06/06/2011

RAL406_Orientamenti Applicativi

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Il dipendente dimissionario che fruisce di una pensione di anzianità, può presentare domanda per la ricostituzione del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 26 del CCNL del 14.9.2000) dopo il raggiungimento dei 65 anni?

La questione, per la rilevanza rivestita, è stata sottoposta al Tavolo di coordinamento giuridico operante presso questa Agenzia che ritiene che la risposta debba essere negativa sulla base dei seguenti profili:

  • l’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro, come disciplinata dal CCNL, ricalca sostanzialmente la precedente regolamentazione pubblicistica della riammissione in servizio; tale istituto comporta la costituzione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro;
  • la ricostituzione del rapporto presuppone anche la preventiva valutazione dei requisiti soggettivi dell’interessato (come avveniva nel precedente regime pubblicistico: TAR Lazio, Latina 25.7.1984, n.366);
  • tra tali requisiti dovrebbe essere considerato anche quello dell’età massima, che non risulta in alcun modo soppresso come regola generale per gli accessi all’impiego;
  • in materia è, comunque, incoerente il richiamo all’art.16 del D.Lgs.n.503/1992, che ha regolamentato la diversa ipotesi della facoltà del dipendente di rimanere in servizio oltre il compimento dei 65 anni di età (da esercitare prima della cessazione del rapporto) e non può estendersi anche al caso di chi è già cessato dal rapporto per superamento di tale limite.