il contratto individuale di   lavoro), il contratto individuale d’incarico disciplina la durata, il trattamento   economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Il contratto è   sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita   dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine   non si può procedere al conferimento dell’incarico. Successivamente, la modifica   di uno degli aspetti del contratto individuale  d’incarico è preventivamente   comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il   termine massimo di trenta giorni In assenza della sottoscrizione del contratto non   potrà essere erogato il trattamento economico corrispondente all’incarico di cui al   successivo comma 8. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi   annuali sono assegnate con le procedure previste dall’art. 70 (Retribuzione di   risultato e relativa differenziazione).

3.Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni. La durata dell’incarico può essere   più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui   all’art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. o per effetto della   valutazione negativa ai sensi dell’art. 61 del CCNL 19.12.2019 (Effetti della   valutazione  negativa  dei  risultati  da  parte  dell’Organismo  indipendente  di   valutazione) o per il venir meno dei requisiti. La durata può essere inferiore altresì   se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo   dell’interessato. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

4.Il mancato rinnovo dell’incarico quale effetto della valutazione negativa è invece   disciplinato dall’art. 62, comma 2 del CCNL 19.12.2019, (Effetti della valutazione   negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da   parte del Collegio tecnico).

5.Qualora l’Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico   diverso da quello di direzione di struttura complessa precedentemente svolto, prima   della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ai   sensi dell’art. 6, comma 3, lett. e) (Confronto aziendale), le disposizioni legislative   vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo   dell’incarico. Resta ferma la garanzia di cui all’art. 71, commi 1 e 2 (Clausola di   garanzia).

6.Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi   dell’art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 19.12.2019, (Organismi per la verifica e   valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti).

7.Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della   legislazione nazionale e regionale vigente nonché previo confronto ai sensi dell’art.   6, comma 3, lett. e) (Confronto aziendale) formulano, in via preventiva, i criteri per   il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. I criteri per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 come previsti dal precedente articolo 23, comma 11, (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale nonchè dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

8.Il trattamento economico per gli incarichi di cui al comma 1 è finanziato con le   risorse del fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi” ed è   costituito  dalla  retribuzione  di  posizione  complessiva  di  cui  all’art.  69   (Retribuzione di posizione). Restano fermi l’indennità di struttura complessa, o, in   alternativa, se spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38 comma 3 del   CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II   livello) per l’area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio   economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per   l’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie,   la retribuzione di risultato e, ove spettante, la remunerazione per le particolari   condizioni di lavoro nonché l’indennità di esclusività nell’importo specificamente   previsto per l’incarico di direzione di struttura complessa.

9.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 25

Sostituzioni

1.In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo del direttore di dipartimento, la sua sostituzione può essere affidata, compatibilmente con le   disponibilità del fondo di cui all’articolo 72 (Fondo per la retribuzione degli   incarichi) dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di   struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Nel caso di   assenze prolungate, superati due mesi, al dirigente sostituto anche per i primi due   mesi è riconosciuta l’indennità di cui al comma 5. Analogamente, si procede nei   casi  di  altre  articolazioni  aziendali  che,  pur  non  configurandosi  con  tale   denominazione ricomprendano - secondo l’atto aziendale - più strutture complesse.   Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni   di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura   complessa solo ad un altro dirigente, previo consenso, della medesima struttura   complessa.

2.Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo da parte   del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, di strutture semplici   a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia   rappresentato dall’incarico di struttura semplice, la sostituzione può essere affidata   compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all’articolo 72 (Fondo per la   retribuzione degli incarichi) dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura   interessata  indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della   struttura che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

a)il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 22 (Tipologie d’incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

b)il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all’art. 22 (Tipologie d’incarico).

Nel caso di assenze prolungate, superati due mesi, al dirigente sostituto è riconosciuta l’indennità di cui al comma 5 anche per i primi due mesi.

3.Nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di   direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture   semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene:

-nel caso del direttore di Dipartimento: per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i con le modalità di cui al comma 6 mediante affidamento ad altro direttore di struttura complessa del dipartimento stesso a seguito di valutazione comparata del curriculum formativo e professionale;

-nel caso di dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 484/1997 e s.m.i., mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lett. a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all’interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l’individuazione del sostituto all’interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva,   nella medesima disciplina, nell’ambito del dipartimento o distretto di appartenenza. La durata dell’intero periodo di sostituzione, per ciascun dirigente sostituto, può durare fino a nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine. Qualora non sia stato possibile completare le procedure sopra indicate, è attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile;

-nel caso di dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice: per un massimo di tre mesi successivi alla cessazione del titolare, mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lett. a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all’interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l’individuazione del sostituto all’interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell’ambito del dipartimento o distretto di appartenenza nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile.

4.Ove non sia possibile l'individuazione del sostituto ai sensi del comma 3, per le medesime assenze, le  Aziende  o  Enti  possono  affidare  la  struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove.

5.Nei casi di sostituzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, al dirigente compete una   indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50% del valore della retribuzione di   posizione di parte fissa del dirigente sostituito. Alla corresponsione delle indennità   si provvede, per tutta la durata della sostituzione:

-nel caso di sostituzione del direttore di dipartimento per cessazione: a valere sulle risorse già destinate alla copertura della maggiorazione ai sensi del comma 10 dell’art. 69 (Retribuzione di posizione);

-per le sostituzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando quanto previsto dal precedente alinea: con le risorse del fondo dell’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.

6.La sostituzione è affidata con provvedimento motivato del Direttore Generale o di   un suo delegato.

7.Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni   superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza   sanitaria.

8.Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia   dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico   di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali -   ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero   per mandato elettorale ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e del D. Lgs.   267 del 2000 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’Azienda o Ente   provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a   tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 3. La durata   massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2   dell’art. 84 (Assunzioni a tempo determinato).

9.Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai   sensi del comma 8, è disciplinato dall’art. 84 (Assunzioni a tempo determinato) e   dall’art. 85 (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a   tempo determinato). La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art.   15 e seguenti del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dal presente contratto per quanto   attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si   risolve  automaticamente  allo  scadere  in  caso  di  mancato  rinnovo  ed   anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L’incarico del   dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 8 può essere indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell’assenza per i motivi di cui al comma 8 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l’indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d’incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 55 e segg. del Capo VIII del CCNL 19.12.2019 (Verifica e valutazione dei dirigenti).

10.Il presente articolo entra in vigore dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL e disapplica e sostituisce l'articolo 22 (Sostituzione) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 26

Affidamento e revoca degli incarichi multiaccesso

1.Qualora all’interno dell’Azienda o Ente si individuino incarichi dirigenziali che,   per le loro caratteristiche, possono essere conferiti a dirigenti appartenenti a più   ruoli del servizio sanitario nazionale, l’affidamento avviene previo avviso di   selezione interna a dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che   abbiano  superato  la  verifica  del  collegio  tecnico.  Al  dirigente  incaricato   appartenente al ruolo sanitario, la retribuzione di posizione correlata all’incarico   conferito, determinata secondo le previsioni di cui all’art. 69 (Retribuzione di   posizione), è corrisposta a carico del Fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la   retribuzione degli incarichi).

2.Qualora l’incarico multiaccesso sia configurato come incarico di direzione di   struttura complessa, ferme restando le relative procedure di cui all’art. 24   (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri   e procedure):

a)l’indennità di esclusività, ove percepita, continua ad essere corrisposta nella misura già in godimento;

b)è corrisposta l’indennità di struttura complessa di cui all’art. 80 (Indennità di   incarico di direzione di struttura complessa).

3.Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 23 (Affidamento e   revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa -   Criteri e procedure) o l’art. 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione   di struttura complessa - Criteri e procedure) in base alla tipologia dell’incarico da conferire.

 

Capo III

Orario ed organizzazione della prestazione di lavoro

Art. 27

Orario di lavoro dei dirigenti

1.Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda o Ente, ispirato anche alla   migliore armonizzazione con la vita privata e familiare, i dirigenti assicurano la   propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo   flessibile l'impegno orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono   preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai   programmi da realizzare. Con le procedure di negoziazione di budget e con quelle   previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai   dirigenti di ciascuna unità operativa sono definiti altresì i volumi prestazionali   richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle   prestazioni stesse nell’ambito dell’orario di lavoro di cui al comma 2, tenuto conto   del comma 6 e in coerenza con le risorse umane e strumentali in essere   salvaguardando la sicurezza e la qualità delle cure.

2.L’orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all’orario di   servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza   raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali   e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di   budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed   aggiornamento.

3.Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d. Lgs. n.502/92 e s.m.i., l'eventuale impegno   orario ulteriore prestato in eccesso rispetto a quello previsto ai sensi del comma 2   tenuto conto del comma 6, si considera utile al raggiungimento degli obiettivi e   programmi di lavoro concordati da realizzare. Esso è definito, per ciascun   dirigente, entro un numero di ore definito dal rapporto tra la retribuzione di risultato   annuale ed un valore divisore pari a 40. La retribuzione di risultato annuale è   calcolata come media pro-capite aziendale delle disponibilità del fondo di cui   all’art. 74 nell’anno di competenza, con la sola eccezione delle risorse di cui all’art.   75 comma 3 e di cui all’art. 72, comma 3, secondo periodo. Ai fini del calcolo della   predetta media si considera il numero dei dirigenti in servizio al 1° gennaio   dell’anno di riferimento. L’eventuale ulteriore impegno orario rispetto a quello   definito ai sensi del primo periodo, fatto salvo quello previsto ai sensi del comma   8,  non  può  essere  programmato,  deve  risultare  dai  sistemi  di  rilevazione   dell'azienda o ente ed è soggetto alla successiva espressa approvazione da parte del   dirigente responsabile previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti   rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di approvazione; esso è recuperato, anche a giornate intere, compatibilmente con le esigenze organizzative. Il recupero avviene nell’anno di riferimento ovvero entro i primi sei mesi dell’anno successivo. Qualora, al termine dei 6 mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi 6 mesi.

4.Il responsabile della struttura predispone con periodicità mensile un piano di lavoro   che schematizza le attività calendarizzate per il raggiungimento degli obiettivi e/o   programmi da realizzare in conformità all’orario di lavoro settimanale di cui al   comma 2 tenuto conto del comma 6.

5.Anche i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei   commi 1 e 2 del presente articolo.

6.Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore   dell'orario  settimanale  sono  destinate  ad  attività  non  assistenziali,  quali  la   formazione e l'aggiornamento professionale, obbligatorio o facoltativo, formazione   continua  ed  ECM,  nelle  modalità  previste,  anche  in  modalità  FAD,  la   partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore   non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata   ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata secondo le modalità indicate all’art.   45, comma 3 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla   didattica e ricerca finalizzata), di norma con cadenza settimanale ma, anche per   particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per   impieghi come sopra specificati. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con   le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo   comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovrà,   con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile   della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea   certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate e la relativa   durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate   all'aggiornamento sono dimezzate.

7.L’Azienda o Ente, con le procedure di budget del comma 1 può utilizzare, in forma   cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 6, per un totale   massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle   liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione   definiti con le medesime procedure.

8.Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai   singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2, fermo restando il comma 3, sia necessario   un impegno aggiuntivo, l’Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo   regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti, fermo restando che l’esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.

9.Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro   è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.

10.La  distribuzione dell’orario  di  lavoro, tenuto  conto  che diversi sistemi  di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

a)utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;

b)orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio   richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore;

c)orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione mediante predisposizione dei piani di lavoro di cui al comma 4, nel rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003;

d)assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della   presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie   al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;

e)la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;

f)una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;

g)priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del   lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale,   sociale e familiare, dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare   riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi dirigenti che effettuano   turni e dei dirigenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni   di legge vigenti;

h)nel  caso  di  genitori,  anche  adottivi,  di  figli  studenti  del  primo  ciclo   dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati   nell'assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell’art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;

i)priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l’assolvimento della funzione genitoriale sia dei dirigenti genitori di figli minori, i quali effettuano entrambi turni, sia delle famiglie monoparentali.

11.La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle Aziende o Enti nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente CCNL in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell’organizzazione  del  lavoro  in  caso  di  equipes  pluri-professionali.  Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'Azienda o Ente individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.

12.La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui al presente CCNL, fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilità.

12-bis. I controlli ufficiali di cui ai vigenti Regolamenti della U.E. ed alla correlata normativa nazionale e regionale, effettuati al di fuori dell’ordinario orario di lavoro del dirigente veterinario, sono considerati obiettivi prestazionali incentivati con risorse a carico del Fondo per la retribuzione di risultato corrispondentemente incrementato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. f) del CCNL 19.12.2019 (Fondo per la retribuzione di risultato) ed in applicazione della normativa sopra richiamata, con oneri a carico della quota di introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettante alle Aziende di cui all’art. 15, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 2.2.2021 n. 32 e s.m.i. depurata degli oneri a carico dell’Azienda.

13.Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 17.

14.Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni dirigente nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

15.L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dirigente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 59 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall’art. 49 (Codice disciplinare) e seguenti.

16.Con riferimento all’art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi.

17.Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere,  nonché  ai  servizi  territoriali,  l’attività  lavorativa  dedicata  alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche nello svolgimento dell’attività libero professionale.

18.Ai soli fini del computo del debito orario, l’incidenza delle assenze pari all’intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all’orario convenzionale di cui al comma 9 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti.

19.Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.

20.Sono definite dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.

21.La programmazione oraria dei piani di lavoro deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.

22.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 24 (Orario di lavoro dei dirigenti) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 28

Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

1.Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell' Azienda o Ente, i direttori di struttura   complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con   gli strumenti automatici di cui al comma 15 dell’art. 27 (Orario di lavoro dei   dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti   ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per   correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 27 (Orario di lavoro dei   dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e   programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente   CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e   ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche   l’orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su   cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti   e di 6 ore e 20 minuti.

2.I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano –   con modalità condivise con le Aziende ed Enti ove tali modalità non siano già   previste da specifiche disposizioni contrattuali – la pianificazione delle proprie   attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di   aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale   intramuraria.

3.Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del presente   CCNL che prevedono assenze o congedi su base oraria.

4.Le  Aziende  ad  Enti,  nell’ambito  dello  specifico  regolamento  relativo  alle   prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero   professionale  intramuraria)  possono  concordare  con  i  direttori  di  struttura   complessa l’applicazione del relativo istituto in conformità all’art. 27, comma 8   (Orario di lavoro dei dirigenti) laddove, in via subordinata, non vi sia sufficiente   adesione da parte dell’equipe a fronte delle necessità rappresentate dall’Azienda.

5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 25 (Orario di lavoro dei   dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) del CCNL del 19   dicembre 2019.

Art. 29

Servizio di guardia

1.Nelle  ore  notturne  e  nei  giorni  festivi,  la  continuità  assistenziale  e  le   urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali,   sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area   dirigenziale, mediante:

a)il  dipartimento  di  emergenza,  se  istituito,  eventualmente  integrato,  ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;

b)la guardia di unità operativa (ex divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o ex interdivisionali) e dei servizi speciali di diagnosi e cura;

c)la guardia nei servizi territoriali ove previsto.

Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee è previsto solo per aree che insistono sullo stesso presidio; esso deve riferirsi ad Unità operative/Servizi appartenenti ad aree con particolari affinità cliniche (medica, chirurgica e dei servizi), tenendo conto delle omogenee competenze. Il dirigente non può essere preposto a più servizi di guardia contemporaneamente.

2.Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro, fatto salvo   quanto previsto al comma 5. Sono programmabili, nell’arco di un quadrimestre,   non più di 5 servizi di guardia notturni calcolati come media mensile nell’arco di   tutto il periodo. E’ fatto salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di   prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89 comma 2 (Tipologie di attività libero   professionale intramuraria).

3.Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i direttori di struttura   complessa, che possono rendersi disponibili a svolgere tale servizio esclusivamente   laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente per la copertura del servizio di   guardia; in tal caso si applica il comma 5. I servizi di guardia devono essere   distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’équipe.

4.Le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all’allegato n. 1 per quanto attiene le   tipologie assistenziali minime ove prevedere i servizi di guardia.

5.La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente:

a)all’interno dell’orario di lavoro, è stabilita:

-in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo;

-in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso.

Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe le indennità previste dall’art. 77, (Indennità per servizio notturno e festivo).

b) al di fuori dell’orario di lavoro di cui all’art. 27, comma 2 (Orario di lavoro dei dirigenti) è stabilita con i medesimi importi di cui alla a) unitamente al recupero dell’orario eccedente.

Le guardie notturne effettuate al di fuori dell’orario di lavoro di cui all’art. 27, comma 2 (Orario di lavoro dei dirigenti), retribuibili ai sensi dell’art. 89 comma 3 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) non possono superare il 12% delle guardie notturne complessivamente svolte nell’Azienda o Ente nell’anno precedente.

6.Il turno di guardia è organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce   orarie 8-20 e 20-8. Turni di durata minore in fascia oraria diurna, comunque non   inferiori a sei ore, determinano il riproporzionamento delle remunerazioni di cui al   comma 5.

7.Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia   all’allegato 1 del CCNL del 5.7.2006 dell’Area IV e III con riferimento alla sola   dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie. Resta fermo che la prestazione di   turni di guardia notturna fuori dell’orario di lavoro dovrà avvenire nel rispetto della   normativa vigente in materia di riposo giornaliero di cui in particolare al D.Lgs. n.   66/2003 e s.m.i.

8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 26 (Servizio di guardia) del   CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 30

Servizio di pronta disponibilità

1.Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del   dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo   stabilito  nell'ambito  del  piano  annuale  adottato,  all’inizio  di  ogni  anno,   dall'Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla   dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

2.Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità   i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel   successivo comma 3 - in servizio presso unità operative con attività continua nel   numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le   procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità   operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno   prevedere il servizio di pronta disponibilità.

3.Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi   garantendo il riposo settimanale. Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo   dei servizi di guardia di cui al presente CCNL. Nei servizi di anestesia e nelle unità   operative di rianimazione e terapia intensiva è prevista esclusivamente la pronta   disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di   guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura   complessa. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva è assicurato da tutti i   dirigenti esclusi i direttori di struttura complessa, che possono svolgere tale servizio   esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente. Il servizio di   pronta disponibilità è assicurato utilizzando solo i Dirigenti della stessa Unità Operativa per la quale il servizio è istituito, garantendo le necessarie competenze   specialistiche. Nei servizi ospedalieri il Dirigente non può essere posto in pronta   disponibilità su più sedi della stessa unità operativa. Possono essere emanate linee   di indirizzo regionale che individuino le modalità per il graduale superamento della   pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia   una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza. Il dirigente non può   essere preposto a più servizi di pronta disponibilità su più presidi ospedalieri   contemporaneamente.

4.Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su   richiesta del dirigente anche un’intera giornata di riposo compensativo senza   riduzione del debito orario.

5.In caso di chiamata, l’attività è compensata come lavoro straordinario ai sensi   dell’art. 31 (Lavoro straordinario) salvo che il dirigente richieda il recupero orario,   consentito solo qualora lo stesso abbia assolto integralmente il proprio debito orario   avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.

6.La pronta disponibilità ha durata di dodici ore; essa può essere articolata in orari di   minore durata, comunque non inferiori a quattro ore.  Due turni di pronta   disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Ferma restando la   necessità di tendere alla garanzia di idonee condizioni di lavoro per i dirigenti   organizzati su turni, anche attraverso un percorso di graduale superamento del   servizio di pronta disponibilità sostitutiva, sono programmabili, nell’arco di un   quadrimestre, non più di 10 servizi di pronta disponibilità calcolati come media   mensile nell’arco di tutto il periodo. Non sono programmabili, nel bimestre (mese   corrente e mese successivo), più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come   somma dei servizi di guardia di cui all’art. 29, comma 2, secondo periodo (Servizio   di  guardia)  e  servizi  di  pronta  disponibilità  e  comunque  nel  rispetto  elle   disposizioni di cui al D. Lgs 66/2003.

7.La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità oraria di euro 2,00 lorde,   elevabile in sede di contrattazione integrativa.

8.Il  personale  in  pronta  disponibilità  chiamato  in  servizio,  con  conseguente   sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo,   deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore   mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per   ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente   periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno   fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle   undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni   contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo   riguardo  di  collocare  il  turno  successivo  a  quello  programmato  in  pronta   disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.

9.Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui   all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).

10.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 27 (Servizio di pronta disponibilità) del CCNL del 19 dicembre 2019.

.Art. 31

Lavoro straordinario

1.Fermo restando quanto previsto dall’art. 27, comma 1, ultimo periodo (Orario di   lavoro dei dirigenti), le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai   dirigenti:

-per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro;

-in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità.

In alternativa al pagamento, tali prestazioni possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi o recuperi orari, anche a giornata intera, da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi.

2.La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore   responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle   Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

3.A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, la   tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in:

-€ 28,72 per lo straordinario diurno;

-€ 32,33 per lo straordinario notturno o festivo;

-€ 37,14 per lo straordinario notturno-festivo.

4.Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello   determinato ai sensi dell’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di   lavoro).

5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 30 (Lavoro straordinario) del   CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Capo IV Ferie e festività

Art. 32

Ferie e recupero festività soppresse

1.Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.   Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione individuale mensile di cui   all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).

2.Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di   lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo,   la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.

3.Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di   lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

4.Ai dirigenti:

-assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni   di servizio: spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di   lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione   dell'orario di lavoro su sei giorni;

-dopo tre anni di servizio: spettano 28 giorni di ferie in caso di articolazione   dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 32 giorni di ferie in caso di   articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni

Nel computo dei periodi di servizio si considerano i periodi lavorati presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche in qualifiche non dirigenziali, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato.

5.Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due   giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.   937.

6.A  tutti  i  dirigenti  sono  altresì  attribuite  4  giornate  di  riposo  da  fruire   prioritariamente  nell’anno  solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni  previste  dalla   menzionata  legge  n.  937/77.  Le  giornate  di  riposo  non  fruite  non  sono   monetizzabili. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono   della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno   lavorativo.

7.Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è   determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese   superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

8.Il dirigente che è stato assente ai sensi degli artt. 33 (Assenze giornaliere retribuite)   e 35 (Assenze previste da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle   ferie.

9.Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto   previsto dal successivo comma 11. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente,   previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con   le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce   specifica  responsabilità del dirigente  con  incarico  di  direzione  di  struttura   complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie   tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle   generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel   periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

10.In relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è assicurato il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno -15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

11.Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.

12.Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

13.In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

14.Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 33, comma 1, lett.  b)  (Assenze  giornaliere  retribuite).  E’  cura  del  dirigente  informare tempestivamente l’Azienda o Ente al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

15.Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre i termini di cui al comma 13.

16.L’Azienda o Ente o il direttore della Struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento.

17.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 33 (Ferie e recupero festività soppresse) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Capo V

Assenze e congedi

Art. 33

Assenze giornaliere retribuite

1.Il dirigente ha diritto ad assentarsi nei seguenti casi da documentare debitamente:

a)giorni otto all’anno per:

-partecipazione a concorsi od esami;

-compatibilmente con le esigenze di servizio, alla partecipazione a convegni,   congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione   professionale facoltativi, anche online, connessi all’attività di servizio;

b)giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso per:

-  lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza).

2.Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di   matrimonio. la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato   contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente   impossibile  la  fruizione  dell’assenza  entro  tale  termine,  il  dirigente  -   compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà concordare un ulteriore periodo   per il godimento dello stesso entro 12 mesi dalla data in cui è stato contratto il   matrimonio.

3.Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell’anno   solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

4.Durante i predetti periodi al dirigente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 59,   comma 2, lett. c) Retribuzione e sue definizioni).

5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 36 (Assenze giornaliere   retribuite) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 34

Assenze orarie retribuite per motivi personali o familiari

1.Il dirigente può assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per 18 ore   retribuite nell’anno solare per motivi personali o familiari senza necessità di   specifica documentazione giustificativa.

2.Le assenze orarie retribuite del comma 1:

a)non riducono le ferie;

b)sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;

c)sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio;

d)non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre   tipologie di assenze fruibili ad ore, previste dalla legge e dalla contrattazione   collettiva nazionale, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni   lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all’art.   33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal   d.lgs. n. 151/2001;

e)possono essere fruite, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dirigente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 27, comma 9, (Orario di lavoro dei dirigenti);

f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare delle assenze giornaliere previste dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di

3.Per il trattamento economico delle assenze orarie del presente articolo si applica la   retribuzione di cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).

4.In  caso  di  rapporto  di  lavoro  a  impegno  orario  ridotto  si  procede  al   riproporzionamento delle ore di assenza di cui al comma 1.

5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 37 (Assenze orarie retribuite   per particolari motivi personali o familiari) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 35

Assenze previste da particolari disposizioni di legge

1.Il dirigente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi per fruire dei tre   giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali assenze   sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e   possono essere fruite anche ad ore per un totale di 18 ore mensili. Il personale   interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di   fruizione di tale assenza. Nel caso di fruizione ad ore, per il dirigente assegnato in   UO/Servizi attivati, in base alla programmazione, dell’Azienda o Ente, per un   minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni,   l’eventuale modifica della richiesta successivamente alla programmazione, è   consentita solo a giornata intera.

2.Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione   dell’attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone,   di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da   comunicare entro il giorno 20 del mese precedente ovvero, in caso di orario di   lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per   il mese di riferimento.

3.In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24   ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario   di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

4.Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con   conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di   legge con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo   osseo rispettivamente previsti dall’art. 1 della Legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della Legge 4 maggio 1990 n. 107 nonché integrato dall’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dall’art. 5, comma 1, della Legge 6 marzo 2001 n. 52.

5.Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dirigente che fruisce dei permessi di   cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre   giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere   presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre   l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

6.Le Aziende ed Enti consentono, compatibilmente con le esigenze organizzative, la   partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 per le attività di protezione civile.

7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 38 (Assenze previste da   particolari disposizioni di legge) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 36

Congedi per le donne vittime di violenza

1.La dirigente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,   debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad   astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di   congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti   dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2.Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dirigente che intenda fruire del congedo   in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della   certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1

- con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e con l’indicazione

dell’inizio e della fine del relativo periodo.

3.Il trattamento economico spettante alla dirigente è quello previsto per il congedo   di maternità, dall’art. 41 (Congedi dei genitori).

4.Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio   a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è utile ai fini della tredicesima mensilità.

5.La dirigente può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera   nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene  in  misura  pari  alla  metà  dell’orario  medio  giornaliero  del  mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

6.La dirigente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario   pieno a impegno orario ridotto, secondo quanto previsto dall’art. 111 del CCNL   19.12.2019 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario   ridotto). Il rapporto a impegno orario ridotto viene trasformato in rapporto di lavoro   a impegno orario pieno, a richiesta della dirigente.

7.La dirigente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione   di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra Unità   Operativa/Servizio/Struttura della stessa Azienda o Ente o ad altra amministrazione   pubblica ubicata in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza,   previa comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni   dalla suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il   trasferimento richiesto dalla dirigente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla   sua  qualifica,  area  e  disciplina  presso  l’Azienda  stessa  o  presso  altra   Amministrazione pubblica.

8.I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per   motivi personali o di famiglia di cui all’art. 10 del CCNL del 10.2.2004 come   integrato dall’art. 24, comma 13, del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e di cui   all’art. 10 del CCNL del 10.2.2004 come integrato dall’art. 24, comma 15, del   CCNL del 3.11.2005 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e   delle professioni sanitarie (Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le   Aziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la   concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del   medesimo art. 10 Area IV e Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e   delle professioni sanitarie.

9.La dirigente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può   chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno e/o   rientrare nell’Azienda o Ente dove prestava originariamente la propria attività o   alla Unità Operativa/Servizio/Struttura di provenienza.

10.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 39 (Congedi per le donne vittime di violenza) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 37

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1.I dirigenti possono assentarsi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni   specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella   misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da   e per la sede di lavoro.

2.Le assenze di cui al comma 1, sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del   computo del periodo di comporto e sono sottoposte al medesimo regime economico   delle stesse fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3.Le assenze orarie di cui al comma 1:

a)sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di assenze fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all’art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001;

b)non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;

c)sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.

4.Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore e venti minuti di assenza fruiti   su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5.Le assenze orarie di cui al comma 1 possono essere fruite anche cumulativamente   per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza   sul monte ore a disposizione del dirigente viene computata con riferimento   all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui all’art. 27, comma   9 (Orario di lavoro dei dirigenti).

6.Nel caso di assenza fruita su base giornaliera, il trattamento economico accessorio   del dirigente è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente   legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

7.In  caso  di  rapporto  di  lavoro  a  impegno  orario  ridotto,  si  procede  al   riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

8.L’ assenza richiede il rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei   casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere   presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire dell’assenza giornaliera od oraria.

9.L’assenza di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche   in ordine all’orario, redatta dal personale competente della struttura, anche privata   ove si è svolta la visita o la prestazione.

10.L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dirigente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

11.Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:

a)attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le modalità ordinariamente previste in tali ipotesi;

b)attestazione di presenza, redatta dal personale competente della struttura, anche   privata ove si è svolta la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi   9 e 10.

12.Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di cui al comma 11, lett. b).

13.Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11.

14.Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I dirigenti interessati producono tale certificazione all’Azienda o Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11 dalle quali risulti l'effettuazione  delle  terapie  nelle  giornate  previste,  nonché  il  fatto  che  la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15.Resta ferma la possibilità per il dirigente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa alle assenze di cui al presente articolo, anche delle assenze per motivi familiari e personali e dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.

16.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 40 (Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 38

Assenze per malattia

1.Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del   posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto   periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti   l’ultimo episodio morboso in corso.

