CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
Il giorno 13 aprile 2006 alle ore 09.15, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna _firmato___
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali | Confederazioni | ||
CGIL FP | firmato | CGIL | firmato |
CISL FPS | firmato | CISL | firmato |
UIL PA | firmato | UIL | firmato |
CONFSAL/ UNSA | firmato | CONFSAL | firmato |
FLP | firmato | USAE | non firmato |
RDB/PI | non firmato | RDB – CUB | non firmato |
SNAPRECOM | firmato | CONFINTESA | firmato |
FEDERAZIONE INTESA* | non firmato |
*ammessa con riserva
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4 - Fondo unico per la Presidenza
Art. 5 - Indennità di Presidenza
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 76, comma 4, del CCNL del 17 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del citato CCNL del 17 maggio 2004.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 64, comma 4 ed all’art. 67, comma 7 del CCNL del 17 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 78 del CCNL del 17 maggio 2004.
Art. 4 - Fondo unico per la Presidenza
1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico per la Presidenza di cui all’art. 82 del CCNL del 17 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 (corrispondente a € 12,24 per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull’anno 2006.
Art. 5 - Indennità di Presidenza
1. L’indennità di cui all’art. 85 del CCNL del 17 maggio 2004 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 l’indennità di Presidenza è rideterminata nei valori indicati nella medesima tabella C.
1. A decorrere dal 31.12.2005, il valore economico del buono pasto di cui all’art. 97 del CCNL del 17 maggio 2004, è rideterminato in €.7,00.
Tabella A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare |
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità |
Area | Fasce retributive | dal 1 gennaio 2004 | dal 1 febbraio 2005 |
Ispettore gen. r.e. | 61,93 | 86,61 | |
Direttore div. r.e. | 57,56 | 80,50 | |
F7 | 56,50 | 79,01 | |
F6 | 53,24 | 74,45 | |
TERZA | F5 | 49,87 | 69,74 |
F4 | 49,87 | 69,74 | |
F3 | 45,39 | 63,19 | |
F2 | 41,17 | 57,99 | |
F1 | 41,47 | 57,99 | |
F6 | 42,96 | 60,09 | |
F5 | 41,61 | 58,20 | |
SECONDA | F4 | 37,96 | 53,09 |
F3 | 37,96 | 53,09 | |
F2 | 35,71 | 49,94 | |
F1 | 33,95 | 47,48 | |
PRIMA | F2 | 32,15 | 44,96 |
F1 | 32,15 | 44,96 |
Tabella B - Nuova retribuzione tabellare |
Valori in Euro per 12 mensilità |
Aree | Fasce retributive | dal 1 gennaio 2004 | dal 1 febbraio 2005 |
Ispettore gen. r.e. | 27.410,38 | 28.449,70 | |
Direttore div. r.e. | 25.474,93 | 26.440,93 | |
F7 | 26.678,00 | 27.626,12 | |
F6 | 25.138,88 | 26.033,28 | |
TERZA | F5 | 23.548,41 | 24.385,31 |
F4 | 22.070,82 | 22.907,72 | |
F3 | 20.090,84 | 20.853,67 | |
F2 | 19.035,00 | 19.730,92 | |
F1 | 18.352,76 | 19.048,68 | |
F6 | 19.015,52 | 19.736,60 | |
F5 | 18.419,32 | 19.117,92 | |
SECONDA | F4 | 17.862,04 | 18.499,12 |
F3 | 16.801,75 | 17.438,83 | |
F2 | 15.803,74 | 16.403,02 | |
F1 | 15.026,78 | 15.596,54 | |
PRIMA | F2 | 14.759,51 | 15.299,03 |
F1 | 14.229,11 | 14.768,63 |
Tabella C- Incrementi mensili dell'Indennità di Presidenza |
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità |
Aree | Fasce retributive | dal 1 gennaio 2004 | dal 31 dicembre 2005 | Indennità dal 31 dicembre 2005 |
Ispettore gen. r.e. | 6,84 | 10,57 | 434,88 | |
TERZA | Direttore div. r.e. | 6,80 | 10,51 | 432,51 |
F4-7 | 6,71 | 10,37 | 426,62 | |
F3 | 5,92 | 9,15 | 376,46 | |
F2 | 5,51 | 8,52 | 350,51 | |
F1 | 5,51 | 8,52 | 350,51 | |
F3-6 | 4,74 | 7,33 | 301,53 | |
SECONDA | F2 | 4,36 | 6,74 | 277,32 |
F1 | 3,96 | 6,12 | 251,95 | |
PRIMA | F2 | 3,93 | 6,08 | 250,19 |
F1 | 3,93 | 6,08 | 250,19 |
In considerazione della recente istituzione del comparto e della necessità di individuare con precisione le componenti retributive rilevanti ai fini della determinazione dei parametri di riferimento per la definizione degli incrementi contrattuali, le parti danno atto della necessità che per il prossimo biennio economico venga istituito uno specifico tavolo tecnico presso l’ARAN al fine di effettuare opportune ed approfondite verifiche al riguardo, che dovranno concludersi prima dell’avvio del negoziato.
Le parti ribadiscono la necessità di esaminare, nel prossimo quadriennio 2006–2009, le problematiche relative alla decurtazione dell’indennità di Presidenza nei periodi di assenza per malattia inferiore ai quindici giorni.
Le parti, tenuto conto degli effetti dell’art. 6 del presente CCNL, danno atto che le risorse utilizzate nella contrattazione integrativa al fine di incrementare il valore economico del buono pasto si rendono disponibili nell’ambito del fondo per altre finalità.
Nell’ottica della valorizzazione del personale con particolare riguardo al supporto per lo svolgimento delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento svolte dalla Presidenza, le parti, nel prossimo quadriennio 2006-2009, verificheranno la sussistenza delle condizioni per l’eventuale trasferimento di quote di risorse fisse e continuative, aventi carattere di certezza e stabilità, dal Fondo unico di Presidenza all’indennità di Presidenza.