In ordine all’applicazione dell’istituto della flessibilità dell’orario di lavoro, può un dipendente che non abbia completato l’orario ordinario giornaliero imputare al lavoro straordinario il completamento dell’orario d’obbligo?
La disciplina dell’orario flessibile è regolata dall’ art. 3 dell’Accordo sull’orario di lavoro del 12 gennaio 1996, nel quale viene specificato che possono essere previste, nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero, fasce di flessibilità in entrata o in uscita. Tale istituto, infatti, consiste nella possibilità riconosciuta al lavoratore di poter variare, nell’ambito di un periodo temporale prestabilito, l’inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera. Occorre, però, precisare che a ciascuna anticipazione o posticipazione in entrata deve corrispondere una anticipazione e posticipazione in uscita della medesima entità temporale, al fine di garantire il rispetto del regime orario stabilito per quella giornata lavorativa, a prescindere dal fatto che la stessa sia di sei o di nove ore. Va, inoltre, segnalato che la suindicata norma contrattuale dispone che venga, altresì, individuato l’arco temporale entro il quale tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio. Sulla base di tali considerazioni, sembra utile evidenziare che l’attuazione della flessibilità in esame deve essere attentamente regolata in relazione alle articolazioni orarie giornaliere previste in ogni ufficio e non determina per il lavoratore la possibilità di modificare l’orario di lavoro di ciascun giorno secondo le sue esigenze personali. Pertanto, il dipendente che non abbia completato l’orario giornaliero ordinario non può, per sua scelta, imputare al lavoro straordinario il completamento dell’orario d’obbligo. Quest’ultimo istituto, come precisato all' art. 26 CCNL integrativo 16 maggio 2001, è destinato a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non può essere utilizzato come fattore ordinario di copertura dell’orario di lavoro.



