In via preliminare si osserva che l’art. 50 del d. lgs n. 151 del 2001 eleva da tre a sei anni di vita del bambino il limite entro il quale i genitori adottivi possono fruire senza limiti temporali del congedo per la malattia del figlio.
Tuttavia, tale previsione non ha effetti sulle clausole contrattuali. Infatti, il citato decreto legislativo n. 151 del 2001 non prevede alcuna remunerazione per tali congedi, indipendentemente dal fatto che i genitori siano naturali o adottivi.
Il CCNL integrativo del 16 maggio 2001, invece, all’ art. 10, comma 2, lett. d) introduce, in aggiunta alla suindicata tutela legislativa, uno specifico beneficio economico fruibile esclusivamente fino al compimento dei tre anni di vita del bambino. In tale ambito, quindi, per ciascun anno, i primi trenta giorni del congedo in oggetto, cumulativamente tra i due genitori, sono retribuiti.
La disposizione contrattuale non lascia dubbi circa l’applicabilità della stessa “sino al compimento del terzo anno di vita del bambino”. Pertanto, anche in caso di adozione, il beneficio non può essere esteso oltre tale limite temporale.