2.Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di   18 mesi in casi particolarmente gravi.

3.Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Azienda o   Ente,  dandone  preventiva  comunicazione  all’interessato  o  su  iniziativa  di   quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite   dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire   la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a   svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4.Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che   il dirigente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle   mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo   quanto previsto dal D.P.R 171 del 2011.

5.Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso di   inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, ivi inclusa quella a   proficuo lavoro, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR 171/2011 risolve   il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 83 (Termini di preavviso).

6.L’Azienda o Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, dandone   preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-   fisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso   di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di   condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente   assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.

7.Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6,   emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio   profilo, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in   caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al   presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dirigente venga dichiarato   assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto   previsto dal comma 5.

8.I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente   articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli   effetti.

9.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

10.Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente:

a)la retribuzione corrispondente al trattamento fondamentale di cui all’art. 60, comma 1, lett. a) (Struttura della retribuzione) per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo, dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dirigente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni);

b)90% della retribuzione di cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue   definizioni) per i successivi 3 mesi di assenza;

c)50 % della retribuzione di cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d)i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;

e)i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno,  durante  le  giornate  lavorate,  secondo  un  criterio  non necessariamente proporzionale a queste ultime.

11.Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

12.L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza

13.Il dirigente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da  quello  di  residenza,  deve  darne  tempestiva  comunicazione  all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

14.Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.

15.Qualora  il  dirigente  debba  allontanarsi,  durante  le  fasce  di  reperibilità, dall’indirizzo  comunicato,  per  visite  mediche,  prestazioni  o  accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che  devono  essere,  a  richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Azienda o Ente.

16.Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il dirigente è tenuto a darne comunicazione all’Azienda o Ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dirigente è versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

17.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 41 (Assenze per malattia) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 39

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio   l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le   modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai   fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero   ospedaliero o di day hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza post-   intervento, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.   In tali giornate il dirigente ha diritto all’intero trattamento economico di cui all’art.   59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).

2.L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie   salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture   medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o   dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3.Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti   collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.

4.I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al day hospital o accesso   ambulatoriale, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi   precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio   Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

5.La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente e,   dalla data dell’attestazione di cui al comma 2, decorrono le disposizioni di cui ai   commi precedenti.

6.La disciplina del presente articolo si applica alle assenze di cui al comma 1,   intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente   contratto collettivo nazionale, anche con riferimento a patologie preesistenti.

7.La disciplina del presente articolo è estesa anche ai casi di trapianti di organi e/o   tessuti.

8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 42 (Assenze per malattia in   caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL del 19 dicembre   2019.

Art. 40

Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio

1.In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o   all’abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dirigente da causa di   servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dirigente ha diritto alla   conservazione  del  posto  fino  a  guarigione  clinica  certificata  dall’ente   istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del   posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In   tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la   malattia ordinaria, al dirigente spetta la retribuzione di cui di cui all’art. 59, comma   2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).

2.Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo   si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella   legge 22 dicembre 2011, n.  214, solo per i dirigenti che hanno avuto il   riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate   disposizioni.

3.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 43 (Infortuni sul lavoro,   malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio) del CCNL del 19   dicembre 2019.

Art. 41

Congedi dei genitori

1.Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della   maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato   e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al   presente articolo.

2.Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27-bis   e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla dirigente o al dirigente spetta la retribuzione   di cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni) inclusi i ratei di   tredicesima ove maturati.

3.Nell’ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall’art. 32, comma   1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori   padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e   fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, i riposi di cui al D.Lgs. 151   del 2001 e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.

4.Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino   al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi   previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai   lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati   complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità   di cui al comma 2.

5.I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa,   comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.   Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,   ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del   lavoratore o della lavoratrice.

6.Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi   dell’art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre   presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di   appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di   astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con   avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza   dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina   trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

7.In  presenza  di  particolari  e  comprovate  situazioni  personali  che  rendono   oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la   domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del   periodo di astensione dal lavoro.

8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 44 (Congedi dei genitori) del   CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 42

Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche

1.1.Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo   indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria   pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di   tossicodipendenza  o  di  alcolismo  cronico,  di  ludopatia  o  di  disturbi  del   comportamento  alimentare  e  che  si  impegnino  a  sottoporsi  a  un  progetto   terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:

a)il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia;

b)concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;

c)riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e   retributivi  previsti  per  il  rapporto  di  lavoro  a  impegno  orario  ridotto,   limitatamente alla durata del progetto di recupero;

d)assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

2.I dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado   ovvero il coniuge o i conviventi ai sensi della legge 76/2016 che si trovino nelle   condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto   di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata   del progetto medesimo.

3.I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione   ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.

4.Il dirigente deve riprendere servizio presso l’Azienda o Ente nei 15 giorni   successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

5.Qualora risulti che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro   volontà alle previste terapie, l’Azienda o Ente può procedere all’accertamento   dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa,   con le modalità previste dalle disposizioni relative alle assenze per malattia.

6.Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i   motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente   articolo, il dirigente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il   termine appositamente fissato dall’azienda o ente.

7.Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si   presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla   scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto nel rispetto   della normativa disciplinare.

8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 46 (Tutela dei dirigenti in   particolari condizioni psicofisiche) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Capo VI

Formazione

Art. 43

Principi generali e finalità della formazione

1.Nel  quadro  dei  processi  di  riforma  e  modernizzazione  della  pubblica   amministrazione, la formazione del dirigente svolge un ruolo primario nelle   strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia   dell’attività delle Aziende ed Enti.

2.La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle   Aziende ed Enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed   attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate,   al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario. La formazione del   personale dirigente deve essere inserita al centro dei processi di pianificazione e   programmazione delle aziende sanitarie e deve essere coordinata e integrata con gli   obiettivi programmatici e strategici di performance dell’Azienda, trovando una   piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento,   valorizzazione e sviluppo delle risorse umane.

3.Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le Aziende ed   Enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale   e  per  l’acquisizione  e  la  condivisione  degli  obiettivi  prioritari  della   modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di   dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.

4.Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:

-valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti;

-assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la sicurezza, la qualità e l’efficienza;

-garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie  lavorative  ovvero  di  nuove  tecnologie,  nonché  il  costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;

-favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle potenzialità dei dirigenti in   funzione dell’affidamento di incarichi diversi;

-incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli   di sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i   processi di cambiamento organizzativo orientati al miglioramento della qualità   e della sicurezza delle cure;

-  favorire l’interazione multiprofessionale, interprofessionale e multidisciplinare nella prospettiva dell’integrazione dei servizi territoriali ed ospedalieri per garantire il passaggio delle informazioni cliniche e la continuità assistenziale.

Art. 44

Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

1.Le  parti  riconoscono  l’importanza  dell’attivazione  di  percorsi  formativi   differenziati per target e/o discipline di riferimento, al fine di promuovere lo   sviluppo di conoscenze e competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i   dirigenti che siano inseriti nell’ambito di appositi sistemi di accreditamento e che   garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell’etica   pubblica.

2.Le Aziende ed Enti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6, comma 3, lett. k)   (Confronto aziendale):

-favoriscono la formazione di tutti i dirigenti finalizzata alla conoscenza dei rischi   potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere sè stessi ed i   colleghi da atti di violenza, attraverso la formazione sui rischi specifici connessi con l’attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per gestire pazienti aggressivi e violenti;

-favoriscono la formazione di tutti i dirigenti finalizzata alla conoscenza del   rischio clinico e della sicurezza delle cure;

-favoriscono  misure  formative  finalizzate  alla  transizione  digitale  nonché   interventi di supporto per l’acquisizione e l’arricchimento delle competenze   digitali, in particolare quelle iniziali;

-pianificano programmi finalizzati all’adozione di nuove competenze per i dirigenti nell’ambito della disciplina di inquadramento anche in relazione al monitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della Pubblica Amministrazione;

-favoriscono la formazione dei dirigenti finalizzata alla conoscenza del rischio   lavorativo e delle misure da adottare per aumentare le condizioni di sicurezza.

Art. 45

Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

1.L’Azienda o l’Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti costituendo un apposito fondo. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua, a carico del bilancio aziendale, non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale dirigente destinatario del presente CCNL, nel rispetto della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995 e dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. La definizione delle risorse annuali è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. d) (Informazione) e lo stato di attuazione dei piani di formazione e aggiornamento professionale costituisce oggetto di confronto aziendale ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. k) (Confronto aziendale).

2.L’Azienda o Ente, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto di   quanto previsto dall’art. 6, comma 3, lett. k) (Confronto aziendale), realizza   iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche   avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel   settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura   manageriale, la competenza professionale specifica e la capacità dei dirigenti di   gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a   caratterizzare  le  strutture  sanitarie  del  comparto  in  termini  di  dinamismo,   competitività e qualità dei servizi erogati.

3.La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale   obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene   concordata dall’Azienda o Ente con i dirigenti interessati ed è considerata servizio   utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell’Azienda o Ente. Essa può   comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della   normativa vigente, dalle Aziende o Enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali   e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere   prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la   ricollocazione nell’ambito degli incarichi dirigenziali previsti dal presente CCNL.

4.L’azienda o ente deve organizzare le iniziative di formazione o aggiornamento   obbligatorio ivi incluse quelle necessarie per l’acquisizione dei crediti ECM di cui   all’art. 51 del CCNL 19.12.2019 nell’ambito della riserva oraria di cui all’art. 27,   comma 6 (Orario di lavoro dei dirigenti) tenuto conto del comma 7 del medesimo   articolo, la formazione continua ed ECM, la formazione e l’aggiornamento   obbligatorio derivanti da specifiche disposizioni di legge e la formazione e   aggiornamento non obbligatorio.

5.Per la formazione continua ed ECM ad iniziativa del dirigente e l’aggiornamento   facoltativo, che comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti   interessati si può fare ricorso alle ore previste dall’art. 27, comma 6, (Orario di   lavoro dei dirigenti) e dall’art. 33, comma 1, lett. a), (Assenze giornaliere retribuite), senza oneri per l’Azienda o ente. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’Azienda o Ente è, in tal caso, strettamente subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio.

6.Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e   all’aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre   quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19 del CCNL 10.2.2004 Area IV e III con   riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Congedi per   la formazione) e art. 52 del CCNL 19.12.2019 (Comando Finalizzato), per i quali   è possibile la fruizione di speciali congedi.

7.La partecipazione dei dirigenti all’attività didattica, da questi svolta a favore   dell’Azienda o Ente di appartenenza, si realizza nelle seguenti aree di applicazione:

a)corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

b)corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto,   organizzati dalle Aziende o Enti del Servizio sanitario nazionale;

c)corsi di formazione professionale post - base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui all’art. 6 citato nella lettera a);

d)formazione di base e riqualificazione del personale.

8.Le attività di cui al comma 7, previa apposita selezione secondo l’ordinamento di   ciascuna Azienda o Ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata   al precedente punto a), sono riservate, prioritariamente, ai dirigenti delle medesime Aziende o Enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l’eventuale   integrazione di docenti esterni.

9.La remunerazione dell’attività didattica di cui al comma 7 svolta fuori dell’orario   di lavoro, è stabilita in via forfetaria con un compenso orario € 25,82, lorde,   eventualmente elevabile in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell’art. 9,   comma 5, lett. e) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), relativo   all’impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati   nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l’attività di cui   al precedente periodo è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra   spetta nella misura oraria di 6 euro per l’impegno nella preparazione delle lezioni   e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell’orario di lavoro. I compensi   di cui al presente comma sono a carico del Fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la   retribuzione delle condizioni di lavoro).

10.Nell’ambito dei criteri previsti dall’art. 6, comma 3, lett. k) (Confronto aziendale), saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall’art. 16 bis e seguenti del D. lgs. n.502 del 1992 e s.m.i., anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.

11.Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'articolo  50  (Formazione  ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Capo VII

Responsabilità disciplinare

Art. 46

Principi generali

1.In  considerazione  degli  specifici  contenuti  professionali,  delle  particolari   responsabilità, attestate dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nel rispetto del   principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi   di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della   giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore   funzionalità ed operatività delle Aziende ed Enti del SSN, sono stabilite, per i   dirigenti a cui si applica il presente CCNL, specifiche fattispecie di responsabilità   disciplinare, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate   tutele ai dirigenti medesimi, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.165/2001.

2.Costituisce principio generale la netta distinzione tra le procedure ed i criteri di   valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per   quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla   violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui   alle previsioni di legge e contrattuali vigenti e resta distinta dalla responsabilità   dirigenziale, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, le prestazioni e le competenze professionali e organizzative dei dirigenti, responsabilità che viene accertata secondo le procedure e mediante gli   organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione di cui al presente CCNL.

3.Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, del D.Lgs.  n.  165/2001,  che  hanno  distinta  e  specifica  valenza  rispetto  alla   responsabilità disciplinare.

4.Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, individuate dal presente CCNL, sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

Art. 47

Obblighi del dirigente

1.Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli   artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

2.Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e   dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze   dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di   comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR   62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di   comportamento adottati dalle Aziende ed Enti ai sensi dell’art. 54, comma 5 del   D.Lgs. n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.

3.Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio,   deve, in particolare:

a)assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’Azienda o Ente e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

b)non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

c)nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’Azienda o Ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura,  astenendosi,  in  particolare  nel  rapporto  con  gli  utenti,  da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’Azienda o Ente, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;

d)nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al   proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle   esigenze della propria struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel   rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;

e)astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado come indicato dal D.P.R. 62/2013;

f)sovrintendere,  nell’esercizio  del  proprio  potere  direttivo,  al  corretto espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento  e  disciplinare,  ivi  compresa  l’attivazione  dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;

g)informare l’Azienda o Ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi   confronti è esercitata l’azione penale, quando per la particolare natura dei reati   contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità   ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda o Ente;

h)astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore;

i)garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente nell’arco delle 24 ore, nell’ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;

j)assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;

k)rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento   dell’attività libero professionale;

l)rispettare  le  leggi  vigenti  in  materia  di  attestazione  di  malattia  e  di certificazione per l’assenza per malattia;

m)qualora svolga attività di ricerca scientifica dovrà attenersi alle regole di   comportamento di buona fede internazionalmente condivise dalla comunità   scientifica, e quindi dovrà evitare rigorosamente comportamenti fraudolenti   volti ad alterare i risultati della ricerca di cui è responsabile al fine di conseguire   un  indebito  vantaggio  in  termini  di  riconoscimento  di  pubblicazioni  o   ottenimento di finanziamenti;

n)rispettare gli obblighi contenuti al Titolo IX – Lavoro a distanza.

4.Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto  d’ufficio,  riservatezza  e  protezione  dei  dati  personali, trasparenza  ed  accesso  all’attività  amministrativa,  informazione  all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.

5.In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n.   165 del 2001, anche con riferimento all’art. 1, comma 60 e segg. della legge 662 del 1996.

