Licenziamento per inidoneità psicofisica del dipendente pubblico

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Approvato a luglio scorso il regolamento di attuazione in materia di inidoneità psicofisica del dipendente, le cui norme sono di immediata attuazione.

L’art. 55 octies del d.lgs. n. 165/2001 prevede che, a fronte della accertata inidoneità psicofisica al servizio del dipendente, l’amministrazione possa, se l’inidoneità risulta permanente e assoluta, risolvere il rapporto di lavoro; se invece l’inidoneità risulta permanente ma relativa, l’amministrazione può procedere ad un eventuale demansionamento del dipendente.

La norma demanda poi ad un successivo regolamento la determinazione della procedura da adottare per la verifica della inidoneità, nonché le conseguenze da essa derivanti.

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio ultimo scorso e reca una disciplina che non sostituisce, ma integra, le discipline vigenti sull’accertamento della inidoneità psicofisica del pubblico dipendente, previste per altre e specifiche finalità.

La disposizione consta di dieci articoli; il primo definisce l’ambito di applicazione che è relativo al personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle Università e le Agenzie.

L’art. 2 chiarisce che, ai fini del decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; per inidoneità psicofisica permanente relativa si intende invece lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

L’avvio della procedura per l’accertamento della inidoneità può essere richiesto, ma in ogni caso solamente dopo che sia stato superato il periodo di prova, dallo stesso dipendente interessato o dalla amministrazione.

L’amministrazione può avviare la procedura, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati personali, a fronte di: 1) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; 2) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; 3) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

La procedura di accertamento consiste nella richiesta, da parte della amministrazione, di sottoporre il dipendente a visita, effettuata da organi medici competenti, al fine di verificare la sua idoneità al servizio; di tale richiesta deve essere data immediata comunicazione al dipendente stesso.

E’ prevista, anche prima dell’avvio della procedura di accertamento o nelle more di essa, la facoltà per l’amministrazione di disporre, con atto motivato e comunicato, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente, a fronte di circostanze e comportamenti che generano pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone e che fanno presumere l’esistenza della inidoneità psicofisica.

Tale sospensione è prevista anche nel caso in cui il dipendente non si presenti alla visita senza un giustificato motivo, e in questo caso, un ulteriore ingiustificato rifiuto di presentarsi alla visita, ha come conseguenza la possibilità per l’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.

E’ determinata poi l’indennità spettante al lavoratore sospeso ed un termine massimo per la sospensione stessa.

Per quanto riguarda il trattamento giuridico-economico è stabilito che in caso di invalidità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza, l’amministrazione faccia ogni tentativo di recupero al servizio, anche in mansioni equivalenti (o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento), valutando la giustificazione e l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti, assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

In caso di inidoneità il lavoratore può essere adibito anche a mansioni di area professionale diversa o, eventualmente, inferiori con conservazione del trattamento economico mediante assegno ad personam; se non vi siano nella dotazione organica posti adatti al lavoratore sulla base delle risultanze mediche, il dipendente viene collocato in soprannumero. Qualora il riassorbimento del dipendente non sia possibile, verrà avviata una consultazione con le amministrazioni aventi sede nella provincia per una sua ricollocazione, ma a fronte di un esito negativo per mancanza di disponibilità, verrà applicata la procedura di mobilità prevista dall’art. 33 del d.lgs. n.165/2001.

Al dirigente a cui, a seguito di accertamento medico, sia stato revocato l’incarico, può essere conferito altro incarico compatibile con l’esito dell’accertamento suddetto; se il nuovo incarico ha valore economico inferiore il dirigente conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’incarico di provenienza.

Laddove non vi sia disponibilità di posti di funzione dirigenziale il dirigente è collocato a disposizione nei ruoli ex art. 23 d.lgs. n. 165/2001, senza incarico.

Se trattasi di dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6 del suddetto decreto n. 165/2001, la cui inidoneità psicofisica lo rende incompatibile con lo svolgimento dell’incarico ricevuto, questi, previa revoca dell’incarico stesso, viene restituito al suo profilo professionale di inquadramento o rientra nella amministrazione di appartenenza, nella posizione lavorativa che ricopriva.

Qualora venga accertata la inidoneità psicofisica permanente del lavoratore, l’amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico e previa comunicazione all’interessato, risolve il rapporto di lavoro, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso.

Dalla attuazione del decreto non dovranno derivare oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, pertanto le amministrazioni dovranno provvedere agli adempimenti stabiliti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Le disposizioni finali stabiliscono poi che le norme del presente regolamento, essendo attuative dell’art. 55 octies del d.lgs. n. 165/2001, ne condividono il carattere imperativo, e si applicano automaticamente.

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EDITORIALE
Un periodo di transizione

 

Nonostante il blocco dei contratti e i limiti di crescita delle retribuzioni, le amministrazioni pubbliche devono continuare a sostenere gli importanti processi di riforma e di ammodernamento che il sistema produttivo si attende. In un quadro di ristrettezze finanziarie, i margini di azione per impostare azioni di sviluppo e rilancio della PA sono assai stretti, ma proprio per questo vanno sfruttati al massimo e perseguiti con tutto l'impegno possibile. Un contributo importante può venire anche dal cosiddetto dividendo dell'efficienza, meccanismo introdotto per destinare alla contrattazione integrativa una parte dei risparmi conseguiti attraverso processi di digitalizzazione e recupero di efficienza. Essenziale appare anche il ruolo del sindacato, attraverso un confronto positivo e costruttivo sui problemi di sviluppo e rilancio del settore pubblico.

Appare del tutto evidente che, con il blocco della contrattazione nazionale per il triennio 2010-2012, si apre una fase delicata di passaggio, durante la quale le scarse opportunità di confronto con le Organizzazioni sindacali non facilita il clima in cui si svolgono solitamente le relazioni sindacali. La necessità della “moratoria” contrattuale è stata spiegata e ribadita sia rispetto alla situazione interna del nostro paese sia e, soprattutto, in relazione al contesto più ampio dei principali paesi dell’area euro coinvolti, come noi, in un difficile momento congiunturale.

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