06/06/2011

RAL405_Orientamenti Applicativi

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E’ possibile avere qualche chiarimento sulla disciplina applicabile alle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 151/2001?

L’art. 55, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001 stabilisce che “in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.”

Il periodo interessato da tale previsione, ai sensi del richiamato art. 54 del D. Lgs. n.151/2001 è quello che va dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III dello stesse decreto, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il comma 4 del citato art. 55 prevede, inoltre, che “la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Sulla base di tali disposizioni è possibile concludere:

· che le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel primo anno di vita del bambino devono sempre essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro a pena di nullità (l’effetto risolutivo del rapporto si verifica solo in presenza della convalida);

· che in caso di dimissioni convalidate la lavoratrice ha diritto all’indennità sostituiva del preavviso calcolata come se si trattasse di un licenziamento (e, naturalmente, al T.F.R. secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNQ del 29.7.1999 - sono queste le “indennità” previste dalla legge e dal CCNL );

Per ciò che attiene al preavviso, occorre rilevare che, espressamente, l’art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001 esclude che nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi dell’art. 54 dello stesso Decreto Legislativo la lavoratrice o il lavoratore siano tenuti a darlo.