La nuova norma negoziale ha riprodotto la previgente disciplina contrattuale e, pertanto, per la relativa interpretazione, si rinvia ad un orientamento del 24/9/2011 SAN 131 pubblicato sul sito in base al quale la clausola contrattuale in questione consente al dipendente non turnista che ha prestato, in via eccezionale, la propria attività in giorno infrasettimanale festivo, la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Al contrario, il medesimo orientamento stabiliva che al personale c.d. "turnista" che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, ha diritto, esclusivamente, alla specifica indennità prevista dall'art. 86, comma 13, del CCNL comparto sanità 2016-2018, per il personale del comparto che presti servizio in turno in giorno festivo.
Tuttavia, se il lavoratore turnista effettua nei giorni festivi anche infrasettimanali delle ore aggiuntive rispetto alla normale e programmata durata del turno, è consentito il trattamento economico di tali ore aggiuntive come straordinario con le eventuali maggiorazioni relative al festivo, in quanto non sussistono disposizioni contrattuali che vietano l'applicazione della maggiorazione per lo straordinario festivo nei confronti del personale turnista o che prevedano espressamente il divieto di cumulo tra tali maggiorazioni e l'indennità di cui sopra.
09/05/2019