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 70 (Obblighi del dirigente) del   CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 48

Sanzioni disciplinari

1.Nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 46 (Principi generali) le violazioni,   da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. 47 (Obblighi del   dirigente), secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare,   danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

a)censura scritta;

b)sanzione pecuniaria;

c)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 49 (Codice disciplinare);

d)licenziamento con preavviso;

e)licenziamento senza preavviso.

2.Sono altresì previste, dal D.Lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;

b)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma

3.Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le   previsioni dell’art. 55 bis del D.Lgs. n.165/2001.

4.Il  procedimento  disciplinare  viene  svolto  dall’ufficio  competente  per  i   procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 55/bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

5.Nei casi stabiliti dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, il soggetto   competente  ad  assumere  le  determinazioni  conclusive  del  procedimento   disciplinare è il direttore generale o chi da lui delegato.

6.Nell’ambito del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55/bis del D.Lgs.   165/2001 la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché contenere l’esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto tempestivamente il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa.

7.Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni   disciplinari, decorsi due anni dalla loro irrogazione.

8.I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali   responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità   dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

9.Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 55 quater del D.Lgs 165/2001.

10.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 71 (Sanzioni disciplinari) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 49

Codice disciplinare

1.Le Aziende ed Enti sono tenute al rispetto dei principi generali di cui all’art. 46   (Principi generali) nonché dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni   in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri   generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:

-l’intenzionalità del comportamento;

-il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità   dell’evento;

-la  rilevanza  della  infrazione  e  dell’inosservanza  degli  obblighi  e  delle disposizioni violate;

-le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda o Ente;

-entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;

-l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse   al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella   violazione di più persone.

2.La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel   biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa   tipologia tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.

3.Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione   o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4.La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200   a € 500 si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma   1, nei casi di:

a)inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55/ quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001;

b)condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

c)alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

d)comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle   cliniche, referti e risultanze diagnostiche;

e)violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Azienda o Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda o Ente;

f)inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’Azienda o Ente o per gli utenti;

g)violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'Azienda o Ente.

L’importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell’Azienda o Ente ed è destinato alle attività relative alla sicurezza del personale sanitario.

5.La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo   di 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55 bis, comma 7 del D.Lgs. n.   165/2001.

6.La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo   di 3 mesi si applica nei casi previsti dall’art. 55 sexies, comma 3 – salvo i casi più   gravi, ivi indicati, ex art. 55 quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3 quinquies -   e dall’art. 55 septies, comma 6, del D.lgs. n.165/2001.

7.La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3   giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies,   comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

8.La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della   retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica,   graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a)recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

b)minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o Ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c)manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o Ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;

d)tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dirigente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001;

e)salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi;

f)occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;

g)mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali   in materia di espletamento di attività libero professionale;

h)comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

i)comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’Azienda o Ente o per i terzi;

j)inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;

k)qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno   all’Azienda o Ente o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;

l)atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

m)atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;

n)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e   reiterazione;

o)fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale in applicazione dell’art 55 quinquies comma 3bis del D.Lgs. n. 165/2001;

p)ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza in applicazione dell’art 55 quinquies comma 3bis del D.Lgs. n.165/2001.

9.Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda o Ente, in relazione a   documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuità   assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni sentito l’interessato,   rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della   sanzione.

10.Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1.con preavviso, per:

a. le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a f-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 e 55 septies, comma 4;

b. recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;

c. mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell’Azienda o Ente;

d. l’ipotesi di cui all’art. 55 quater comma 3-quinquies;

e. la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo del DPR 62/2013;

f. recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;

2.senza preavviso, per:

a. le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 55 quinquies, comma 3;

b. gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 51 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 52, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);

c. condanna, anche non passata in giudicato, per:

-per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012;

-per i delitti indicati dall’art.12, commi 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 2018 n.3;

-quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

-gravi delitti commessi in servizio;

-delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 97/2001;

d. per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.

11.Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 10 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 47 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

12.Al  codice  disciplinare  di  cui  al  presente  articolo,  nonché  al  codice  di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda o Ente, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n.165/2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’ingresso della sede di lavoro.

13.In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione. Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni di legge

14.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 72 (Codice disciplinare) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 50

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1.Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001, l’Azienda o Ente, qualora ritenga necessario espletare   ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la   contestazione e previa puntuale informazione  al dirigente, può  disporre la   sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta   giorni,  con  la  corresponsione  del  trattamento  economico  complessivo  in   godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di   particolare gravità e complessità.

2.Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della   sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della   sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la   privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3.Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come   sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 73 (Sospensione cautelare in   corso di procedimento disciplinare) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 51

Sospensione cautelare in corso di procedimento penale

1.Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti   giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente   sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e   privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della   libertà, salvo che l’Azienda o Ente non proceda direttamente ai sensi dell’art. 49,   comma 10, (Codice disciplinare), e dell’art. 55 ter del D.lgs.165/2001.

2.Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con   sospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento   penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia   comunque cessata, secondo quanto previsto dall’art. 55 ter del D.lgs. 165/2001,   salvo che l’Azienda o Ente non proceda direttamente ai sensi dell’art. 52, comma   2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell’art. 55 ter   del D.lgs.165/2001.

3.Resta fermo l’obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi previsti   dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012 e fatta salva   l’applicazione dell’art. 49 (Codice disciplinare), comma 10, qualora l’Azienda o   Ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di   quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del D.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 52   (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

4.Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova   applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga   condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale   della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’   fatta salva l’applicazione dell’art. 49, comma 10, punto 2, (Codice disciplinare)   qualora  l’Azienda  o  Ente  non  disponga  la  sospensione  del  procedimento   disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del D.lgs.   165/2001  nonché  dell’art.  52  (Rapporto  tra  procedimento  disciplinare  e   procedimento penale).

5.Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto   dall’art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.

6.Ove l’Azienda o Ente intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui   all’art. 49 comma 10, punto 2, (Codice disciplinare), la sospensione del dirigente   disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del   procedimento  disciplinare.  Negli  altri  casi,  la  sospensione  dal  servizio   eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non   revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è   revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza   di reati che comportano l’applicazione dell’art. 49 comma 10, punto 2 (Codice   disciplinare), l’Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio del dirigente   provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da   tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni   di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere   disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a   revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato   eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 55   ter del D.Lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in   ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di   motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art.   49 (Codice disciplinare).

7.Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti   un’indennità  alimentare  pari  al  50%  dello  stipendio  tabellare,  nonché  la   retribuzione individuale di anzianità.

8.Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula   “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce   illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo   di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con   quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, compresi gli aumenti   contrattuali nel frattempo intervenuti, tenendo conto anche della retribuzione di   posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare   riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 52 (Rapporto tra procedimento   disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni   eventualmente applicate.

9.In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di   condanna  penale,  ove  questo  si  concluda  con  una  sanzione  diversa  dal   licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene   conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della   retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio   sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a   seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10.Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

11.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 52

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1.Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto   fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le   disposizioni dell’art. 55 ter e quater, del D.Lgs. n.165/2001.

2.L’Azienda o Ente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto   addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi   sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento   disciplinare attivato.

3.Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni  dell’art.  55ter,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  riprende  il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55 ter, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001.

4.Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della   sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 49 (Codice disciplinare) comma 10,   punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza   penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso” o altra formulazione analoga , ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n. 165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

5.Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli   assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, compresi gli   aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti, tenendo conto anche dell’eventuale   periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in   godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi   spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

6.Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1,   siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le   violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al   licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure   previste dall’art. 55 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.

7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 75 (Rapporto tra procedimento   disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 53

La determinazione concordata della sanzione

1.L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ed il dirigente, in via conciliativa,   possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da   applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la   sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha natura   obbligatoria.

2.La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui   al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal   contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad   impugnazione.

3.L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o il dirigente può proporre all’altra parte   l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, entro il termine dei   cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua   difesa, ai sensi dell’art.55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001. Dalla data della   proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis   del D.Lgs. n.165/2001. La proposta dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o   del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con   le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001.

4.La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,   delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione   ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui   al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente   la procedura conciliativa.

5.La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere   comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le   modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001. Nel caso di mancata   accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei   termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs. n. 165/2001.   La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di   attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6.Ove la proposta sia accettata, l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari convoca nei   tre giorni successivi il dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore   ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o   conferisce mandato.

7.Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato   in un apposito verbale sottoscritto dall’ Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e   dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad   impugnazione, può essere irrogata dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

8.In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura   conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del   procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs. n.165/2001.

9.In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta   giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La   mancata conclusione entro tali termini comporta la estinzione della procedura   conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la   decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

10.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 76 (La determinazione   concordata della sanzione) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 54

Reintegrazione sul posto di lavoro e indennità supplementare

1.L’Azienda o Ente o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione   della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall’art. 63, comma 2, terzo   periodo del D.Lgs. n. 165/2001, il pagamento a favore del dirigente di un’indennità   supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze   emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato   dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di   ventiquattro mensilità.

2.L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove   l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3.Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione – parte  fissa  già  in  godimento  del  dirigente  al  momento  del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all’incarico precedentemente ricoperto.

4.Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non   può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l'Azienda o Ente non può   assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato,   per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei   commi 1 e 2.

5.Il  dirigente  che  abbia  accettato  l’indennità  supplementare  in  luogo  della   reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione   dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha   dichiarato la nullità o l’annullabilità del licenziamento, può avvalersi della   disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il   trasferimento ad altra Azienda o Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di   mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 77 (Reintegrazione sul posto   di lavoro e indennità supplementare) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 55

Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III

1.Con l’entrata in vigore del presente CCNL, ai sensi dell’art. 2, comma 2 (Durata,   decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

-Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti

- Allegato n. 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornata dal Protocollo d’Intesa dell’11.4.2007 Art. 12 del CCNL del 10.2.2004 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;

-Allegato n. 2 del CCNL 3.11.2005 dell’Area IV e dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

 

TITOLO IV

ISTITUTI NORMO-ECONOMICI

Art. 56

Patrocinio legale

1.L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi   l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del   dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento   dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un   presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti   i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi   preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio -   facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato   per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico   diversi, proponendoli all’azienda o ente, che decide in merito.

2.Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, sempre a   condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda comunque nominare un   legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a   disposizione ai sensi del comma 1 o a supporto dello stesso, previa comunicazione   all’azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi   15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato, fatto salvo il   rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei   procedimenti di cui al comma 1 e, nell’ambito del procedimento penale, con   sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a   procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché   l’imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il   fatto non è previsto dalla legge come reato, l’Azienda o Ente procede al rimborso   delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora   avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore,   relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima   clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare   inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale,   ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei   limiti di quanto liquidato dal giudice.

3.Nel caso di diniego dell’Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dirigente   intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia,   anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano   interamente a suo carico.

4.I costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con   riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle   altre analoghe misure di cui all’art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità   civile) del CCNL 19.12.2019.

5.L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza   passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa   grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli   oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 67 (Patrocinio legale) del   CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 57

Welfare integrativo

1.Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art.   9, comma 5, lett. j) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la   concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri   dirigenti, tra i quali:

a)iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi) ivi compresa l’eventuale contribuzione delle spese per l'attivazione di convenzioni per asili nido ove non presenti in azienda;

b)supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;

c)contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d)prestiti a favore di dirigenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del   credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non   differibili;

e)altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

2.Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti   mediante utilizzo di quota parte del Fondo per la retribuzione di risultato.

3.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 80 bis (Welfare integrativo)   del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 58

Servizio fuori sede

1.Nei Dipartimenti di prevenzione e nei servizi territoriali, con esclusione dei presidi ospedalieri, il dirigente è da considerarsi in servizio fuori sede qualora, dopo aver   preso servizio presso l’ordinaria sede di lavoro, sia chiamato a prestare la propria   attività lavorativa in altri luoghi dove viene inviato per temporanee esigenze di   servizio con previsione di rientro presso la stessa, se è soddisfatto almeno uno dei   due seguenti requisiti:

a)la durata del servizio inferiore a otto ore comprensivo dei tempi di spostamento ai sensi del comma 3;

b)il servizio viene effettuato entro il raggio di 50 km dalla ordinaria sede di lavoro.

Qualora risulti più conveniente per l’Azienda raggiungere tali altri luoghi partendo direttamente dalla dimora abituale, l’inizio e la fine del servizio potranno avvenire presso la dimora del dirigente e la stessa è attestata con le modalità sostitutive di controllo di cui al comma 15 dell’Art. 27 (Orario di lavoro dei dirigenti).

2.Nei casi previsti al comma 1, l’Azienda o ente dispone prioritariamente l’utilizzo   di mezzi aziendali; laddove non siano disponibili i mezzi aziendali, al dirigente   compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto pubblico o per il mezzo di   trasporto proprio al quale si applica l’art. 64 del CCNL 19.12.2019 (Coperture   assicurative per utilizzo di mezzo di trasporto proprio o aziendale) ovvero, nei casi   preventivamente individuati ed autorizzati dall’Azienda o Ente, dei taxi.

3.Il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento   dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

4.Le Aziende ed Enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed   in funzione delle proprie esigenze organizzative, le condizioni per il rimborso delle   spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per   l’espletamento dell’attività affidata nonchè la disciplina del servizio fuori sede per   gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale   sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità   procedurali.

5.Restano fermi gli istituti della mobilità interna, nelle sue diverse forme, disciplinato   dall’art. 16 del CCNL 10.2.2004 e del trattamento di trasferta di cui all'articolo 80   del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

Capo I

Struttura della retribuzione

Art. 59

Retribuzione e sue definizioni

1.La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento   economico accessorio per la quali sono previste diverse modalità temporali di   erogazione.

2.Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:

a)retribuzione base mensile: costituita dallo stipendio tabellare mensile per la qualifica dirigenziale;

b)retribuzione individuale mensile, costituita da:

-retribuzione base mensile di cui alla lett. a);

-indennità di specificità medico - veterinaria;

-indennità di specificità sanitaria;

-retribuzione di posizione complessiva d’incarico (parte fissa e variabile) compresa  la  maggiorazione  prevista  per  l’incarico  di  direttore  di dipartimento ovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l’atto aziendale – più strutture complesse;

-indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante;

-altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità;

-retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;

-indennità per incarico di direzione di struttura complessa ove spettante.

Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.

c)retribuzione individuale mensile per particolari istituti, costituita da:

-retribuzione individuale mensile di cui alla lett. b);

-Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico ove spettante;

-Indennità di bilinguismo ove spettante;

-  retribuzione di risultato come previsto nell’art. 70 (retribuzione di risultato e relativa differenziazione);

d) retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità di cui alla c), alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l’importo annuo delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell’anno di riferimento non ricomprese nella precedente lett. c).

3.La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni   mensili di cui al comma 2 per 26.

4.La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di   cui al comma 2 per 156.

