Che cosa si deve intendere con “altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”?
Pare utile precisare che la disposizione dell’ art. 15, comma 7,del CCNL 2006/2009 conferma la vigenza di tutte le norme di leggi che prevedono casi di permesso retribuito - oltre a quelli indicati nel corpo dell’articolo stesso - come, ad esempio, permessi per donatori di sangue, per il diritto allo studio, per volontari nelle attività di protezione civile, per funzioni presso uffici elettorali, per l’ufficio di giudice popolare ed ogni altra norma di legge non espressamente citata.
Tra queste disposizioni di legge rientra l’art 4, L. 53/2000 che stabilisce il diritto del lavoratore a usufruire di tre giorni retribuiti lavorativi all’anno nel caso di documentata grave infermità del coniuge, del convivente o del familiare entro il secondo grado , pure previsti nel citato articolo, così come il diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni con conservazione del posto e senza retribuzione.
I criteri che stabiliscono le condizioni richieste per la concessione del permesso retribuito e del congedo non retribuito sopracitati sono stati definiti con Decreto Interministeriale n. 278 del 21.7.2000 e dalla nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre 2008.



