Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con la presente sentenza (e con la successiva sentenza C-619/16 emanata nello stesso giorno sul medesimo argomento) la Corte di giustizia dichiara che il diritto dell’Unione osta a che un lavoratore perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuiti cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione nonché, il proprio diritto ad una indennità finanziaria per tali ferie non godute, per il solo fatto di non aver chiesto le ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, tali diritti possono estinguersi solo se il lavoratore è stato effettivamente posto in grado, con una informazione adeguata da parte del datore di lavoro, di poter effettivamente usufruire delle ferie in tempo utile, circostanza che il datore deve provare. Il datore di lavoro ha quindi l’onere della prova riguardo al fatto di avere adeguatamente informato il lavoratore ma, a fronte di ciò, il lavoratore non ha il diritto di astenersi deliberatamente dall’usufruire delle proprie ferie annuali al fine di incrementare la propria retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in tali casi, il diritto dell’Unione non osta alla perdita del diritto di usufruire delle ferie né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla perdita della indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute. Tali principi sono validi sia per il lavoro pubblico che per quello privato.