Per quanto di competenza, si osserva che l'istituto dei permessi retribuiti di cui all'art. 18, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1995 (come sostituito dall’ art. 9, comma 3, lett. a) del CCNL 16 maggio 2001) è previsto in relazione al periodo temporale di riferimento (1 anno) diversamente dalla “maturazione” che è invece corrispondente al servizio prestato. Inoltre la contrattazione collettiva non ha previsto clausole generali di riproporzionamento per sanzioni disciplinari o per fruizione di aspettative senza assegni, mentre, al contrario, tali clausole sono state definite per alcune tipologie di lavoro part-time. Pertanto, in mancanza di espressa previsione, il beneficio contrattuale non dovrebbe essere ridotto. Sull’applicazione di tale istituto, si rinvia alle disposizioni legislative contenute dal D.L. 112 convertito nella legge 133 del 2008.



