Tutte le assenze dovute a patologie gravi non rientrano nella decurtazione retributiva?
Quali sono le terapie salvavita a cui deve essere legata la grave patologia per escludere i relativi giorni di assenza dal computo della malattia al fine di evitare la trattenuta dell’art. 71, comma 1, della L. 133/2008?
Si fa presente che la decurtazione retributiva o meno per la malattia dovuta a stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, a parere di questa Agenzia, l’art.71, comma 1, della L. 133/2008 prevede espressamente che “fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore” la decurtazione retributiva non si debba operare per “le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”. In questo ambito, dunque, alla luce di quanto previsto anche dall’ art.17, comma 9, del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle terapie, purchè anch’essi certificati secondo la normativa vigente.
Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola.
Per quanto riguarda il secondo quesito non esiste, allo stato, una elencazione di terapie salvavita considerato il progresso continuo della ricerca medico- farmacologica.