Come va calcolata l’anticipazione del trattamento di trasferta spettante al dipendente? Può lo stesso dipendente rifiutare la prestazione comandata nel caso in cui, per ragioni organizzative dell’amministrazione, si è nella impossibilità di corrispondere tale anticipazione?
R. Sulla base di quanto disposto dall’art. 30, comma 8, del CCNL del 16.05.2001, al dipendente inviato in trasferta secondo le modalità e i tempi di durata previsti (OPPURE secondo la disciplina contenuta) nel citato articolo, spetta una anticipazione non inferiore al 75% dell’importo presumibilmente necessario per l’espletamento delle trasferta stessa.
Peraltro, si ritiene che il dipendente non possa rifiutare, senza motivata e circostanziata giustificazione, la prestazione lavorativa comandata dall’amministrazione.