Rinnovo delle RSU 5-7 marzo 2012: sottoscritto il Protocollo che integra e completa il calendario delle votazioni

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L’Aran ha predisposto una circolare operativa (la n. 4/2011) per spiegare gli elementi principali o maggiormente innovativi su tempistica delle procedure elettorali, presentazione delle liste elettorali, elettorato passivo e attivo, mappatura delle sedi RSU, compiti delle amministrazioni, trasmissione dei verbali RSU.

Il 14 dicembre 2011 è stato sottoscritto il “Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti firmato in data 11 aprile 2011” (di seguito Protocollo).

Tale Protocollo, diretto a definire i dettagli procedurali necessari per procedere al rinnovo delle RSU, di fatto completa il precedente Protocollo dell’11 aprile 2011. Quest’ultimo, infatti, nel prevedere un percorso contrattuale finalizzato alla conclusione del CCNQ di definizione dei nuovi comparti, aveva individuato la tempistica delle procedure elettorali da adottarsi qualora alla data del 12 dicembre 2011 non fosse stato ancora raggiunto un accordo sul nuovo assetto dei comparti. Considerato che nel termine ultimo sopra indicato le parti non avevano ancora raggiunto l’auspicato accordo, si è reso necessario provvedere al completamento della disciplina relativa al rinnovo delle RSU.

La scelta operativa è stata quella di riportare, nel Protocollo del 14 dicembre 2011, anche gli aspetti già definiti con il precedente atto, ciò al fine di racchiudere in un unico documento tutti gli elementi necessari per procedere alle nuove elezioni.

Per tale ragione, nel presente articolo, si farà riferimento esclusivamente all’ultimo atto firmato dalle parti.

Le elezioni delle RSU sono indette per i giorni 5-7 marzo 2012 per tutti i comparti di contrattazione, nonché per gli enti precedentemente ricompresi nell’art. 70 del d.lgs. n. 165/2001 (ASI, CNEL, DigitPA e ENAC).

Importante novità di queste elezioni è rappresentata dalla modalità di acquisizione dei verbali elettorali da parte dell’Aran che avverrà esclusivamente mediante procedura on-line.

Elemento di continuità con il passato è, invece, la conferma dell’esigenza di riassumere in un unico testo tutti i chiarimenti forniti nelle passate elezioni, resisi necessari per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. A tal fine le parti hanno invitato l’Aran a predisporre una circolare operativa (la n. 4 del 2011) che aiuti gli attori coinvolti nel processo elettorale.

Tempistica delle procedure elettorali

I giorni 5, 6 e 7 marzo 2012 sono destinati alle votazioni mentre l’8 marzo è dedicato esclusivamente allo scrutinio, che avviene contemporaneamente in tutte le amministrazioni.

La circolare chiarisce che le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni e riguardano la totalità delle RSU, ivi comprese quelle decadute e rielette nel corso del periodo di vigenza della precedente tornata elettorale. Infatti, poiché in caso di elezioni indette per l’intero comparto i risultati elettorali rappresentano uno dei dati necessari per l’accertamento della rappresentatività, è indispensabile che si proceda al rinnovo della totalità delle RSU, a prescindere dalla data di costituzione delle stesse, onde disporre di un dato che soddisfi i requisiti della completezza e della contestualità.

Presentazione delle liste elettorali

Le liste elettorali possono essere presentate da qualsiasi organizzazione sindacale. Requisiti necessari per la presentazione delle liste sono la presentazione dell’atto costitutivo e dello statuto, l’adesione all’accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/90 e successive modificazioni e integrazioni. Tali atti devono essere formalmente resi dalle organizzazioni sindacali che non vi abbiano già provveduto in occasione delle precedenti elezioni.

