Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Sezione Regionale per l’Emilia Romagna (conforme la Sezione Regionale Giurisdizionale per la Puglia) evidenzia che le Sezioni riunite della Corte, con la recentissima sentenza n. 1, del 22 gennaio 2025, hanno affermato: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.
Pagina aggiornata il 29/04/2025