Comparto: Aziende Area: Personale dei livelli Data: 05/24/2001
Tipo: Ipotesi di accordo Descrizione: Ipotesi di accordo relativa al personale del comparto Aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo. Sezione cassa depositi e prestiti quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 - 1999

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AL PERSONALE DEL COMPARTO AZIENDE
E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

SEZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI
QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 - 2001 E BIENNIO ECONOMICO 1998 - 1999

In data 24 maggio 2001, le parti sottoscrivono la presente Ipotesi di accordo

Per l’ARAN :

nella persona del prof. Domenico Carrieri, componente del Comitato Direttivo dell’Aran;

Per le OO.SS di categoria : Per le Confederazioni sindacali :
CGIL/AZIENDECGIL
CISL/AZIENDECISL
UIL/AZIENDEUIL
C.S.A./AZIENDECISAL
RDB/AZIENDERDB/CUB

IPOTESI DI ACCORDO
COMPARTO AZIENDE
E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

SEZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI

PARTE NORMATIVA 1998 - 2001 ED ECONOMICA 1998 - 1999

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

PARTE PRIMA

NORME COMUNI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalla Cassa Depositi e Prestiti e fa parte integrante del CCNL del comparto delle Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1998-2001 per la parte normativa ed il biennio 1998-1999 per la parte economica.

3. Nel testo del presente contratto, la Cassa Depositi e Prestiti è indicata come “amministrazione”.
ART. 2
NORME COMUNI

1. Al personale di cui al presente CCNL si applicano le disposizioni contenute nei Titoli II, III e IV della Parte prima - Norme comuni - del CCNL Comparto Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato 1998-2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le materie del sistema di partecipazione sindacale, i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa e la composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa vengono disciplinate negli articoli da 3 a 6 del presente CCNL.

3. L’art. 21 del CCNL sottoscritto il 24 maggio 2000 non si applica al personale del presente CCNL.


PARTE SECONDA

NORME SPECIALI

TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI

CAPO I


LE MATERIE DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

ART. 3
LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del CCNL del Comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000, il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard valutativi ed indica i criteri di ripartizione tra le varie finalità di utilizzo delle risorse del Fondo unico di amministrazione indicate nell’art. 12.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa possono essere, altresì, regolate le seguenti materie:
    a. le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

    b. accordi di mobilità volontaria di cui all’art. 33 del CCNL del 5 aprile 1996;

    c. le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro;

    d. le pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 del CCNL Comparto Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000;

    e. criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;

    f. riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;

    g. articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all’art. 21 del CCNL del 5 aprile 1996.
La contrattazione in tema di mobilità e di riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.

3. Nelle materie di cui alle lettere a), c), f), g) del comma precedente, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa. D’intesa tra le parti, il predetto termine è prorogabile di altri trenta giorni.

ART. 4
LE MATERIE DEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE

1. Fermi restando i principi generali individuati nell’art. 6 CCNL del 24 maggio 2000, l’informazione, la concertazione e la consultazione si svolgono sulle materie e con i soggetti sindacali individuati nei seguenti commi:


A) INFORMAZIONE
1. L’informazione preventiva è fornita dall’Amministrazione inviando tempestivamente la documentazione necessaria ai soggetti sindacali di cui all’art. 5 del presente CCNL:
    a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche:

    b) verifica periodica della produttività degli uffici;

    c) criteri generali per l’organizzazione e la disciplina degli uffici;

    d) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro;

    e) politiche degli organici;

    f) applicazione dei parametri concernenti la qualità e la produttività dei servizi e rapporti con l’utenza;

    g) iniziative rivolte al miglioramento del servizi sociali in favore del personale;

    h) affidamento all’esterno dei servizi;

    i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro;

    j) attività e programmi di ricerca e sviluppo;

    k) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

    l) previsione di bilancio relativa al personale;

    m) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione della Cassa;

    n) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all’art. 13 del CCNL del 24
    maggio 2000;

    o) programmi di formazione del personale.
2. L’Amministrazione, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione integrativa, forniscono un’informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 5
    a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

    b) attuazione dei programmi di formazione del personale;

    c) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l’utilizzo delle relative prestazioni;

    d) distribuzione complessiva del fondo di cui all’art. 11;

    e) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi prestati;

    f) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;

    g) qualità del servizio in rapporto con l’utenza;

    h) stato dell’occupazione e politiche degli organici.
3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni assicurano una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

