ACCORDO D’INTEGRAZIONE DELL’ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE – COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

In data 16 novembre 2023 alle ore 15:30 ha avuto luogo l'incontro tra l’A.Ra.N. e  le Organizzazioni  e Confederazioni  rappresentative nel comparto Funzioni Centrali nel triennio 2022 - 2024.

Al  termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l’allegato  Accordo d’integrazione dell’ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Centrali.

Per l’A.Ra.N.: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo...Firmato...

Per le:

Organizzazioni Sindacali  Confederazioni Sindacali
FP CGIL Firmato CGIL Firmato
CISL FP Firmato CISL Firmato
UIL PA Firmato UIL Firmato
CONFSAL UNSA Firmato CONFSAL Firmato
USB PI Firmato USB Firmato
FLP Firmato CGS Firmato
CONFINTESA FP Firmato CONFINTESA Firmato

 

ACCORDO D’INTEGRAZIONE DELL’ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

PREMESSA

Premesso che, in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 42 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

considerato che l’art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto Accordo quadro prevede che mediante appositi accordi di comparto è possibile, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, apportare all’Accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al comma 3 del medesimo articolo;

il presente Accordo dà attuazione alla previsione del citato art. 2.

Art.1

Ambiti di costituzione delle RSU

Le  RSU  sono  costituite,  nell’ambito  di  ciascuna  amministrazione,  presso  le articolazioni  organizzative  in  atto  individuate  come  sedi  di  contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

a. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

b. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 unità ed aventi sede unica, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

c. per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni individuate a seguito delle apposite procedure di mappatura come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro.

Art. 2

Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti delle RSU, con riferimento agli ambiti di costituzione   delle rappresentanze unitarie di cui al precedente art. 1 (Ambiti di costituzione   delle RSU), è pari a:

  • 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
  • 3 unità nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 16 a 50;
  • 5 componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
  • 7 componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 101 a 200;

2. Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 7 componenti   per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o   frazione di 300;

3. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 37 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Art. 3

Dipendenti operanti presso sedi estere

1. I dipendenti del comparto Funzioni Centrali che operano presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI di cui all’art. 14 dell’ACNQ del 12.4.2022 partecipano alle votazioni per la RSU dell’unità di riferimento presso la Direzione generale della rispettiva amministrazione. A tal fine è costituito apposito seggio presso l’Ufficio Consolare del Paese in cui insiste la sede di lavoro, che comunica l’esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento appena terminate le operazioni di scrutinio.

Art. 4

Clausola di salvaguardia

Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

Art. 5

Disapplicazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono abrogati i seguenti accordi:

a) Comparto Ministeri - Integrazione dell’Accordo quadro stipulato in data 7 agosto   1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei   comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo   Regolamento elettorale del 3 novembre 1998;

b) Comparto EPNE - Accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del   7/8/98 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 3 novembre 1998.


Area/Comparto
  • Comparto Funzioni centrali
  • Contratto quadro
  • Relazioni Sindacali
  • RSU


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