5.Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba   farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 82 (Retribuzione e sue   definizioni) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 60

Struttura della retribuzione

1.La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:

a)trattamento fondamentale:

-stipendio tabellare;

-retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

-indennità di specificità medico-veterinaria, ove spettante;

-indennità di specificità sanitaria, ove spettante;

-retribuzione di posizione d’incarico parte fissa;

-assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;

-indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, ove spettante.

b)trattamento accessorio:

-retribuzione di posizione d’incarico parte variabile aziendale sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;

-indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante,

-retribuzione di risultato ove spettante;

-retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro (ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario), ove spettante;

-specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale ex art. 38, comma 3, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l’area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

2.Il presente articolo  disapplica  e  sostituisce  l'articolo  83  (Struttura  della retribuzione) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Capo II

Stipendio tabellare e altri emolumenti

Art. 61

Incrementi dello stipendio tabellare

1.Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità,   previsto dall’art. 85, comma 3 del CCNL del 19.12.2019 (Incrementi stipendio   tabellare), è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili   lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

-dal 1° gennaio 2019 di € 83,00;

-rideterminato dal 1° gennaio 2020 in € 129,00;

-rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 135,00.

2.Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione   di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art.   1, comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

3.A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata   al comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio   tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, è rideterminato in € 47.015,77.

Art. 62

Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento

1.Il presente articolo si applica ai dirigenti medici e veterinari e agli ex medici   condotti ed equiparati di cui all'art. 86, comma 1, del CCNL del 19.12.2019.

2.Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità   dei dirigenti di cui all’art. 86, comma 1, primo alinea del CCNL 19.12.2019 è   incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da   corrispondersi per 13 mensilità:

a)Dirigenti Medici:

-dal 1° gennaio 2019 di € 47,00;

-rideterminato dal 1° gennaio 2020 in € 74,00;

-rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 77,00.

b)Dirigenti Veterinari:

-dal 1° gennaio 2019 di € 60,00;

-rideterminato dal 1° gennaio 2020 in € 94,00;

-rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 98,00.

A seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti Medici è rideterminato in € 26.843,03 e per i dirigenti Veterinari in € 34.262,59.

3.Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui all’art. 86, comma   1, secondo alinea del CCNL 19.12.2019 è incrementato, dalle date sotto indicate,   dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

-dal 1° gennaio 2019 di € 15,00;

-rideterminato dal 1° gennaio 2020 in € 23,00;

-rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 24,00.

A seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore  a  regime  annuo  lordo  per  13  mensilità  dello  stipendio  tabellare  è rideterminato in € 8.356,81.

Art. 63

Effetti dei nuovi stipendi tabellari

1.Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dagli artt. 61 (Incrementi dello stipendio tabellare) e 62 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 61 (Incrementi dello stipendio tabellare), sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità di cui all’art. 51 (Sospensione cautelare  in  caso  di  procedimento  penale),  sulle  ritenute  assistenziali  e previdenziali  e  relativi  contributi  e  sui  contributi  di  riscatto.  Agli  effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2.I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 61 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell’art. 62 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 64

Indennità di esclusività

1.Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell’8.6.2000, II biennio, articolo 8, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l’Area IV e dall’ art. 5 del CCNL dell’8.6.2000, II biennio economico, art.10. comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità) e art.11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), per l’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.

2.L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.

3.Ai sensi dell’art. 1, comma 407 della legge 30.12.2020, n. 178, a decorrere dal 1.1.2021 l’indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari delle Aziende ed Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), è rideterminata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi della tredicesima mensilità:

 

Tipologia di incarico Dirigenza medica e veterinaria Dirigenza
sanitaria non medica
Incarichi di direzione di struttura complessa 23.461,08 23.461,08
Altri incarichi con esperienza professionale
superiore a quindici anni
17.599,13 17.095,93
Altri incarichi con esperienza professionale tra cinque e quindici anni 12.913,35 7.346,16
Altri incarichi con esperienza professionale sino a cinque anni 3.199,37 2.169,22

 

4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 89 (Indennità di esclusività) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 65

Indennità di specificità medico - veterinaria

1.A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dall’anno successivo, l’indennità di specificità medico veterinaria di cui all’art. 90 bis del CCNL 19.12.2019 è rideterminata nei seguenti importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità:

 

Dirigenti medici e veterinari 9.162,22
Dirigenti medici e veterinari di ex II livello 12.266,64

 

2.Alla corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, si continua a provvedere con il fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

Art. 66

Indennità di specificità sanitaria

1.Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dalla dirigenza inquadrata nei profili del ruolo sanitario diversi dai profili di dirigente medico e veterinario, con decorrenza 31.12.2021 ed a valere dall’anno successivo, è istituita una specifica indennità, fissa e ricorrente, da corrispondersi per tredici mensilità, parte del trattamento fondamentale di cui all’art. 60 (Struttura della retribuzione), denominata “Indennità di specificità sanitaria"  che ha  la  medesima  natura  dell’indennità  di  specificità  medico- veterinaria.

2.L’indennità di cui al comma 1, per i dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie,   è definita nell’importo annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità, pari   a € 1.381,49.

3.Alla corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo si provvede con il   fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

Art. 67

Tredicesima mensilità

1.Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilità nel periodo compreso   tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una   festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno   lavorativo.

2.L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile   di cui all'art. 59, comma 2 lett. b) (Retribuzione e sue definizioni), spettante nel   mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

3.Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di   servizio prestato; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo   dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

4.Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno e nell’ipotesi di   cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di   tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con   riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al   lavoratore nell'ultimo mese di servizio.

5.I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi   personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la   privazione del trattamento economico.

6.Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il   rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 39, comma 4 del CCNL 10.2.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000 dell’Area IV e l’art. 38, comma 4 del 10.2.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali).

Art. 68

Una tantum

1.Al personale in servizio e retribuito alla data del 31 dicembre 2021, con rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta, in un’unica soluzione, una erogazione una tantum, nelle misure lorde di seguito indicate:

 

Dirigenti medici e veterinari 9.162,22
Dirigenti medici e veterinari di ex II livello 12.266,64

 

2.L’erogazione di cui al comma 1 non è computata agli effetti dell’art. 63 (Effetti dei   nuovi stipendi tabellari).

3.Per il personale con rapporto di lavoro con impegno orario ridotto l’importo è   riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale.

 

Capo III

Retribuzione di posizione e di risultato

Art. 69

Retribuzione di posizione

1.Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d’incarico di cui all’art. 22 (Tipologie d’incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.

2.La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo   valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore   complessivo d’incarico.

3.A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo, i valori annui lordi   complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa,   finanziata a carico del Fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli   incarichi), sono rideterminati come indicato nelle seguenti tabelle:

 

Tipologia di incarico gestionale Valore in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di direzione di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. 1, lett. a) - Area chirurgica 18.540,00
-Area medica

-Dirigenza sanitaria

-Dirigenza professioni sanitarie

17.510,00
-Area territorio

-Dirigenza veterinaria

16.480,00
Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale (art. 22, comma 1, par. 1, lett. b) 12.875,00
Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. 1, lett. c) 11.300,00

 

Tipologia di incarico professionale Valore in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di altissima professionalità (art. 22, comma 1, par. II, lett. a) A valenza dipartimentale (art. 22, comma1, par. II, lett. a1) 12.875,00
Articolazione interna di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. II, lett. a2) 11.330,00
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) 6.695,00
Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) 5.665,00
Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) 1.620,00

 

4.La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - finanziata a carico del Fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), è definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilità indicati nelle seguenti tabelle:

 

Tipologia di incarico gestionale Valore in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di direzione di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. a) 50.000,00
Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale (art. 22, comma 1, par. I, lett. b) 42.000,00
Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) 42.000,00

 

Tipologia di incarico professionale Valore in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di altissima professionalità (art. 22, comma 1, par. II, lett. a) 42.000,00
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) 42.000,00
Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) 30.000,00
Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) 30.000,00

 

5.Resta fermo quanto previsto all’art. 62, comma 5 del CCNL 19.12.2019 (Effetti   della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti   sugli incarichi da parte del Collegio tecnico) in merito alla decurtazione della   retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.

6.La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della graduazione   delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali   individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d’indirizzo   e coordinamento del Ministero della salute.

7.La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla base dei   seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi Enti od Aziende possono   assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione   organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali e degli eventuali atti di indirizzo di   cui al comma 6 nonché previo confronto ai sensi dell’art. 6 comma 3, lett. d)   (Confronto aziendale):

a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul “Sistema degli incarichi dirigenziali” e in particolare dall’art. 22, comma 1 (Tipologie d’incarico);

b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;

c)grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;

d)affidamento e gestione di budget;

e)consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget   affidato;

f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;

g)svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;

h)grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;

i) utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l’Azienda od Ente;

j)affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell’Azienda o Ente;

k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’Azienda od Ente;

l)rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all’unità operativa ovvero a livello aziendale;

m) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;

n)valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri;

o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.

8.Nell’ambito della medesima Azienda o Ente, agli incarichi è attribuita la stessa   retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza delle funzioni e delle   connesse responsabilità sulla base dei criteri di graduazione adottati.

9.Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione delle   relative funzioni dirigenziali, spetta il 55% della sola retribuzione di posizione –   parte fissa.

10.Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile –, è prevista una maggiorazione fra il 30% ed il 50%, che continua ad essere posta a carico del bilancio aziendale, calcolato sul valore indicato per l’incarico di direzione di struttura complessa indicato nella tabella di cui al comma 4.

11.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 91 (Retribuzione di posizione) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 70

Retribuzione di risultato e relativa differenziazione

1.Le Aziende ed Enti definiscono, nel rispetto dell’art. 9, comma 5, lett. b)   (Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie),  i  criteri  per  la   determinazione e per l’erogazione della retribuzione di risultato correlata alla   performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto nel   presente articolo.

2.La retribuzione di risultato è, in via principale, correlata all’incarico svolto e alla   preventiva definizione, da parte delle Aziende ed Enti degli obiettivi e dei livelli di   prestazione annuali da assegnare nell’ambito del ciclo della performance di cui   all’art. 4 e all’ art. 15 e seguenti del D. Lgs. n. 150/2009, nel rispetto dei principi   contenuti nel medesimo decreto nonché delle disposizioni regionali in materia.

3.Gli obiettivi e i livelli di prestazione, preventivamente illustrati dal dirigente   responsabile dell’articolazione aziendale a tutti i dirigenti dell’unità operativa, sono   assegnati formalmente a ciascuno di essi anche secondo la tipologia degli incarichi   agli stessi conferiti.

4.La retribuzione di risultato è attribuita, anche nel periodo di prova, in modo   differenziato sulla base dei livelli di raggiungimento dei risultati prestazionali e di   gestione conseguiti in coerenza dei suddetti obiettivi, secondo le risultanze positive   dei sistemi di valutazione adottati in conformità a quanto previsto nel Capo VIII di   cui al Titolo III intitolato “Verifica e valutazione dei dirigenti” del CCNL del   19.12.2019.

5.La quota delle risorse del “fondo per la retribuzione di risultato” destinate a   remunerare la performance organizzativa e quella individuale è determinata ai sensi   dell’art. 95 comma 10 del CCNL 19.12.2019 (Fondo per la retribuzione di   risultato).

6.Ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal   sistema di valutazione dell’Azienda o Ente, è attribuita una maggiorazione della   retribuzione di risultato che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al   dirigente valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

7.La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, ai   sensi dell’art. 9, comma 5, lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite della retribuzione di risultato attribuita ai dirigenti valutati positivamente ai sensi del comma 1.

8.La contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. b) (Contrattazione   collettiva integrativa: soggetti e materie), definisce altresì, preventivamente, una   limitata quota massima di dirigenti valutati, a cui la maggiorazione di cui al comma   2 può essere attribuita.

9.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 93 (Retribuzione di risultato e   relativa differenziazione) del CCNL del 19 dicembre 2019. Sono altresì disapplicati   l’art. 65, comma 3, ultimo periodo del CCNL del 5.12.1996, I biennio economico   (La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del servizio   sanitario nazionale) per l’Area IV e l’art. 62, comma 3, ultimo periodo del CCNL   del 5.12.1996, I biennio economico (La produttività per i dirigenti del Servizio   sanitario nazionale) per l’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e   delle professioni sanitarie.

Art. 71

Clausola di garanzia

1.Ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione   all’incarico conferito, è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione   complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di   dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui   all’art. 1 (Campo di applicazione), con o senza soluzione di continuità, fermo   restando quanto previsto dall’art. 22, comma 2 (Tipologie d’incarico).

2.I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici   mensilità di cui al comma 1 sono stabiliti come segue:

- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni          € 5.665,00;

- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni       € 6.600,00;

- anzianità uguale o superiore a 20 anni                                            € 7.900,00.

3.Ai fini della verifica del possesso del requisito della “valutazione positiva”, ai sensi del comma 1, si fa riferimento, per quanto concerne le anzianità di cui al comma 2, primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore di indennità di esclusività, in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianità a tal fine previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma 2, terzo alinea, si fa invece riferimento all’ultima valutazione in ordine di tempo effettuata dal Collegio tecnico.

4.Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell’incarico conferito, dovesse   risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 2, la retribuzione di posizione   d’incarico verrà maggiorata fino al raggiungimento dei valori di cui al comma 2. Tale maggiorazione è da intendersi come parte variabile della retribuzione di   posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva   dell’incarico conferito sia superiore ai valori di cui al comma 2. La maggiorazione,   se spettante, è erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui   gli scaglioni di anzianità di cui al comma 2 sono maturati.

5.Con decorrenza di cui al comma 1, il presente articolo disapplica e sostituisce   l'articolo 92 (Clausola di garanzia) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

Capo IV

Fondi aziendali

Art. 72

Fondo per la retribuzione degli incarichi

1.Sono confermate le modalità di costituzione e di utilizzo del “Fondo per la   retribuzione degli incarichi” di cui all’art. 94 del CCNL 19.12.2019, con le   modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. Gli utilizzi del presente fondo,   indicati al comma 7 dell’art. 94 del CCNL 19.12.2019, a decorrere dall’anno   successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL sono integrati con le   indennità di sostituzione di cui all’art. 25.

2.La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementata delle seguenti   ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall’art. 94, commi 2 e 3 del CCNL   19.12.2019:

a)a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo di un importo, su base annua, pari a Euro 1.109,31 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari  del  presente  CCNL  in  servizio  al  31.12.2018;  una  quota dell’incremento di cui al presente alinea, in una misura non superiore a 4 euro pro-capite annue, è riservato alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie;

b)della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell’art. 75, comma 1,   secondo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge),   con la decorrenza ivi indicata.

3.Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato; le voci di   utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5, commi 4, lett. b) e 5 (Informazione). Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo, sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall’anno successivo.

Art. 73

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro

1.Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del “Fondo per la   retribuzione delle condizioni di lavoro” di cui all’art. 96 del CCNL del 19.12.2019   con esclusione del comma 4, lett. c) del medesimo articolo, con le modifiche ed   integrazioni di cui al presente articolo.

