L’attribuzione di nuovi e maggiori incarichi ad un funzionario di ruolo statale comporta il riconoscimento di un “addendum” alle indennità che il medesimo già percepisca ai sensi dell’art. 4, comma 3 del CCNL 21/02/2002, II biennio economico?
Il D. Lgs. n. 165/2001 all’art. 2, comma 3, stabilisce: l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi. Tale prescrizione è ribadita dall’art. 45, comma 1, di detto decreto: il trattamento fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. Lo stesso decreto all’art. 40, comma 3, aggiunge: le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.Ciò premesso, a parere di questa Agenzia, qualsiasi voce della retribuzione, se pur soddisfa l’ art. 4, comma 3, del CCNL in oggetto citato, deve, comunque, essere compresa tra quelle elencate dall’ art. 38 del CCNL 7/10/1996, quadriennio normativo 1994-1997, o tra quelle esplicitamente previste dai successivi CCNL, in ottemperanza ai menzionati articoli del D. Lgs. 165/2001.



