| SOMMARIO: | Per consentirne l’immediato utilizzo da parte degli interessati -che normalmente presentano in questo periodo la domanda diretta ad ottenere il rinnovo dei permessi di cui alla legge suindicata-, in attesa delle istruzioni che verranno emanate in materia di permessi ai sensi della legge n. 104/92, si trasmettono, in fac-simile il modello Hand 1 (Genitori di minori) ed Hand 2 (Genitori di maggiorenni/familiari), da riprodurre a cura di codeste Sedi.
Come è intuibile dal contenuto e dalla denominazione il mod. Hand 1 è ora utilizzabile solo per l’assistenza ai figli minori, mentre il mod. Hand 2 comprende oltre ai familiari (come il precedente mod Hand 2), anche i figli maggiorenni.
Si sottolinea che per il mod. Hand 2, in analogia a quanto previsto per la domanda diretta ad ottenere il congedo straordinario di 2 anni retribuito, in relazione a non infrequenti difficoltà di valutazione, da parte dei datori di lavoro, delle condizioni di fruibilità dei permessi, allo scopo di assicurare omogeneità di comportamenti, è previsto il timbro di ricezione e la firma da apporre, da parte della competente Sede INPS, sul modulo di domanda presentato dal richiedente, timbro e firma la cui mancanza non autorizza la erogazione della prestazione a carico INPS.
Tale adempimento consente all’INPS la immediata verifica della sussistenza dei requisiti previsti per ottenere i 3 giorni di permesso di che trattasi onde evitare il recupero di prestazioni non dovute: sull’argomento si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 64/2001, par. 5.
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU |
1) RAPPORTO DI LAVORO |
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| Gli interessati devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, coperto da assicurazione INPS per le prestazioni economiche di maternità (con esclusione dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai servizi domestici), che deve sussistere all’inizio e durante il periodo di congedo di cui trattasi, con obbligo di svolgimento di attività lavorativa. | • I permessi spettano anche se l’altro genitore non ne ha diritto (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ecc.).
• I permessi spettano in maniera alternativa fra i due genitori. |
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2) SOGGETTI E REQUISITI |
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• genitori, compresi gli adottivi, o affidatari di minori (anche non conviventi):
ƒ¡ con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992:
- o dalla competente Commissione ASL | - oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per sei mesi )
ƒ¡ non ricoverati a tempo pieno presso Istituti specializzati |
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3) PERMESSI SPETTANTI PER I FIGLI FINO A 3 ANNI DI ETA’
(spettano quelli del punto 3.1 oppure del punto 3.2) |
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| 3.1 Prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa per maternità/paternità) | 3.2 Permessi orari pari a 2 ore giornaliere ( 1 ora per orari di lavoro inferiori a 6 ore) |
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4) DECORRENZA DEI PERMESSI PER I FIGLI FINO A 3 ANNI DI ETA’ |
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• I permessi sono ammessi solo dalla fine del periodo massimo previsto per il normale congedo parentale per maternità. Esempi:
1) Madre lavoratrice dipendente: i permessi spettano trascorsi sei mesi dalla fine dell’astensione obbligatoria.
2) Genitore solo (in caso di non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, di abbandono del figlio risultante da provvedimento formale, di morte dell’altro genitore, di affidamento del figlio al solo genitore richiedente): i permessi spettano trascorsi 10 mesi dalla fine dell’astensione obbligatoria.
3) Padre lavoratore dipendente, se la madre è :
- casalinga (non avente diritto all’astensione obbligatoria e facoltativa): i permessi spettano trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino; | - lavoratrice dipendente con diritto al congedo parentale: i permessi spettano trascorsi 6 mesi dalla fine dell’astensione obbligatoria;
- lavoratrice dipendente senza diritto al congedo parentale o collaboratrice coordinata e continuativa: i permessi spettano trascorsi 7 mesi dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre;
- lavoratrice autonoma: i permessi spettano trascorsi 13 mesi dalla nascita del bambino (3 mesi successivi al parto + 3 mesi di congedo parentale spettanti alla madre + 7 mesi di congedo parentale spettanti al padre).
• I permessi possono essere richiesti durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) e durante i periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti dall’altro genitore. |
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5) PERMESSI SPETTANTI PER I MINORI DA 3 A 18 ANNI DI ETÀ |
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• 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in 6 mezze giornate, fruibili da uno o da entrambi i genitori, tenendo presente che:
a) i giorni di permesso non fruiti in un mese, non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo, | b) i giorni di permesso spettanti ai genitori, se richiesti contempo- raneamente, possono anche coincidere (esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì), ma non possono comunque superare il numero di tre tra i due genitori stessi,
c) i giorni di permesso possono essere richiesti durante i periodi di normale congedo parentale fruiti dall’altro genitore. |
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6) DOMANDA E DOCUMENTAZIONE |
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• La domanda va compilata in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata al datore di lavoro
• La domanda ha validità annuale e può essere modificata in caso di necessità. | • Alla domanda va allegata la documentazione relativa alla gravità dell’handicap (anche in copia dichiarata autentica), rilasciata a suo tempo dalla commissione medica della competente ASL, solo qualora l’INPS e il datore di lavoro non ne siano già in possesso. |