L’istituto in esame rappresenta una importante flessibilità gestionale in quanto rende possibile adattare l'orario alle effettive e variabili necessità correlate all'attività istituzionale degli uffici, senza aggravi economici a carico del bilancio delle stesse e consente di alternare, nel corso dell’anno, periodi di orario settimanale più lungo rispetto a quello ordinario (36 ore) a periodi con orario settimanale ridotto.
Si precisa, al riguardo, che il CCNL individua alcuni criteri applicativi che sono:
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- definizione di un limite massimo dell’orario di lavoro a 44 ore settimanali;
- possibilità di articolare i periodi di minore o maggiore concentrazione dell’orario di lavoro, rispettivamente, per un massimo di 13 settimane;
- previsione che la programmazione dei periodi di oscillazione in aumento o riduzione dell’orario settimanale di lavoro sia contestuale e avvenga di anno in anno.
Tale tipologia oraria è stata anche confermata dal d.lgs. n. 66 del 2003 e successive modificazioni concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, che è stato emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/104/CE. Tale decreto legislativo ha anche ribadito la competenza della contrattazione collettiva per la definizione degli aspetti collegati alle modalità attuative.