B) CONCERTAZIONE

1. In relazione all’art. 6 della parte generale del CCNL del comparto delle Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, sottoscritto il 24 maggio 2000, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sindacali di cui all’art. 5:
    a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;

    b) verifica periodica della produttività degli uffici;

    c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell’amministrazione;

    d) le modalità di attuazione per favorire le pari opportunità
C) CONSULTAZIONE

1. La consultazione si svolge obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti sindacali di cui all’art. 5:
    a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;

    b) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all’art. 13, comma 10 del CCNL del 24 maggio 2000.
2. E’ inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

CAPO II

I SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ART. 5
SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Per la Cassa Depositi e Prestiti, ove la contrattazione integrativa si svolge esclusivamente a livello nazionale, i soggetti sindacali titolari della medesima sono i seguenti:
    - le R.S.U.
    - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. Fino alle prossime elezioni delle R.S.U., che si terranno nel novembre del 2001, per il personale della Cassa Depositi e Prestiti la contrattazione integrativa si svolgerà soltanto con i soggetti di cui al comma 1, secondo alinea.


ART. 6
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
    a) per la parte pubblica:
      - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
      - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

    b) per la parte sindacale, dai soggetti sindacali di cui all’art. 5.
2. L’amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 7
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

1. La struttura della retribuzione del personale della Cassa Depositi e Prestiti si compone delle seguenti voci:
    a) stipendio tabellare;

    b) retribuzione individuale di anzianità, ove percepita, comprensiva delle relative maggiorazioni;

    c) indennità integrativa speciale;

    d) indennità aziendale;

    e) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;

    f) compensi di cui all’art. 12, ove spettanti.
2. Al personale è corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge n. 153/88 e successive modificazioni.

ART. 8
TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

1. Gli stipendi derivanti dall’art. 2 del CCNL stipulato in data 4 settembre 1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

ART. 9
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 40, comma 6 del CCNL sottoscritto in data 5 aprile 1996, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 10
INDENNITA’ AZIENDALE
    1. Gli importi dell’indennità aziendale di cui all’art. 63 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 sono incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall’allegata Tabella C.

    ART. 11
    FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

    1. Dal 1 gennaio 1998 è costituito presso l’Amministrazione un Fondo unico formato dalle seguenti risorse economiche:
      a) le risorse dei fondi di cui agli artt. 64, 65 e 66 del CCNL sottoscritto in data 5 aprile 1996, nella misura consolidata del bilancio consuntivo al 31.12.1997;

      b) le risorse derivanti da specifiche disposizioni normative riguardanti il personale della Cassa Depositi e Prestiti;

      c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all’incentivazione del personale quali, ad esempio, le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 1, commi 57 e seguenti della L. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni, e le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della L. 449/97.

      d) i risparmi di gestione riferiti alle spese complessive del personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

      e) gli importi relativi all’indennità aziendale del personale cessato dal servizio non riutilizzabili temporaneamente in conseguenza di nuove assunzioni, ovvero stabilmente per riduzione della dotazione organica;

      f) le risorse derivanti dai risparmi per il pagamento della retribuzione individuale di anzianità, relative al personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1/1/99. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

      g) L. 51.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 e a valere dal mese successivo;

      h) a decorrere dal 1999, fino ad un massimo dello 0,2% del monte salari dell’anno 1997, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate, a condizione che siano stati rispettati gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 29 del 1993 ed in particolare l’istituzione e l’attivazione del servizio di controllo interno.

