Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I ricorrenti, dirigenti medici in servizio presso una ASL, chiedevano che la differenza tra l’ammontare del fondo inizialmente stabilito dalla ASL – per la vigenza del CCNL 2002/2005 – e poi successivamente rideterminato dal Commissario nel 2009, dovesse valere per il periodo 2006-2010 e dovesse essere imputata alla remunerazione della parte variabile della retribuzione di posizione. La Corte respinge la richiesta e chiarisce: “nessun automatismo è ravvisabile nella erogazione del trattamento economico accessorio, poiché la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo (cfr Cass. n. 11084 di 2007; Cass. n. 23696 del 2008; Cass. n. 29671 del 2008; Cass. n. 9807 - del 2012 e n. 24396 del 2014); dalle norme contrattuali disciplinanti il finanziamento della voce di trattamento accessorio per cui è causa non discende alcuno specifico diritto direttamente azionabile dal dirigente, poiché si è in presenza di norme di contabilità la cui violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente, penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente; di conseguenza, gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, dell'entità dei Fondi, lungi dall'integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori, si sostanziano in atti di macro-organizzazione riferibili ad adempimenti contabili rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche (Cass. n. 6956 del 2014)”.