ATTI NEGOZIALI

Definisce o modifica i comparti e le aree di contrattazione collettiva.
Regola istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti e aree.
Regola le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.L'ipotesi è l'accordo raggiunto sul quale l'Aran avvia l'iter per l'approvazione, al termine del quale il contratto può essere definitivamente stipulato.
La preintesa è un documento condiviso tra le parti che precede la sigla dell'ipotesi di contratto.
CCNL - Agenzie fiscali CCNL - Aziende CCNL - Enti pubblici non economici CCNL - Ministeri CCNL - Presidenza del Consiglio dei Ministri CCNL - Ricerca CCNL - Università CCNL - Regioni ed autonomie locali CCNL - Sanità CCNL - Scuola CCNL - Enti art. 70 D.Lgs. 165/2001 CCNL - Accademie e Conservatori CCNL - Dirigenza Area I CCNL - Dirigenza Area II CCNL - Dirigenza Area III CCNL - Dirigenza Area IV CCNL - Dirigenza Area V CCNL - Dirigenza  Enti art. 70 D.Lgs. 165/2001 CCNL - Dirigenza area VI CCNL - Dirigenza area VII CCNL - Dirigenza area VIII Comparti ed aree dirigenziali

IL MODELLO NEGOZIALE


L’attività di contrattazione collettiva nazionale dell’Aran consiste nello stipulare e sottoscrivere i contratti di lavoro relativi ai vari comparti, alle diverse aree della dirigenza, nonché agli altri settori espressamente previsti dall’art. 70 del D.Lgs n.165/2001.

L’Aran esercita le funzioni relative alla contrattazione collettiva nazionale sulla base degli atti di indirizzo formulati dai Comitati di settore. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri opera come Comitato di settore tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica. Per le altre pubbliche amministrazioni, è prevista la costituzione di uno specifico Comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva (art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001).

Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all’art. 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti, le funzioni di indirizzo e le altre competenze riguardanti la contrattazione collettiva sono esercitate dall’Organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l’Aran e presieduto dal Ministro per la funzione pubblica.

Gli atti di indirizzo contengono principi ed obiettivi generali dell’azione di governo per la riforma della pubblica amministrazione ed i conseguenti obiettivi fondamentali della specifica disciplina contrattuale di comparto, ivi comprese le disponibilità finanziarie per i contratti da stipulare.

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FASI DELLA CONTRATTAZIONE

La contrattazione collettiva nazionale di lavoro tra Aran e controparti sindacali si svolge attraverso le seguenti fasi:

la legge finanziaria individua le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per le amministrazioni statali, in base alle compatibilità definite nel documento di programmazione economica e finanziaria. Per le restanti amministrazioni pubbliche le risorse finanziarie sono a carico dei rispettivi bilanci, fermo restando i parametri fissati nel documento di programmazione economica e finanziaria;

in previsione di ogni rinnovo contrattuale e nei casi nei quali si richieda, comunque, l’attività negoziale dell’Aran, i Comitati di settore deliberano, preventivamente, gli atti di indirizzo. Quelli relativi alle amministrazioni diverse dallo Stato vengono sottoposti al Governo che ha 10 giorni per valutarne la compatibilità con la politica economica e finanziaria nazionale. Questi atti di indirizzo vengono inviati all’Aran;

l’Aran avvia la trattativa negoziale convocando le confederazioni e le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001;

la trattativa può avere una prima fase conclusiva che si concretizza in una preintesa sul contenuto contrattuale complessivo;

il testo della preintesa é oggetto di consultazione con i lavoratori da parte delle organizzazioni sindacali, mentre l’Aran può effettuare ulteriori verifiche con le amministrazioni rappresentate;

la trattativa si conclude con una ipotesi d’accordo, con la quale le parti formalizzano l’accordo definitivo;

l’Aran, entro 5 giorni, deve acquisire il parere dei Comitati di settore sulla ipotesi di accordo e sugli oneri finanziari, diretti e indiretti, che ne derivano sui bilanci delle amministrazioni interessate;

acquisito il parere favorevole, il giorno successivo l’Aran trasmette alla Corte dei Conti la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’art. 1 bis della L. n. 468/78. La Corte deve esprimersi entro 15 giorni; se la certificazione é positiva, il contratto viene sottoscritto definitivamente e diventa efficace dal momento della sottoscrizione; il testo é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al fine esclusivo di portarlo a conoscenza degli utenti;

se la certificazione é negativa, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, l’Aran assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali o, qualora non lo ritenga possibile, riapre le trattative;

la procedura di certificazione deve, comunque, concludersi entro 40 giorni dall’ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell’Aran, salvo che non ravvisi l’esigenza di riaprire le trattative come si è detto sopra, ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo.

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