Si fa presente che la vigente normativa contrattuale non specifica se il dirigente medico - in aspettativa senza assegni per il periodo di prova previsto dall’art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 - per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra azienda debba rispettare i termini di preavviso previsti dall’art. 39 – comma 2 – del CCNL 5 dicembre 1996 per la dirigenza Medico-Veterinaria e dall’art. 38 – comma 2 – del medesimo CCNL per la dirigenza SPTA nel caso in cui receda dal contratto individuale di lavoro in essere con l’azienda di originaria appartenenza alla data di scadenza dell’aspettativa.
Al riguardo, si evidenzia che le richiamate clausole contrattuali non hanno previsto in tali casi l’obbligo del preavviso tenuto conto che il dipendente è assente per effetto dell’aspettativa, circostanza che fa venir meno la automatica richiesta di corresponsione della indennità di mancato preavviso prevista dall’art. 39 – comma 4 - del medesimo CCNL 5 dicembre 1996.
Infine, si fa presente che con il CCNL 10 febbraio 2004 la questione viene favorevolmente definita (vedi art. 10 – comma 9 del CCNL 10 febbraio 2004).