2.La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementata delle seguenti   ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall’art. 96, commi 2 e 3 del CCNL   19.12.2019:

a)a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo di un importo, su base annua, pari a Euro 136,56 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018;

b)della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell’art. 75, comma 1, primo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.

3.La parte variabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementabile delle   seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall’art. 96, comma 4 del   CCNL 19.12.2019:

a)della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell’art. 75, comma 2 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata;

b)della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell’art. 75, comma 4 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.

4.Agli utilizzi del Fondo di cui al presente articolo, già previsti dall’art. 96, comma   5 del CCNL 19.12.2019, si aggiungono i seguenti ulteriori utilizzi:

a)corresponsione dell’indennità di cui all’art. 79 con le specifiche risorse di cui al comma 3, lett. a).

5.Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato; le voci di   utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5, commi 4, lett. b) e 5   (Informazione). Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall’anno successivo.

Art. 74

Fondo per la retribuzione di risultato

1.Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del “Fondo per la   retribuzione di risultato” di cui all’art. 95 del CCNL del 19.12.2019, con   esclusione:

-del comma 7, lett. e) dell’art. 95 del CCNL del 19.12.2019;

-del comma 11 dell’art. 95 del CCNL del 19.12.2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo;

-del comma 12 dell’art. 95 del CCNL del 19.12.2019;

-del comma 7, lett. d) dell’art. 95 del CCNL del 19.12.2019 a decorrere dall’anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.

2.La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementata delle seguenti   ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall’art. 95, commi 2 e 3 del CCNL   19.12.2019:

a) a decorrere dal 12.2021 e a valere dall’anno successivo di un importo, su base annua, pari a Euro 99,97 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018.

3.La parte variabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementabile delle   seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall’art. 96, comma 4 del   CCNL 19.12.2019:

a)della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell’art. 75, comma 3 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), dall’annualità ivi indicata;

b)della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell’art. 75, comma 4 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.

4.La destinazione annuale delle risorse disponibili del presente fondo ai dirigenti   veterinari,  continua  ad  essere  effettuata  in  modo  tale  da  garantire   complessivamente a tali dirigenti una quota percentuale di riparto non inferiore a   quella già garantita ai sensi dell'art. 95 comma 11 del CCNL 19/12/2019.

5.Fermo restando quanto indicato all’art. 95, comma 8 del CCNL 19.12.2019, il   fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato. Le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5, commi 4, lett. b) e 5 (Informazione). La destinazione di eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero  ancora  disponibili  nel  presente  fondo,  è  stabilita  in  sede  di contrattazione integrativa di cui all’art. 9, comma 5, lett. a).

Art. 75

Risorse previste da specifiche disposizioni di legge

1.Dall’anno 2023, le risorse di cui all’art. 1 commi 435 e 435 bis, della Legge n.   205/2017 sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente   disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all’allegata tabella A. Le   risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo   confronto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale). Le risorse di   cui all’art. 1 della citata Legge 205:

-comma 435: sono interamente destinate al fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);

-comma 435 bis: sono interamente destinate ai trattamenti accessori del fondo di cui all’art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). Resta fermo quanto già definito per le annualità pregresse.

2.A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo, le risorse di cui all’art.   1, comma 293 della legge n. 234/2021, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1,   comma 526 della legge n. 197/2022, sono ripartite tra le regioni applicando agli   importi  annualmente  disponibili  i  rispettivi  coefficienti  percentuali  di  cui   all’allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra   le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h)   (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione delle   condizioni di lavoro di cui all’art. 73, comma 3, lett. a) di tale articolo.

3.Dall’anno 2023, le risorse di cui all’art. 1, comma 527 della legge n. 145/2018,   sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i   rispettivi coefficienti percentuali di cui all’allegata tabella A. Le risorse di   pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo   confronto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale), con integrale   destinazione al Fondo per la retribuzione di risultato. Resta fermo quanto già   definito per le annualità pregresse.

4.Le aziende ed enti possono destinare al Fondo per la retribuzione delle condizioni   di lavoro di cui all’art. 73 ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui all’art.   74, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della legge n.   234/2021 e con la decorrenza ivi indicata, complessive risorse in misura non   superiore a Euro 184,46 annui pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. L’Azienda stabilisce la quota destinata a ciascuno dei due predetti Fondi, garantendo comunque una quota di almeno il 50% al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

5.In conformità alle vigenti disposizioni di legge, alle risorse di cui al presente articolo nonché alle risorse di cui all’art. 72, comma 2, lett. a), di cui all’art. 73, comma 2, lett. a) e di cui all’art. 74, comma 2, lett. a) non si applica quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.

 

Capo V

Compensi correlati alle condizioni di lavoro

Art. 76

Compensi correlati alle condizioni di lavoro

1.Gli emolumenti connessi a determinate condizioni di lavoro  del personale   destinatario del presente contratto sono i seguenti:

-L’indennità per il turno di guardia di cui all’art. 29 (Servizio di guardia);

-L’Indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 30 (Servizio di pronta disponibilità);

-I compensi per il lavoro straordinario di cui all’art. 31 (Lavoro straordinario);

-L’indennità per servizio notturno e festivo di cui all’art. 77 (Indennità per servizio notturno e festivo);

-L’indennità di rischio radiologico di cui all’art. 78 (Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico);

-L’indennità di pronto soccorso di cui all’art. 79 (Indennità di pronto soccorso).

-L’indennità di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all’art. 81 (Indennità ufficiale polizia giudiziaria);

-L’Indennità di bilinguismo di cui all’art. 82 (Indennità di bilinguismo)

Art. 77

Indennità per servizio notturno e festivo

1.Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “indennità   notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio   prestato tra le ore 22 e le ore 6.

2.Per il servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria pari a euro   2,55 lorde, incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. f) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).

3.Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il   fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).

4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 98 (Indennità per servizio   notturno e festivo) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 78

Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico

1.L’indennità  professionale  specifica  di  rischio  radiologico  spetta  ai  medici   specialisti di radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare di cui all’art. 5.   comma 1, della Legge 724/1994, nonché ai fisici-sanitari, nella misura di € 103,29   lorde per 12 mensilità.

2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai dirigenti esposti al rischio   radiologico in modo permanente sulla base di quanto accertato ai sensi del comma   3, l’indennità di rischio radiologico continua ad essere corrisposta nella misura di € 103,29 lorde per 12 mensilità per tutta la durata del periodo di esposizione.

3.L’accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano l'esposizione al   rischio da radiazioni deve avvenire con gli organismi aziendali a ciò deputati in   base alle vigenti disposizioni e ai sensi delle medesime disposizioni. Le visite   mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con   la cadenza prevista dalle vigenti disposizioni.

4.Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il   fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro). Essa   è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con l’indennità di   cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità eventualmente previste a   titolo di lavoro nocivo o rischioso.

5.Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2, spetta un periodo di riposo biologico pari a 15   giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in   un’unica soluzione. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di   effettivo periodo di esposizione nel corso dell’anno di riferimento computandosi   come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. Sono esclusi dal computo   delle assenze i 15 giorni di cui al comma 1, le ferie e le festività soppresse e il   periodo di congedo obbligatorio di maternità.

6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 99 (Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 79

Indennità di pronto soccorso

1.A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei   servizi di pronto soccorso, compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L’importo è riproporzionato per   frazioni inferiori alle dodici ore.

2.L’importo di cui al comma 1 è incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede   di contrattazione aziendale ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. m) (Contrattazione   collettiva integrativa: soggetti e materie).

3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all’art. 73, comma 4, lett. a).

Art. 80

Indennità per incarico di direzione di struttura complessa

1.A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, il valore annuo lordo per tredici   mensilità dell’indennità di direzione di struttura complessa di cui all’art. 90 del   CCNL 19.12.2019, è rideterminato in € 10.525,00.

Art. 81

Indennità di polizia giudiziaria

1.Ai dirigenti medici, veterinari e sanitari addetti ai controlli ufficiali e alle altre   attività ufficiali, cui la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è attribuita ai   sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 2.2.2021, n. 27, a condizione dell’effettivo svolgimento   delle funzioni ispettive e di controllo, compete l’indennità di polizia giudiziaria   mensile lorda, da corrispondersi per dodici mesi.

2.A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente   CCNL l’indennità di cui al comma 1 è stabilita in € 1.239,48 annui.

3.Alla corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo si provvede con il   fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).

4.L’indennità di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta dal primo giorno   del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.

5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 100 (Indennità di polizia   giudiziaria) del CCNL del 19 dicembre 2019. Sono altresì disapplicati l’art. 52 del   CCNL del 3.11.2005 (indennità ufficiale di polizia giudiziaria) del CCNL   3.11.2005 della dirigenza medica e veterinaria dell’AREA IV e, per i dirigenti   sanitari, la vigenza dell’art. 60, comma 1, settimo alinea, (Costituzione del fondo)   e del correlato art. 72, comma 1, lett. c) (Disapplicazioni) del CCNL del 5.12.1996,   I° biennio economico, dell’Area III.

Art. 82

Indennità di bilinguismo

1.Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nelle regioni a statuto   speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del   bilinguismo è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla   professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale   della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.

2.La presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti disciplinato da   disposizioni speciali.

3.Alla corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo si provvede con il   fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).

4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 101 (Indennità di bilinguismo)   del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

TITOLO VI

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83

Termini di preavviso

1.In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con   preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi   termini sono fissati come segue:

a)8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;

b)ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di   altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore   al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale   o superiore al semestre.

2.In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.

3.I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4.La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai   commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo   della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Azienda o Ente   ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo   corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato,   senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5.E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di   lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di   preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6.L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.

7.Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.

8.In caso di decesso del dirigente ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o a seguito di   accertamento dell’inidoneità assoluta e permanente di cui all’art. 38, comma 5   (Assenze per malattia), l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità   sostitutiva del preavviso nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 32, comma 10   (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie   maturati e non goduti.

9.L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di   cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).

10.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 104 (Termini di preavviso) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

TITOLO VII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Art. 84

Assunzioni a tempo determinato

1.Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di   dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni   dell’art. 36 del D.Lgs.n.165/2001 e, dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti   disposizioni di legge in materia.

2.Le Aziende ed Enti individuano la durata massima dei contratti di lavoro a tempo   determinato, tenuto anche conto della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità   alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque la durata massima non può   superare i trentasei mesi. Tra un contratto e quello successivo è previsto un   intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata   fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di   durata superiore a sei mesi.

3.Il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda   o Ente per assumere i dirigenti, complessivamente, non può superare il tetto annuale del 20% dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio   dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore   qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio di attività in corso di   anno,  il  limite  percentuale  si  computa  sul  numero  dei  dirigenti  a  tempo   indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.

4.Sono esenti dal limite di cui al comma 3 i contratti a tempo determinato stipulati   per le seguenti fattispecie purchè abbiano carattere di temporaneità:

a)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;

b)particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;

c)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che  abbiano  effetti  sui  fabbisogni  di  personale  e  sulle  professionalità limitatamente al periodo di facilitazione del cambiamento organizzativo.

5.Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel   rispetto dei principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive   per l’assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto   conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D.   Lgs. n. 165 del 2001.

6.Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le   seguenti ipotesi di assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a termine:

a)sostituzione di dirigenti assenti con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i dirigenti che fruiscono dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del dirigente che si deve assentare;

b)sostituzione di dirigente assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di   congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli   artt. 16, 17, 32 e 47 del D.Lgs.n.151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo   determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di   astensione.

7.Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è   specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dirigente   sostituito, intendendosi per tale il dirigente assente con diritto alla conservazione   del posto. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento   necessari per il passaggio delle consegne.

8.L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire solo a tempo pieno.

9.Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla   scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data,   comunque con il rientro in servizio del dirigente sostituito, nel caso di contratto a   tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.

10.In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001. Resta ferma la possibilità di assumere attraverso eventuali procedure di stabilizzazione nel tempo vigenti, sulla base di disposizioni di legge.

11.Per le assunzioni a tempo determinato, si applicano i casi di esclusione previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015.

12.Oltre ai contratti disciplinati dal presente articolo, le Aziende o Enti possono attivare i contratti a tempo determinato previsti dall’art. 15 septies e s.m.i. del D. Lgs. n. 502/1992. Resta fermo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992. A tal fine le Aziende o Enti definiscono, preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, attenendosi ai principi di pubblicità e di trasparenza. Ai dirigenti così assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l’assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. Con riferimento all’incarico, ferma restando la retribuzione di posizione parte fissa, la retribuzione di posizione variabile aziendale grava sul bilancio dell’Azienda o Ente e non può, comunque, superare, negli importi, quanto previsto dall’art. 69 (Retribuzione di posizione). Anche ai medesimi dirigenti si applica, in tema di aspettativa, l’art. 10 del CCNL del 10.2.2004 come integrato dall’art. 24, comma 13, del CCNL del 3.11.2005 area IV e l’art. 10 del CCNL del 10.2.2004 come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL del 3.11.2005 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa).

13.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 108 (Assunzioni a tempo determinato) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 85

Trattamento economico normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato

1.Al dirigente assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e   normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il dirigente assunto a   tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le   precisazioni seguenti e dei successivi commi:

a)le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato entro il limite annuale stabilito per i dirigenti assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4, (Ferie e recupero festività soppresse); nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il dirigente abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 32, commi 2 e 3 (Ferie e recupero festività soppresse), a seconda della articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o sei giorni;

b)in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall’art. 38 (Assenze per malattia), si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 38, comma 10, (Assenze per malattia),  in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico come sopra determinato o, se inferiore, alla durata residua del contratto, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;

c)il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 38 (Assenze per malattia);

d)possono essere consentite assenze non retribuite per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e assenze retribuite solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 33, comma 2 (Assenze giornaliere retribuite);

e)nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre alle assenze di cui alla lett. d), possono essere consentite le seguenti assenze:

-assenze retribuite per motivi personali o familiari, di cui all’art. 34 (Assenze   orarie retribuite per motivi personali o familiari);

-assenze di cui all’art. 33, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite);

-assenze per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche di cui   all’art.  37  (Assenze  per  l’espletamento  di  visite,  terapie,  prestazioni   specialistiche od esami diagnostici);

-assenze per lutto di cui, all’art. 33, comma 1, lettera b) (Assenze giornaliere   retribuite).

f)il numero massimo annuale di assenze di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso delle assenze per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;

g)sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge 104/1992 s.m.i. e la legge n. 53/2000 ivi compresi i permessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi;

h)nel caso di assunzione a tempo indeterminato nell’Azienda o Ente o presso altre Aziende od Enti del SSN, l’utilizzo delle assenze previste dall’art. 33 (Assenze giornaliere  retribuite),  dall’art.  34  (Assenze  orarie  retribuite  per  motivi personali o familiari) e dall’art. 37 (Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) deve tenere conto del numero delle assenze di cui alla lettera e), già fruite con contratti a tempo determinato, svolte nello stesso anno solare.

