La questione, per la rilevanza rivestita, è stata sottoposta al Tavolo di coordinamento giuridico operante presso questa Agenzia che ritiene che la risposta debba essere negativa sulla base dei seguenti profili:
- l’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro, come disciplinata dal CCNL, ricalca sostanzialmente la precedente regolamentazione pubblicistica della riammissione in servizio; tale istituto comporta la costituzione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro;
- la ricostituzione del rapporto presuppone anche la preventiva valutazione dei requisiti soggettivi dell’interessato (come avveniva nel precedente regime pubblicistico: TAR Lazio, Latina 25.7.1984, n.366);
- tra tali requisiti dovrebbe essere considerato anche quello dell’età massima, che non risulta in alcun modo soppresso come regola generale per gli accessi all’impiego;
- in materia è, comunque, incoerente il richiamo all’art.16 del D.Lgs.n.503/1992, che ha regolamentato la diversa ipotesi della facoltà del dipendente di rimanere in servizio oltre il compimento dei 65 anni di età (da esercitare prima della cessazione del rapporto) e non può estendersi anche al caso di chi è già cessato dal rapporto per superamento di tale limite.



