Il comune A stipula, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, una convenzione per l’utilizzo a tempo parziale di un proprio dipendente, titolare di posizione organizzativa e con una retribuzione di posizione di € 6000,00, presso il comune B.
L’articolazione dell’orario di lavoro prevede 18 ore presso il comune A e 18 presso il comune B.
Al dipendente si vuole attribuire la titolarità di posizione organizzativa anche presso il comune B, con il riconoscimento di una retribuzione di posizione pari € 8000, 00.
Il comune A intende riproporzionare la retribuzione di posizione in godimento del dipendente presso lo stesso, a fronte della prevista riduzione a 18 ore dell’orario di lavoro.
In relazione a tale fattispecie si chiede:
a) è possibile ridurre, in sede di riproporzionamento ad un orario di lavoro di 18 ore, la retribuzione di posizione che il dipendente godeva presso il comune A ad € 2500, 00, al disotto del minimo contrattuale di € 5164, 56? Il minimo non deve essere in ogni caso pari ad € 5164,56?
b) come opera la regola del riproporzionamento? Ad un dimezzamento dell’orario di lavoro corrisponde il dimezzamento dell’ammontare della retribuzione di posizione?
c) come deve essere interpretata le dizione “il relativo importo annuale ….è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporziona mento”.?