26/05/2011

Orientamenti applicativi_M86

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I casi di revoca dell’aspettativa per il raggiungimento del coniuge o convivente stabile che presti servizio all’estero previsti dall’art. 8, comma 3 del CCNL del 16 maggio 2001 rappresentano un obbligo per l’amministrazione o, in ogni caso, la decisione è demandata alla discrezionalità del dirigente?

Il comma 4 dell’art. 8 del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce che l’aspettativa in questione può essere revocata, con un preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

Da quanto esposto ne deriva che l’effettiva permanenza all’estero rappresenta il presupposto oggettivo indispensabile per la concessione dell’aspettativa in questione e per il mantenimento del beneficio.

Per quanto attiene, invece, all’altra ipotesi di revoca e cioè “le imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio”, la valutazione delle stesse spetta al dirigente che nella sua autonoma responsabilità ha tutti gli elementi per valutare se ricorrono le condizioni previste dal CCNL.

 
Direzione contrattazione 1

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Direzione Contrattazione 1: Dott.ssa Elvira Gentile

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