2.Il dirigente assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del   rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la   disciplina, dell’art. 16 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane   per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata   superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 16 (Periodo di prova), in qualunque   momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza   obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di   sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della   comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’Azienda o Ente deve   essere motivato.

3.In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in   generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il   disposto del comma 2, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei   documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li   presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per   l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione   dell’art. 2126 c.c.

4.In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la cessazione del rapporto con   preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione   di quelli previsti dal comma 9 dell’art. 84 (Assunzioni a tempo determinato) e del   comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il   termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni   contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi   di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dirigente, i   termini  sono  ridotti  alla  metà,  con  arrotondamento  all’unità  superiore   dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.

5.I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e il relativo   incarico dirigenziale conferito, possono essere adeguatamente valutati, nell’ambito   delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo   requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra   professionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei rapporti di   lavoro a termine.

6.Le Aziende ed Enti assicurano ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo   determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della   salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  secondo  le  previsioni  del   D.Lgs.n.81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere,   adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del   contratto.

7.In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a   tempo determinato già prestati dal dirigente presso la medesima Azienda o Ente,   concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per   l’applicazione di determinati istituti contrattuali.

8.L’Azienda od Ente nel contratto individuale per l’assunzione a tempo determinato   definisce quale incarico conferire tra quelli di cui all’art. 22 (Tipologie d’incarico)   al Dirigente assunto ai fini della retribuzione di posizione, la cui durata pertanto è   correlata alla durata del contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4, ultimo   periodo dell’art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla   direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). La retribuzione di risultato   è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in relazione ai   risultati conseguiti.

9.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 109 (Trattamento economico   – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato) del CCNL del 19   dicembre 2019.

Art. 86

Assunzioni a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

1.Le Aziende ed Enti possono assumere dirigenti con contratto di lavoro a tempo   determinato, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., commi 547 e   segg., nei limiti dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in   materia. I dirigenti così assunti coprono una frazione di posto di organico   corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.

2.Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono   essere espressamente ed esaustivamente indicati:

a)tipologia del rapporto di lavoro;

b)la durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale   dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del   relativo  trattamento  economico.  Quando  l’organizzazione  del  lavoro  è   articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche   mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie   prestabilite

c)data di inizio del rapporto di lavoro;

d)area e disciplina o profilo professionale di appartenenza;

e)incarico iniziale conferito e relativi elementi che lo caratterizzano;

f)durata del periodo di prova;

g)Unità Operativa di assegnazione e Presidio Ospedaliero o Struttura Territoriale   sede dell'ordinaria attività lavorativa;

h)termine finale del rapporto di lavoro che non può essere successivo alla durata   residua del corso di formazione specialistica, salvi i casi di sospensione previsti   dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n.   368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione   specialistica;

i)trattamento economico complessivo ai sensi del comma 7.

3.Il rapporto di lavoro dei dirigenti di cui al presente articolo è di tipo esclusivo; agli   stessi non si applica il Titolo VIII (Libera professione intramuraria) ad eccezione   dell’acquisto di prestazioni di cui all’art. 89, commi da 2 a 6 (Tipologie di attività   libero professionale intramuraria) coerente con il livello di competenze e di   autonomia raggiunto ferme restando le limitazioni di legge in materia.

4.In deroga a quanto previsto dall’art. 27, commi 2, 6 e 9 (Orario di lavoro dei   dirigenti), l’orario di lavoro è di 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e   all’attività formativa pratica ed è articolato su cinque o sei giorni, con orario   convenzionale rispettivamente di 6 ore e 24 minuti e di 5 ore e 20 minuti. Sono   applicabili, coerentemente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e   ferme restando le limitazioni di legge in materia, le seguenti disposizioni di cui agli   artt. 29 (Servizio di guardia), 30 (Servizio di pronta disponibilità), 31 (Lavoro   straordinario), 85, commi 1, 5, 6 e 7 (Trattamento economico – normativo dei   dirigenti con contratto a tempo determinato). E’ esclusa l’applicazione del CAPO   VI (Formazione).

5.Ai dirigenti di cui al comma 1 le giornate di ferie sono riproporzionate in relazione   al numero di ore settimanali rapportate al dirigente a tempo pieno di cui all’art. 32   (Ferie e festività soppresse).

6.In relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, il dirigente è sottoposto ad   un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 16 (Periodo di prova), non   superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di   quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art.   16 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle   parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità   sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nei citati articoli.   Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in   essere dall’Azienda o Ente deve essere motivato.

7.Il  trattamento  economico  del  dirigente  specializzando  è  riproporzionato  in   relazione al numero di ore settimanali rapportate al dirigente a tempo pieno. Il   dirigente specializzando assunto ai sensi del comma 1 non ha diritto, per il relativo   periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione   specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999.

8.L’incarico attribuibile ai dirigenti del presente articolo è solo di tipo professionale   iniziale. Tale incarico deve essere coerente con il livello di competenze e di   autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività   professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di   studi superato. La retribuzione di risultato è corrisposta in misura proporzionale   alla durata dell’incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.

9.In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il termine di preavviso è fissato in un   giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e,   comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso   superiore all’anno. In caso di dimissioni del dirigente, i termini sono ridotti alla   metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità   derivante dal computo. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza   diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o   per effetto dell’interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica.

10.Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, ai sensi del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

11.Ai dirigenti di cui al presente articolo, fermi restando gli elementi di specificità di cui al presente articolo, per gli istituti non espressamente richiamati si applicano le disposizioni contrattuali previste per i dirigenti dell’area sanità a tempo pieno a rapporto esclusivo in quanto compatibili.

Art. 87

Trattamento economico normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto

1.Al dirigente con rapporto a impegno orario ridotto si applicano, in quanto   compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a impegno   orario pieno, ivi compreso il diritto alla formazione, tenendo conto della ridotta   durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2.Al dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale,   verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 38 ore, può essere richiesta   l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste   ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario   ordinario di lavoro. La misura della massima percentuale di lavoro supplementare   è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a impegno orario ridotto concordata   ed è calcolata con riferimento all’orario mensile, previsto dal contratto individuale   del dirigente e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Nel caso di rapporto   di lavoro a impegno orario ridotto di tipo verticale, con prestazione dell’attività   lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al   numero delle ore annualmente concordate.

3.Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze   organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative   derivanti da concomitanti assenze di personale dirigente non prevedibili ed   improvvise.

4.Nel caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale o misto,   le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo   dell’orario di lavoro giornaliero del corrispondente dirigente a impegno orario   pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo   verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite   massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a   impegno orario pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione   lavorativa.

5.Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla   retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 59 (Retribuzione e sue definizioni),   maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle   risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

6.Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate   come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario   di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata   al 25%.

7.Nel rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale, verticale e misto   è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in conformità a   quanto in generale previsto dall’ art. 31 (Lavoro straordinario).

8.Il dirigente può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per   comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

9.I dirigenti a impegno orario ridotto orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni   di ferie pari a quello dei dirigenti a impegno orario pieno. I dirigenti a impegno   orario ridotto verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività   soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le   ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della   prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le   altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese   le assenze per malattia ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della   Legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile   sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza di   rapporto a impegno orario ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il   periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.Lgs.n.151/2001 e il   congedo per le donne vittime di violenza di cui all’art. 36 (Congedi per le donne   vittime di violenza), anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo   trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o   paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.   L’assenza per matrimonio, le assenze per lutto, il congedo parentale ed i riposi   giornalieri per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli   lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla   durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a impegno   orario ridotto verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e   per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente   lavorati.

10.Il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, con esclusione dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro che rimane riconosciuta in misura intera, è proporzionale alla prestazione lavorativa, con  riferimento  a  tutte  le  competenze  fisse  e  periodiche,  la  retribuzione complessiva  d’incarico,  l’eventuale  retribuzione  individuale  di  anzianità, l’indennità di specificità medico-veterinaria, l’indennità di specificità sanitaria e l’indennità di rischio radiologico, spettanti al dirigente con rapporto a impegno orario pieno appartenente alla stessa posizione anche d’incarico.

11.I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dirigenti a impegno orario ridotto anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

12.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 112 (Trattamento economico – normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

TITOLO VIII

LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Art. 88

Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti

1.In applicazione della legge 120/2007 e s.m.i., degli artt. 4, comma 10 e 15   quinquies, 15 duodecies, 15 quattuordecies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e nel   rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo, ad   eccezione:

-dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 8 del CCNL del 17.10.2008   dell’Area III;

-dei dirigenti assunti ai sensi dell’art. 86 (Assunzioni a tempo determinato ai   sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145);

è  consentito  lo  svolgimento  dell’attività  libero  professionale  all’interno dell’Azienda o Ente, nell’ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall’Azienda o Ente e con le procedure indicate nell’art. 9, comma 5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).

2.L’Azienda o Ente devono intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti   disposizioni legislative nazionali e dalle direttive regionali per consentire ai   dirigenti l’esercizio della libera professione intramuraria.

3.Le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria sono   disciplinate dalle Aziende o Enti con lo stesso atto di cui al comma 1 nel rispetto   dei criteri generali del presente contratto, delle vigenti disposizioni legislative   nazionali e dalle direttive regionali, e tenuto conto del fatto che l’esercizio   dell’attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità   e le attività istituzionali dell’Azienda o Ente e che lo svolgimento deve essere   organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di   istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. Per l’attività di ricovero la   valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

4.Per attività libero professionale intramuraria del personale medico e sanitario si   intende l’attività che detto personale individualmente o in équipe, esercita fuori   dell’ orario di lavoro e delle attività previste dall’impegno di servizio in regime   ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio,   di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che   territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. Le tipologie di libera professione intramuraria sono individuate nel successivo articolo 89 (Tipologie di attività libero professionali intramuraria).

5.A tal fine, l’Azienda o Ente negoziano in sede di definizione annuale di budget,   con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, nel rispetto dei tempi   concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati   in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria.   Tali volumi svolti dai dirigenti, anche di unità operative complesse, in rapporto   esclusivo, non possono in alcun caso superare i volumi di attività istituzionale e il   loro esercizio è modulato in conformità alle linee di indirizzo regionale di cui   all’art. 7, comma 1, lett. d) (Confronto regionale), prevedendo appositi organismi   paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di   quanto concordemente pattuito.

6.Sul mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali   in materia di espletamento di attività libero professionale si rinvia all’art. 49,   comma 10, punto 1, lett. c) (Codice disciplinare) e al sistema sanzionatorio previsto   dalla legislazione nazionale vigente.

7.Le regioni, come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. d) (Confronto regionale),   possono emanare linee generali di indirizzo sui criteri generali per l’inserimento,   nell’atto aziendale di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del DPCM del 27/3/2000 e nei   regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che   l’esercizio della libera professione sia modulato  in conformità  alle vigenti   disposizioni di legge in materia.

8.Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'articolo  114  (Attività  libero-   professionale intramuraria dei dirigenti) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 89

Tipologie di attività libero professionale intramuraria

1.L’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori dell’impegno di   servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

a)libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell’utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell’art. 88, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti);

b)attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell’art. 88, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in èquipe all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da  parte  dell’utente,  singolo  o  associato  anche  attraverso  forme  di rappresentanza, all’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;

c)partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

d)partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da   terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’Azienda o Ente anche al fine   di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti   dall’azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati.

2.Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1   anche le prestazioni di cui all’art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti)   richieste,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  ad  integrazione  dell’attività   istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:

-ridurre le liste di attesa;

-acquisire  prestazioni  aggiuntive  in  presenza  di  carenza  di  organico  ed   impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso   dei requisiti di legge nelle more dell’espletamento delle procedure per la   copertura dei posti vacanti;

in accordo con le equipe interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell’art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale).

3.La misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni è   pari a 80 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del   bilancio dell’Azienda ed Ente, tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla   base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui al   comma 4.

4.Nell’applicazione del comma 3, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente   l’invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo   degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente, prendendo a   riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l’anno 2021 - detratti   eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute   nella predetta annualità. Tale limite può essere integrato con l’eventuale quota di   cui all’art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto   della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.

5.Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano   le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite   di cui al comma 4.

6.Qualora tra le prestazioni di cui al comma 2 rientrino i servizi di guardia notturna,   l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi   previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno   la disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre necessario che:

a)sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’Azienda o Ente per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;

b)siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita   la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;

c)sia definito un tetto massimo delle guardie notturne effettuate al di fuori dell’orario  di  lavoro  non  superiore  al  12%  delle  guardie  notturne complessivamente svolte in Azienda o Ente nell’anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;

d)la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in 640 euro lordi, il cui onere è a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

7.La presente disciplina è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto   stabilito nelle linee di indirizzo regionale.

8.L’attività libero professionale è prestata con le modalità indicate nell’art. 5, comma   4 del DPCM 27.3.2000. L’autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di   esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del   lavoro o medico competente nell’ambito delle attività previste dal D. Lgs.   n.81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità   in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all’art. 118 del   CCNL19.12.2019  (Attività  professionale  dei  dirigenti  dei  dipartimenti  di   prevenzione).

9.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 115 (Tipologie di attività libero   professionale intramuraria) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 90

Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi

1.I criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al   personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall’azienda con apposita disciplina adottata con le procedure dell’art. 88, comma 1, (Attività libero   professionale intramuraria dei dirigenti).

2.Nella fissazione delle tariffe le Aziende o Enti terranno conto, oltre che delle   disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l’art. 1, comma 4, lett. c) della legge   120/2007, dei seguenti criteri generali:

a)relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;

b)relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), b) e c) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), la tariffa forfettaria è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall’art. 28, commi 1 e segg. della legge n. 488/1999;

c)le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono,  pertanto,  evidenziare  le  voci  relative  ai  compensi  del  libero professionista, dell’équipe, del personale di supporto diretto e indiretto, i costi – pro quota – anche forfetariamente stabiliti - per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonché gli altri costi evidenziati dalla Aziende o Enti ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c) della legge 120/2007;

d)le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino  alla  spesa  sanitaria  per  le  corrispondenti  prestazioni. L’amministrazione può concordare con i dirigenti interessati tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.Lgs. n.124/1998.

e)Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell’art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

f)Nell’attività libero professionale di équipe di cui all’art. 89, comma 1, lettere b),  c)  e  d)  (Tipologie  di  attività  libero  professionale  intramuraria)  la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene – da parte delle Aziende o Enti – su indicazione dell’équipe stessa.

g)Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all’art. 89, comma 1 lettera a) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle Aziende o Enti di concerto con i dirigenti interessati, con la finalità di garantire un livello equilibrato delle tariffe che si riferiscono a prestazioni analoghe. Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente

h)Per le attività di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 89 (Tipologie di attività   libero professionale intramuraria), svolte in équipe, la tariffa è definita dalle Aziende o Enti, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e d’intesa con i medesimi.

i)un’ulteriore quota della tariffa da attribuire ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) così come previsto dall’art. 5, comma 2, e) del DPCM del 27/3/2000. Dalla ripartizione del fondo previsto dalla disposizione normativa da ultimo citata, non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.

