23/12/2010

SCU9_Orientamenti applicativi

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Che cosa si intende per “orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni alla settimana”?

L’art. 55 del CCNL 2006/2009 per il personale del comparto scuola esplicita chiaramente le condizioni necessarie per l’applicazione della riduzione di orario settimanale lavorativo a 35 ore.

Occorre altresì far presente che l’art. 53 del medesimo CCNL definisce esattamente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro distinguendole in orario flessibile, orario plurisettimanale e turnazioni; quest’ultime  consentono di  garantire la copertura massima dell’orario di servizio per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività qualora manchino i puntuali presupposti per l’applicazione dell’art. 55 su menzionato.

Si ritiene utile segnalare che la sottoscrizione di un contratto decentrato integrativo difforme dalle previsioni delle norme contrattuali potrebbe configurare responsabilità erariale.

 
Direzione contrattazione 2

Tel: 06.32.483.327
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Direttore: Dott.ssa Olimpia Marcellini

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