Al riguardo, si fa presente che dal punto di vista meramente contrattuale, questa Agenzia non ritiene che il periodo di vestizione/svestizione possa essere considerato alla stregua dell' attività di servizio da computare nell' orario di lavoro e, quindi, nella retribuzione.
Si rileva, a tale proposito, che la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22 luglio 2008, n. 20179 ha affermato che, il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale può essere valutato, ai fini della retribuzione, solo se ciò è previsto dalla disciplina contrattuale specifica.
Poiché nell' ambito delle norme del CCNL del comparto Sanità manca un' espressa indicazione contrattuale in tale senso, si ritiene, concordemente con quanto stabilito dalla Cassazione, che l'attività di vestizione/svestizione debba far parte degli atti propedeutici allo svolgimento dell' attività lavorativa e, come tale, non possa essere ricompresa nell'orario di lavoro.
Da quanto sopra si evince che il tempo impiegato per le suddette operazioni non può essere considerato ai fini della retribuibilità.
In tale contesto, acquista rilevanza, invece, la sfera giuridica prevista dalla normativa generale in materia di orario di lavoro - d.lgs. n. 66 del 2003 - che all'art. 2, lettera a) definisce l'orario di lavoro come "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed in esercizio delle sue attività o delle sue funzioni".
Nel caso in cui la vestizione deve essere necessariamente effettuata sul luogo di lavoro, potranno essere individuate le opportune soluzioni nell’ambito delle flessibilità orarie prevista in sede aziendale, secondo le esigenze della stessa Azienda.