3.Nella contrattazione integrativa dovranno essere definiti, ai sensi dell’art. 9, comma   5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) gli incentivi   economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale,   tecnico e amministrativo, a valere sulle risorse derivanti dalle tariffe, che con la   propria  attività  rende  possibile l’organizzazione per l’esercizio della libera   professione intramuraria.

4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 116 (Criteri generali per la   formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) del CCNL del 19   dicembre 2019.

Art. 91

Altre attività a pagamento

1.L'attività di consulenza dei dirigenti per lo svolgimento di compiti inerenti i fini   istituzionali,  all'interno  dell'Azienda  o  Ente  costituisce  particolare  incarico   dirigenziale ai sensi dell'art. 22, comma 1, par. II lett. c) (Tipologie d’incarico).

2.Qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’Azienda o Ente da soggetti terzi, essa   costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le   ipotesi di cui all’art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale   intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio. Essa viene attuata   nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

a)In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

-i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

-il compenso e le modalità di svolgimento.

b)Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza   scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che   attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali   del Servizio sanitario nazionale e disciplini:

-la durata della convenzione;

-la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;

-i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

-l'entità del compenso;

-  motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

3.Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente   di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale   prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.

4.L’atto indicato nell’art. 88, comma 1 (Attività libero professionale intramuraria dei   dirigenti) disciplina, inoltre, i casi in cui l’assistito può chiedere all’Azienda o Ente   che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo   domicilio, fuori dell’orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni   assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni   stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il dirigente prescelto con riferimento   all’attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe   nell’ambito dell’Azienda o Ente.

5.L’atto aziendale di cui all’art. 88, comma 1, (Attività libero professionale   intramuraria dei dirigenti) disciplina i casi in cui le attività professionali sono   richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in   strutture di altra Azienda o Ente del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura   sanitaria non accreditata, e sono disciplinate da convenzione. Le predette attività   sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall’Azienda o Ente con le modalità stabilite dalla convenzione. L’Azienda o Ente   con l’atto richiamato disciplina in conformità al presente contratto: il limite   massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività   svolte; l’entità del compenso dovuto al dirigente e/o all’équipe che ha effettuato la   prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della   tariffa spettante all’azienda stabilita in conformità alle disposizioni legislative   vigenti, ivi incluso l’art.1, comma 4, lett. c) della legge 120/2007 .

6.L’atto  aziendale  di cui  all’art.  88,  comma  1  (Attività  libero  professionale   intramuraria dei dirigenti), disciplina, infine, l’attività professionale, richiesta a   pagamento da terzi all’Azienda o Ente e svolta, fuori dall’orario di lavoro, sia   all’interno che all’esterno delle strutture aziendali. Tale attività può, a richiesta del   dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e   sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo   prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate nel Fondo di cui all’art. 74  (Fondo  per  la  retribuzione  di  risultato),  depurate  degli  oneri  a  carico dell’Azienda, in conformità al presente contratto.

7.Per le prestazioni per le attività svolte, per conto dell’azienda in regime libero   professionale di cui al comma 6, l’atto aziendale in conformità di quanto previsto dal presente articolo e alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l’art.1, comma 4, lett. c) della legge 120/2007, stabilisce:

a)i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;

b)l’entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;

c)le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese;

d)La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di   laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le   prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell’art. 15   quinquies, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

e)L’attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 117 (Altre attività a pagamento) del CCNL del 19 dicembre 2019.

 

TITOLO IX

LAVORO A DISTANZA

Capo I

Lavoro agile

Art. 92

Definizione e principi generali

1.Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione  della  prestazione  lavorativa  per  processi  e  attività  di  lavoro, previamente individuati dalle Aziende o Enti, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

2.Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro in parte all’interno dei locali dell’Azienda o Ente e giornate di lavoro all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai dirigenti e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il dirigente concorda con l’Azienda o Ente i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dirigente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del dirigente nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine, l’Azienda o Ente consegna al dirigente una specifica informativa in materia.

3.Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dirigente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei dirigenti che svolgono le medesime attribuzioni esclusivamente all’interno dell’Azienda o Ente, con le precisazioni di cui al presente Titolo.

4.L’Azienda o Ente garantisce al dirigente in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alla retribuzione di risultato e alle iniziative formative previste per tutti i dirigenti che prestano attività lavorativa in presenza.

Art. 93

Accesso al lavoro agile

1.L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti   i dirigenti, anche a rapporto non esclusivo – siano essi con rapporto di lavoro a   tempo pieno o a impegno orario ridotto e indipendentemente dal fatto che siano   stati  assunti  con  contratto  a  tempo  indeterminato  o  determinato  –  con  le   precisazioni di cui al presente Titolo.

2.Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 3, lett. i) (Confronto aziendale),   l’Azienda o Ente individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile,   fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo   di strumentazioni o documentazioni non remotizzabili. Sono comunque escluse le   attività ispettive, di polizia giudiziaria ovvero le attività che per l’erogazione della   prestazione necessitano della presenza fisica del dirigente.

3.L’Azienda o Ente nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze   di benessere e flessibilità dei dirigenti con gli obiettivi di miglioramento del   servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte   salve queste ultime, e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative   tempo per tempo vigenti nonché l'obbligo da parte dei dirigenti di garantire,   nell’esercizio della loro attività lavorativa, gli stessi livelli prestazionali previsti per   l’attività in presenza.

Art. 94

Accordo individuale

1.L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’Azienda e Ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal dirigente che di norma vengono forniti dall’Azienda o Ente. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

a)durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;

b)modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale   di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede   e di quelle da svolgere a distanza;

c)modalità di recesso, che deve avvenire con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge n. 81/2017;

d)ipotesi di giustificato motivo di recesso;

e)indicazione della fascia di cui all’art. 95 comma 1, lett. a) (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione);

f)i tempi di riposo del dirigente che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il dirigente in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dirigente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

g)le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal dirigente all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;

h)l’impegno del dirigente a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione.

2.In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Art. 95

Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

1.La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce   temporali:

a)fascia  di  contattabilità  -  nella  quale  il  dirigente  è  contattabile  sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;

b)fascia di inoperabilità - nella quale il dirigente non può erogare alcuna   prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo   consecutivo di cui all’art. 27 comma 13 (Orario di Lavoro) a cui il lavoratore è   tenuto nonchè il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del   giorno successivo.

Nei casi a) e b) sono fatti comunque salvi i casi di eventuali situazioni di emergenza che richiedano il richiamo in servizio del dirigente, al quale viene successivamente garantito, nel caso di mancata fruizione del periodo di 11 ore di riposo, adeguate misure di protezione ai sensi dell’art. 27, comma 17 (Orario di lavoro dei dirigenti).

2.Nella fascia di contattabilità, il dirigente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi   presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle   norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per motivi personali o   familiari di cui all’art. 34 (Assenze retribuiti per motivi personali o familiari), i   permessi sindacali di cui ai CCNQ vigenti nel tempo, i permessi per assemblea di   cui all’art. 12 (Diritto di assemblea) e i permessi di cui all’art. 33 della legge   n.104/1992. Il dirigente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi,   è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.

3.Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è   possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in   condizioni di rischio.

4.In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso   di  cattivo  funzionamento  dei  sistemi  informatici,  qualora  lo  svolgimento   dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il   dirigente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio responsabile. Questi,   qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile   o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dirigente a lavorare in   presenza: in tal caso il dirigente è tenuto a completare la propria prestazione   lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

5.Per sopravvenute esigenze di servizio il dirigente in lavoro agile può essere   richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la   ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non   comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

6.Il dirigente ha diritto alla disconnessione con le precisazioni di cui al comma 1,   ultimo periodo. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. b),   negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non   sono richiesti contatti con i colleghi o con il responsabile per lo svolgimento della   prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai   messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Azienda o Ente.

Art. 96

Formazione nel lavoro agile

1.Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro   agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il dirigente che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.

2.La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di formare il personale dirigenziale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino  il  lavoro  in  autonomia,  l’empowerment,  la collaborazione, la condivisione delle informazioni e la salute e sicurezza sul lavoro.

 

Capo II

Altre forme di lavoro a distanza

Art. 97

Lavoro da remoto

1.Il lavoro da remoto è prestato, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso  una  modificazione  del  luogo  di  adempimento  della  prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dall’Unità Operativa/Servizio al quale il dirigente è assegnato.

2.Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’Azienda o Ente - può essere svolto:

a)al domicilio del dirigente;

b) in altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri

3.Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il dirigente è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso l’Unità Operativa/Servizio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso l’Unità Operativa/Servizio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

4.Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 3, lett. i) (Confronto aziendale), le Aziende o Enti possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del dirigente e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso l’Unità Operativa/Servizio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse Aziende o Enti, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili  controlli  automatizzati  sul  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 27 (Orario di lavoro dei dirigenti).

5.L’Azienda o Ente concorda con il dirigente il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro effettuato presso il domicilio del dirigente, concorda con lo stesso tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.

6.Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile all’art. 94 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, 95, commi 4 e 5 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione) e art. 96 (Formazione nel lavoro agile).

 

ALLEGATI

Allegato 1

Servizio di guardia

1.In riferimento all’art. 29, e in coerenza con eventuali criteri generali da emanarsi a   cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. l) relativi ai criteri   generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, le   parti si danno atto che il servizio di guardia in generale va organizzato per unità   operativa:

-nei servizi di pronto soccorso;

-in tutte le strutture ove esistano terapie intensive (Anestesia e Rianimazione, Utic,  Terapia  Intensiva  Neonatale,  ecc.)  e  semi–intensive  (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche, ecc.);

-ove esista una unità ictus di II livello;

-attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello,

-nell’area ostetrico –ginecologica, con attività di ostetricia;

-Eventuali altre unità operative e/o servizi a supporto.

In tutte le altre ipotesi la guardia può essere organizzata in forma dipartimentale, per discipline omogenee con affinità clinica o aree ritenute tali dai PSSR vigenti. In ogni caso deve essere organizzata per reparti o servizi logisticamente vicini presenti nello stesso presidio e con un numero di posti letto adeguato.

2.In generale nella valutazione delle specialità e dei posti letto che possono essere   aggregati in guardie dipartimentali, le Direzioni dovranno tener conto delle   oggettive difficoltà logistico organizzative, che emergeranno a livello aziendale e   dovrà essere organizzata in funzione dell’intensità di cura, specialità interessate e   aggregazioni funzionali di attività.

 

Tabella A

Coefficienti percentuali per il riparto tra le regioni delle risorse previste da alcune disposizioni di legge

Coefficienti da applicare alle risorse disponibili di anno in anno a partire dagli anni indicati ( 1)

REGIONI Risorse di cui all'art. 1, comma 435 della legge n.

205/2017(2)

Risorse di cui all'art. 1, comma 435-bis della legge

n. 205/2017(3)

Risorse di cui all'art. 1, comma 527 della legge n.

145/2018(4)

Risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge n.

234/2021(5)

Dall'anno 2023 Dall'anno 2023 Dall'anno 2023 Dall'anno 2022
ABRUZZO 2,451% 2,332% 2,204% 2,451%
BASILICATA 0,987% 0,973% 0,585% 0,987%
CALABRIA 3,350% 3,244% 1,256% 3,350%
CAMPANIA 8,468% 8,244% 1,145% 8,468%
EMILIA ROMAGNA 8,372% 8,444% 13,133% 8,372%
FRIULI VENEZIA GIULIA 2,330% 2,329% 2,504% 2,330%
LAZIO 8,265% 8,359% 3,847% 8,265%
LIGURIA 2,983% 2,994% 2,692% 2,983%
LOMBARDIA 13,896% 13,762% 18,983% 13,896%
MARCHE 2,757% 2,899% 2,255% 2,757%
MOLISE 0,458% 0,448% 0,351% 0,458%
PIEMONTE 7,647% 7,455% 8,154% 7,647%
PUGLIA 6,071% 6,096% 4,418% 6,071%
SARDEGNA 3,582% 4,176% 1,503% 3,582%
SICILIA 8,686% 8,764% 2,865% 8,686%
TOSCANA 7,165% 7,072% 7,252% 7,165%
UMBRIA 1,800% 1,749% 2,051% 1,800%
VALLE D'AOSTA 0,284% 0,285% 0,202% 0,284%
VENETO 7,167% 7,070% 19,966% 7,167%

 

(1) Le risorse indicate nelle norme di legge sono al lordo degli oneri riflessi nella misura del 37%. Le risorse ripartite a livello regionale ed aziendale coprono, pertanto, sia la quota che confluisce nei Fondi sia gli oneri riflessi a carico dell'Azienda, questi ultimi di norma non computati all'interno dei Fondi.

(2) Percentuali calcolate sulla base del monte salari medici, veterinari, odontoiatri e sanitari per regione da c.a. RGS

(3) Percentuali calcolate sulla base monte salari personale area Sanità per regione da c.a. RGS 2021

(4) Percentuali calcolate sulla base del numero dei certificati emessi dai dirigenti medici dipendenti del SSN nel periodo 2014-2018

(5) Percentuali calcolate sulla base del monte salari medici, veterinari, odontoiatri e sanitari per regione da c.a. RGS 2021

 

Dichiarazioni congiunte

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti precisano che nel caso di mobilità le ferie maturate dal dipendente presso l’Azienda o Ente di provenienza, vengono conservate e sono fruite presso la nuova Azienda o Ente.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le  parti  precisano,  con  riferimento  all’art.  30,  comma  6  (Servizio  di  pronta disponibilità), che il numero complessivo di 10 servizi di pronta disponibilità mensile devono riferirsi sia ai servizi di pronta disponibilità prestata in giornata festiva che feriale.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, con riferimento all’art. 56 (Patrocinio legale), precisano che rientrano i casi di richieste dirette di risarcimento danni correlate ad attività ispettive e/o di controllo ufficiale svolte dai dirigenti veterinari in applicazione della normativa europea e nazionale in quanto rientranti nell’espletamento del servizio e nell’adempimento dei propri compiti di ufficio.

Dichiarazione congiunta n. 4

Al fine di creare un ambiente di lavoro inclusivo, eliminare situazioni di asimmetria e rispettare le differenze di genere, le parti auspicano l’adozione da parte delle Aziende ed Enti delle principali raccomandazioni allo stato disponibili in tema di linguaggio inclusivo nella redazione di tutti gli atti di competenza. Le parti concordano altresì sull’importanza di utilizzare un linguaggio adatto a rappresentare le diversità di genere al fine di garantire i principi antidiscriminatori per un equo sviluppo e valorizzazione del personale dirigente.

Dichiarazione congiunta n. 5

Le parti esprimono il comune avviso sulla necessità che le aziende approntino tutte le misure necessarie, anche in tema di patrocinio e assistenza legale, per tutelare i dirigenti che hanno subito aggressioni.


Area/Comparto
  • Area Sanità


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