Come in passato, con la circolare l’Agenzia manifesta la propria disponibilità a collaborare per facilitare le procedure elettorali. Sul punto basti osservare che:

- la documentazione può anche essere presentata all’Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice, pubblicato nel proprio sito internet. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista, allegheranno una dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza;

- è possibile depositare presso l’Aran una dichiarazione, corredata dalla documentazione di rito, dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti le organizzazioni sindacali dichiaranti intendono partecipare alle elezioni. Ciò consentirà all’Agenzia di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU. In tal modo sarà possibile pubblicare, nel sito dell’Aran, l’elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali che si sono avvalse di tale facoltà, le quali potranno presentare le liste senza alcun ulteriore adempimento, atteso che la verifica della sussistenza dei presupposti per la presentazione delle stesse è stata effettuata dall’Aran.

Elettorato passivo e attivo

Per individuare i soggetti cui è riconosciuto l’elettorato passivo (eleggibilità) occorre fare riferimento all’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998 così come rinnovellato con l’accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007.

In particolare, i requisiti sono due: appartenere ai ruoli dell’amministrazione ove il lavoratore si candida ed essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Sul punto la circolare ricorda che i dipendenti a tempo indeterminato che, al momento delle elezioni, si trovino in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni, conservano l’elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che, qualora eletti, revochino l’assenso al comando o al fuori ruolo, rientrando in servizio.

Una deroga è segnalata per le amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 19 gennaio 2012, risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche. In tal caso, infatti, ai dipendenti in parola è riconosciuto anche l’elettorato passivo qualora soddisfino due condizioni: siano in possesso dei requisiti per candidarsi nell’amministrazione di provenienza e quest’ultima rientri tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 rappresentate dall’Aran. L’eccezione si fonda sul fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola in senso letterale, per cui il personale comandato è escluso dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

La circolare fa presente, inoltre, che indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, non sono eleggibili i presentatori della lista, i membri della Commissione elettorale e i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

Con riguardo alla platea dei soggetti cui è riconosciuto il diritto all'elettorato attivo (diritto di voto), si osserva che essa è quasi coincidente con quella titolare di elettorato passivo, con l’aggiunta dei presentatori di lista, ove dipendenti del comparto, ed i componenti della Commissione elettorale. Un’eccezione è prevista per il comparto scuola, ove possono votare anche i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche.

Va osservato che il personale avente diritto di voto è quello in servizio alla data delle elezioni. Pertanto, sono ricompresi anche i dipendenti, in possesso dei relativi requisiti, assunti successivamente all’inizio delle procedure elettorali.

Il personale in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercita l’elettorato attivo presso l’amministrazione di assegnazione.

Mappatura delle sedi RSU

Nelle amministrazioni dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri sono previste più sedi di elezione della RSU. Sulla base del protocollo del 14 dicembre 2011 in tali comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, dovranno procedere, entro il giorno 16 gennaio 2012, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU.

Come già in passato, anche per questa tornata elettorale una copia dei Protocolli dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Aran entro il giorno 24 gennaio 2012. Importante evidenziare come il passaggio al sistema informatizzato di acquisizione dei dati abbia comportato una modifica anche sulle modalità di trasmissione delle mappature. Queste ultime, infatti, vanno inviate mediante predisposizione di un file excel contenente tassativamente i campi indicati nella circolare n. 4/2011, da trasmettere per posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

La tempestività dell’adempimento è particolarmente importante. Infatti, in primis permette all’Aran di dotarsi di una corretta e compiuta “anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati. Inoltre, solo dopo aver ricevuto le mappature, l’Agenzia potrà avviare la registrazione del responsabile legale dell’ente (RLE) di ogni singolo posto di lavoro sede di elezione RSU, necessaria per consentire la trasmissione dei verbali elettorali.

Compiti delle amministrazioni

Oltre alla definizione dell’eventuale protocollo di mappatura delle sedi di elezione delle RSU, i compiti dell’amministrazione possono riassumersi in tre fattispecie:

1. favorire la più ampia partecipazione alle operazioni elettorali;

2. offrire il proprio supporto logistico;

3. trasmettere, in via telematica, il verbale finale all’Aran.

