25/05/2011

Orientamenti applicativi_M47

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I permessi per lutto previsti dall’art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995 possono essere cumulati con i permessi di cui all’art. 4 della legge n. 53 del 2000? Per quali finalità possono essere fruiti questi ultimi?

I permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000 sono stati regolati dal successivo decreto interministeriale n. 278 del 2000, che definisce anche la casistica per la quale gli stessi possono essere fruiti e fornisce indicazioni applicative circa la modalità di fruizione dei medesimi.

In particolare, si segnala che la predetta disciplina prevede che “i tre giorni lavorativi” siano unici sia in caso di lutto che in caso di grave malattia.

Al riguardo, il contratto, invece, all’ art. 9,  del CCNL del 16 maggio 2001 contiene una maggiore tutela per il dipendente anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per ogni evento luttuoso. Tali giorni, però, sono computati come “giorni di calendario” e devono essere fruiti continuativamente.

Peraltro, il riferimento della suindicata legge “ai giorni lavorativi” non deve far ritenere che tale normativa sia più favorevole, perché mentre la stessa prevede la possibilità di fruire complessivamente di tre giorni di permesso nell’interno anno solare di riferimento, a prescindere dal numero degli eventi, il CCNL, pur computandoli sulla base dei giorni di calendario, offre la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso che si verifichi nel corso dell’anno solare.

 
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