E’ possibile considerare tempo di lavoro, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo sulle 'Tipologie di orario di lavoro', anche il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro per il personale comandato in missione ?
Il secondo comma dell’ art. 4 dell’Accordo sulle “Tipologie di orario di lavoro” del 12 gennaio 1996 si riferisce soltanto a specifiche situazioni in relazione alle quali il dipendente è tenuto a recarsi in luoghi di lavoro diversi dalla sua sede principale di servizio, ma comunque sempre nell’ambito territoriale della stessa, per motivi connessi all’attività lavorativa.
Diversa è l’ipotesi della trasferta, in quanto, laddove vi siano le condizioni per la corresponsione del relativo trattamento economico secondo le disposizioni previste dall’ art. 30 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, tale ultimo trattamento deve considerarsi, comunque, onnicomprensivo con riferimento a tutti gli aspetti relativi allo spostamento temporaneo del dipendente ad una altra sede di lavoro.
A completamento di tale tematica, va richiamata la specifica disciplina recata in materia dal citato art. 30, il quale prevede, al comma 1, lett. g), una deroga al principio generale che il tempo di viaggio non può essere considerato attività lavorativa. Tale clausola contrattuale consente, infatti, alle Amministrazioni del comparto Ministeri, di individuare con proprio atto formale, previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all’ art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999, le categorie di lavoratori che, in relazione alla tipologia della loro prestazione lavorativa, debbono necessariamente ricorrere, in via ordinaria, all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. Per tali categorie di personale, quindi, il tempo utilizzato per i trasferimenti può essere considerato come attività lavorativa a tutti gli effetti.