Sotto il primo profilo, l’amministrazione deve facilitare l'affluenza alle urne mediante una adeguata pianificazione ed articolazione dell’orario di lavoro che consenta a tutti i dipendenti di poter esercitare il proprio diritto di voto. Analogamente, dovrà consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Con riguardo al secondo aspetto, l’ente deve porre in essere tutte le possibili soluzioni organizzative utili a garantire un regolare svolgimento delle votazioni, fermo restando che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, l’amministrazione non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali, in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

Per quanto attiene al terzo punto, l’amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio.

Trasmissione dei verbali RSU

Come anticipato, la trasmissione dei dati all’Aran avverrà esclusivamente in via telematica, a cura dell’amministrazione che, come chiarito dall’Aran nelle circolari 1/2011 e 2/2011, dovrà prioritariamente procedere alla registrazione del RLE.

Sino ad ora sono stati accreditati i RLE delle amministrazioni unitariamente intese (sede centrale). A brevissimo, appena in possesso delle mappature di cui all’art. 3 del protocollo del 14 dicembre 2011, l’Aran avvierà la fase di accreditamento dei RLE di tutti gli uffici periferici sede di elezione RSU.

All’interno dell’Area riservata alle pubbliche amministrazioni ed agli enti è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU” al quale potrà accedere il responsabile del procedimento (RP) all’uopo designato dal RLE. Al RP saranno indirizzate le credenziali di accesso nonché tutta la successiva corrispondenza relativa all’acquisizione dei verbali.

L’accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede che entro i 5 giorni successivi alla consegna l’amministrazione dovrà trasmettere all’Aran i dati contenuti nel verbale elettorale. In merito è bene evidenziare come il RP, al fine di tutelarsi rispetto ad eventuali contestazioni circa la veridicità del dato trasmesso all’Agenzia, prima di procedere al caricamento dei dati dovrebbe verificare che il verbale non contenga omissioni o cancellazioni che, in un secondo momento, potrebbero essere disconosciute dalla Commissione.

Per la stessa motivazione, il RP dovrà prestare particolare attenzione ai nomi delle organizzazioni sindacali presenti nel verbale, che dovranno essere esattamente riportate nel programma di rilevazione.

Nell’ottica di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei verbali RSU, l’Agenzia auspica la massima collaborazione tra Commissione elettorale ed amministrazione, consigliando di procedere al caricamento dei dati in presenza della Commissione elettorale.

Dalla circolare emerge, infatti, che nella fase di inserimento dei dati l’applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincidente con la somma delle schede scrutinate). In tal caso, poiché l’Amministrazione non può correggere autonomamente il dato, la presenza della Commissione elettorale agevolerà la correzione delle anomalie eventualmente riscontrate.

Inoltre, al fine di garantire che il dato immesso coincida con quello contenuto nel verbale finale consegnato all’Amministrazione, è prevista la stampa di un documento generato dalla procedura, contenente i dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale. Tale documento dovrà essere conservato dall’Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia delle scheda elettorale, per dieci anni. Una copia, invece, dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l’inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.

Una volta trasmesso all’Aran, il verbale non è più modificabile, salve particolari eccezioni illustrate nella circolare 4/2011.

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EDITORIALE
Un percorso ormai avviato…

 

Siamo giunti alla conclusione di un anno molto difficile per il nostro Paese e questo, inevitabilmente, ha interessato tutti i campi e le istituzioni che ne fanno parte.

Dando uno sguardo a ciò che si è cercato di realizzare, senza comunque dimenticare tutto ciò che ancora si può fare, possiamo dire che ci sono diversi avanzamenti in molti settori che riguardano l’organizzazione interna dell’Agenzia e le relazioni con i suoi portatori di interesse, su cui si erano concentrati molti degli obiettivi che ci eravamo posti.

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