La pausa di lavoro di almeno 30 minuti deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti?
Si fa presente che il diritto alla pausa che “deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro è superiore alle 7 ore e 12 minuti ” così come prescritto dall’ art. 51, comma 3 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, non generi alcun dubbio sulla sua applicazione.
Oltre alla norma contrattuale in questione, il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, attuativo di importanti direttive comunitarie, all’articolo 8, enuncia il principio irrinunciabile ed inderogabile del beneficio in questione in quanto utile al recupero psico-fisico della persona.
L’interruzione dell’attività lavorativa costituisce un diritto indisponibile per il lavoratore, così come ad esempio il diritto alle ferie o al riposo settimanale, poiché essa assolve alla necessità di sicurezza ed igiene della collettività e non solo del lavoratore stesso.
Per tale motivo non è consentita la rinuncia né in forma espressa né in forma tacita attraverso il non esercizio del diritto che non è disponibile da parte del lavoratore, perciò irrinunciabile.