      ART. 12
      UTILIZZO DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE
    1. Il Fondo Unico di Amministrazione è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.

    2. Per tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
      a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;

      b) corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo;

      c) attribuire premio mensile e annuale di cui all’art. 106, comma 1, lett. l) del D.P.R. 269/1987;

      d) erogare le indennità di cui all’art. 65 del CCNL sottoscritto in data 5 aprile 1996 (turno, maneggio valori, servizi meccanografici, notturno e festivo, rischio, reperibilità e adibizione a videoterminali);

      e) corrispondere compensi per particolari responsabilità di direzione.
    3. Le economie relative alla parte accessoria della retribuzione saranno ripartite con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile, alla fine di ogni anno, a favore del personale che ha prestato servizio nel medesimo anno.

    4. L’erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

    ART. 13
    NORME FINALI

    1. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 66, comma 13 della L. n. 388 del 2000 che modifica l’art. 5 del d. lgs n. 284 del 1999, provvede con oneri a proprio carico, sia ad eventuali incrementi della dotazione organica che alla previsione, nell’ambito dei livelli esistenti, di nuove qualifiche “senior” ritenute necessarie sulla base delle proprie esigenze organizzative.

    2. Il trattamento tabellare di una nuova qualifica senior si determina aggiungendo alla retribuzione prevista per il livello cui la qualifica senior si riferisce un incremento pari al 50% del differenziale tra le retribuzioni tabellari spettanti ai due livelli all’interno dei quali viene collocata la qualifica medesima. Ove la qualifica senior venga riferita al livello apicale, il differenziale di riferimento è quello relativo ai due livelli immediatamente inferiori e la percentuale da applicare è pari al 60%.

    3. Sono confermate tutte le norme di Contratto collettivo sottoscritto in data 5 aprile 1996 non esplicitamente disapplicate nel presente CCNL.

    ART. 14
    DISAPPLICAZIONI

    1. In attuazione di quanto stabilità dall’art. 72, comma 1 del d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare risultano disapplicate le seguenti norme:
      a) con riferimento agli artt. 3 e 4 (materie del sistema di relazioni sindacali): gli art. dal 5 al 9 e l’art. 11 del CCNL del 5 aprile 1996;

      b) con riferimento agli artt. da 7 a 12 (trattamento economico): artt. 43 e dal 45 al 48 del D.P.R. 269/87, artt. 59 e 60 e artt.dal 106 al 111 del medesimo D.P.R. 269/87; artt. dal 23 al 26, dal 73 al 78 e art. 80 del D.P.R. 335/90; artt. dal 46 al 49, dal 51 al 53 e dal 63 al 66 del CCNL del 5 aprile 1996; artt. dall’1 al 4 e dal 10 al 12 del CCNL del 4 settembre 1996;








    DICHIARAZIONE A VERBALE

    L’Aran fa presente che la sottoscrizione del presente contratto non pregiudica la posizione dell’Agenzia nel contenzioso promosso dalla FIBA/CISL anche in relazione a possibili futuri sviluppi del ricorso medesimo.

    DICHIARAZIONE A VERBALE
    FIBA CISL

    La FIBA CISL, che rappresenta i lavoratori iscritti alla Cassa dd.pp. nell’ambito della organizzazione sindacale CISL Aziende, sottoscrive il presente CCNL per ragioni di indifferibilità ed urgenza, pur in pendenza di ricorso giurisdizionale da lei stessa proposto in merito alla legittimità dell’inserimento dell’Istituto nell’ambito del presente comparto di contrattazione (Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato).

    La sottoscrizione medesima, pertanto, non configura alcuna forma di acquiescenza, neanche parziale, a provvedimenti diversi da quelli che saranno sanciti definitivamente dall’organo giurisdizionale e lascia impregiudicati tutti i diritti, sia di natura giuridica che economica, che potranno derivare dalle decisioni del predetto organo

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