Che cosa si intende per “orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni alla settimana”?
L’art. 55 del CCNL 2006/2009 per il personale del comparto scuola esplicita chiaramente le condizioni necessarie per l’applicazione della riduzione di orario settimanale lavorativo a 35 ore.
Occorre altresì far presente che l’art. 53 del medesimo CCNL definisce esattamente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro distinguendole in orario flessibile, orario plurisettimanale e turnazioni; quest’ultime consentono di garantire la copertura massima dell’orario di servizio per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività qualora manchino i puntuali presupposti per l’applicazione dell’art. 55 su menzionato.
Si ritiene utile segnalare che la sottoscrizione di un contratto decentrato integrativo difforme dalle previsioni delle norme contrattuali potrebbe configurare responsabilità erariale.



